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Annullamento Multa Trasporto Rifiuti Senza Formulario

trasporto senza formulario annullamento multaIl caso di specie riguarda una piccola impresa artigiana destinataria di un’ordinanza ingiunzione di pagamento, avente ad oggetto un verbale di accertamento di trasporto di rifiuti oltre 30kg, senza il prescritto formulario, per cui si è proceduto al ricorso per l'impugnazione ed annullamento della multa.

Con ordinanza di ingiunzione di Città Metropolitana di Roma Capitale, conseguente al verbale di accertamento redatto dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è stata contestata ai ricorrenti la violazione dell’art 193 DLG 152/2006 con la seguente motivazione: “effettuava il trasporto di materiale che risulta da demolizione edilizia con il veicolo ...., senza aver compilato il formulario di cui è dotato di cui l’ultimo foglio compilato è il numero …, il materiale risulta essere (...) e per un peso superiore ai 30 kg consentiti”.

Ai ricorrenti veniva conseguentemente ingiunta la sanzione pecuniaria di Euro 3.425,40, con responsabilità in solido della ditta per conto della quale il conducente lavora.

L’ordinanza di ingiunzione non è fondata in fatto ed in diritto perché si basa su elementi insussistenti e comunque non accertati.

Gli operanti nel porre in essere (il non) “accertamento”, hanno violato le più basilari norme che regolano l’attività di verifica, in quanto non hanno pesato il materiale trasportato oggetto di contestazione, nonostante l’asserita violazione presuppone il superamento di kg 30 al fine del perfezionamento dell’illecito, e senza considerare quanto di seguito.

I ricorrenti non hanno commesso alcuna violazione in quanto il trasporto era sorretto da apposito formulario redatto in pari data, ed il trasporto riguardava solo gli esigui rifiuti (una rimanenza sotto i 30KG), oltre a beni strumentali all’attività di lavoro (attrezzi/strutture di legno e metallo) dell’azienda.

Avvocato Ricorso ordinanza rifiuti Città Metropolitana

Preliminarmente come si è potuto leggere nell’atto impugnato, nessun riferimento è stato fornito in relazione all’esame dei motivi in fatto ed in diritto esposti dal ricorrente nella fase procedimentale che ha seguito il verbale di contestazione.

Prima dell’emanazione del provvedimento sia esso di ordinanza-ingiunzione che di ordinanza di archiviazione , l’Autorità amministrativa ha l’obbligo di prendere in considerazione le difese dell’interessato.

Per il cittadino non sussiste alcun diritto a pretendere una vera e propria istruttoria o una sorta di processo, fermo restando che potrà pretendere che gli sia comunicato il giorno in cui dovrà avvenire la sua audizione e che delle sue dichiarazioni venga stesa una verbalizzazione da allegarsi alla pratica.

L’opportunità di emettere ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione deve essere oggetto di appropriata valutazione da parte dell’Autorità amministrativa, in quanto l’emissione di una ordinanza-ingiunzione non correttamente procedimentalizzata, ben motivata e supportata da validi elementi di prova comporta il diritto del ricorrente a veder annullato l’atto impugnato, con relativa soccombenza alle spese legali.

Verbale Multa Trasporto senza formulario 

Il verbale di accertamento per l’infrazione in questione non è autonomamente impugnabile, e lo si evince anche dallo stesso verbale che non riporta alcuna forma di impugnazione giudiziaria dell’atto come prescritto dall’Art. 3 e 4 L. 241/90 che prevedono che in ogni atto notificato la presenza del termine e autorità a cui ricorrere.

Nel verbale di accertamento è generalmente indicato unicamente di poter proporre memorie difensive.

Invero, è stato presentato tempestivo “ricorso amministrativo”/memorie difensive e richiesta di audizione rimasto senza alcun riscontro.

La ditta ingiunta è un’impresa di due artigiani soci, con due dipendenti, che assume prevalentemente lavori in subappalto per parti di lavorazioni edilizie.

Il soggetto in questione non ha alcun obbligo di garantire smaltimento e traporto dei rifiuti, che come noto anche da un dato di esperienza comune, è una voce di spesa autonoma ed eventualmente oggetto di accordo tra le parti.

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, essendo un servizio accessorio non indispensabile, e per il quale occorre anche tutta una serie di adempimenti di legge nonché dotazione di mezzi e forza lavoro, qualora spetti alla ditta, è sempre appaltato a terzi al bisogno.

In questo caso il lavoro, si svolgeva a Roma ed il relativo contratto non riporta alcuna voce riferita al trasporto e/o smaltimento di rifiuti.

Ad ogni modo comma 6 dell’art. 193 prevede l’esonero dalla formazione e tenuta del formulario in caso il rifiuto pesi meno di 30 kg sia attività saltuaria (5 volte l’anno).

I ricorrenti non sono mai stati sanzionati prima, e sul punto non può invertirsi l’onere della prova di un fatto non precedentemente avvenuto.

L'onere di provare che il peso fosse superiore ai 30 kg incombe all'Amministrazione procedente. In mancanza dell'indicazione sulle modalità di accertamento del peso dei rifiuti da parte dei verbalizzanti, non può che sospendersi l’efficacia del provvedimento e successivamente annullarla.

Mancata misurazione del rifiuto trasportato

Il verbalizzante e successivamente Roma Capitale ha illogicamente ritenuto integrata la violazione di cui 193 del dlgs 152/06, senza misurare il peso dell’esiguo materiale trasportato dai ricorrenti.

La circostanza rende illogico ed immotivato il verbale e la relativa ingiunzione di pagamento.

L’accertatore (agente di polizia locale o stradale) accerta un dato oggettivo. Non presume. In questo caso è mancato l’utilizzo di un qualsiasi strumento di misurazione del peso. E manca anche qualsiasi documentazione fotografica.

Ogni provvedimento amministrativo è soggetto all’obbligo di motivazione che impone di riportare esattamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno indotto la pubblica amministrazione ad adottare una determinata decisione, rispetto ad altre soluzioni possibili.

Ne deriva che, in caso di mancanza e/o incompletezza di anche uno solo di tali elementi, il provvedimento sarebbe da ritenersi viziato per violazione di legge, in quanto contrastante col modello contenutistico rappresentato dall’art. 3 Legge n. 241/1990.

Ne discende, altresì, che anche la motivazione incompleta nei propri elementi strutturali è del tutto assimilabile alla motivazione mancante.

A ben guardare, nel caso di specie, il verbale è del tutto carente sotto il profilo della motivazione, non essendo possibile ricostruire i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla sanzione amministrativa.

Invero, il verbalizzante non ha in alcun modo accertato il peso dei rifiuti rimanenti nel mezzo trasportati, e l’autore dell’ordinanza non ha dato atto delle memorie difensive depositate e le relative scaturenti considerazioni.

Infatti, come verbalizzato dagli ufficiali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, il materiale consisteva in quattro sacchetti pieni per ¾ di calcinacci (carico del mattino), alcune assi di legno e strutture metalliche beni strumentali dell’impresa, ben inferiore al peso consentito per il traporto saltuario.

Non si vede come, dunque, il verbalizzante abbia potuto considerare un qualunque peso senza procedere ad alcuna misurazione specifica o pesatura.

Tanto più che i sacchi contenenti calcinacci erano, in realtà, “sacchetti”, neppure interamente riempiti come appunto descritto dagli stessi verbalizzanti.

Ebbene, giova rammentare che, ove il trasporto riguardi rifiuti non eccedenti i 30 kg o 30 litri, al trasportatore non si applica la previsione per cui i rifiuti devono essere sempre accompagnati da un formulario di identificazione.

È evidente che il legislatore abbia voluto confermare l’esenzione dall’obbligo del formulario in base alla quantità di rifiuti trasformati.

Qualificazione di rifiuto ovvero beni strumentali dell’azienda

Sulla qualificazione di cosa è presente sul mezzo da lavoro, vi sono ulteriori riserve: non erano rifiuti ma avanzi di materiale utilizzato nel proprio lavoro e beni strumentali all'attività economica.

Giova peraltro rilevare che il materiale trasportato è stato illegittimamente ed immotivatamente ritenuto complessivamente “rifiuto”. Ma così non è.

Infatti, ad esempio, gli assi di legno e le strutture metalliche sono notoriamente beni strumentali all’attività svolta in edilizia come quella dei ricorrenti.

Tale circostanza mina ancora di più la correttezza dell’operato degli accertatori.

Mancata prova da parte della Polizia Locale

L’Art. 6 DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 prevede che “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”

Gli accertatori non hanno valutato cosa l’asserito trasgressore trasportasse, ne hanno proceduto alla misurazione del peso.

Città Metropolitana di Roma Capitale non avrebbe dovuto pertanto emettere l’atto impugnato per difetto di prove (e relativa motivazione dell'atto) ex comma 11 art. 6 Dlgs n. 150/2011.

L’eccesso di potere si configura nei casi di scorretto uso del potere da parte della P.A., ovvero di devianza dai principi generali stabiliti dal legislatore per l’attività amministrativa, quali correttezza, buona fede o la diligenza.

È evidente che, nel caso concreto, i ricorrenti sono vittima di eccesso di potere da parte del verbalizzante il quale, in spregio dei principi generali posti a fondamento dell’agire dell’amministrazione, ha contestato una violazione per motivi, se non del tutto assenti, comunque illogici e contraddittori.

Rispetto a quanto sopra delineato relativamente alla stima approssimativa e personale del peso degli oggetti trasportati, considerando pure la nozione di “rifiuto” che si contrappone a bene strumentale d’azienda (assi di legno e strutture metalliche), occorre precisare che relativamente ai calcinacci, il formulario dei rifiuti era stato già predisposto e compilato!

Un rilievo senza pesatura, come quello di specie, equivale a non produrre alcuna prova utile a dimostrare l’illiceità del trasporto ex comma 11 art. 6 Dlgs n. 150/2011.

La mera presenza di alcuni oggetti è solo indice che i lavoratori avevano ritirato alcuni beni dal luogo di lavoro per servirsene altrove, non configurando assolutamente rifiuto.

 

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