Mancato rimborso per superamento del termine dei 13 mesi dal pagamento contestato
Il mancato rimborso dei pagamenti non autorizzati per tardività della contestazione oltre il termine decadenziale di 13 mesi è legittimo a condizione che l'intermediario finanziario abbia rispettato gli obblighi informativi.
Il negato rimborso dell’intermediario finanziario dei pagamenti non autorizzati è destituito di ogni fondamento, anche giuridico, allorchè non emerga alcuna evidenza del corretto adempimento da parte dello stesso degli obblighi informativi ex Testo Unico Bancario.
Ciò premesso, da valutare attentamente caso per caso, va inoltre inasprita la posizione del gestore della carta/conto (Banca / Postepay / Nexi etc) quando è messa in seria discussione la legittimità delle transazioni conttestatate, e non si possa ravvedere un errore scusabile in capo all'istituto per il mancato blocco preventivo dell’operatività della carta e/o invio degli estratti conto.
Particolare rilievo assume la circostanza (talvolta concretizzatasi) per cui l’intermediario rimborsi una parte delle operazioni contestate a seguito di reclamo, senza fornire ulteriori dettagli, ovvero eccependo il superamento del termine di contestazione dei 13 mesi.
Questo perchè, se è vero che l’intermediario è consapevole dell’illiceità delle operazioni contestate, allora si deve applicare la norma per cui “nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito.” e dunque, in combinato disposto all’art. 8 d.m. 30 aprile 2007 n. 112 (di cui si dirà più avanti), deve rimborsare anche il restante importo richiesto con l'atto difensivo.
Irrilevante ed infondata appaiono le motivazioni di chi sostiene (controparte) la richiesta di rimborso infondata per superamento del termine decadenziale suddetto.
Invero ai sensi del titolo VI del TUB, se il PSP omette di fornire o mettere a disposizione le informazioni richieste (comunicazioni di pagamento tramite carta ed estratti conto aggiornati) alla luce della summenzionata normativa, il termine dei 13 mesi non decorre dall’operazione disconosciuta, ma da quando il PSP ha messo a conoscenza il consumatore.
Ricorso per il rimborso di pagamenti contestati molto risalenti nel tempo
Molto spesso, nella categoria dei procedimenti dove si assiste alle eccezioni per tardività della contestazione, si riscontra la presenza di ulteriori fattori determinanti e rilevanti ai fini del decidere: come ad esempio il difetto della previsione da parte della Banca/gestore della Carta di debito/credito, di un adeguato sistema di prevenzioni frodi attraverso l'utilizzo di notifiche push sullo smartphone / sms alert / email.
Quando mancano in atti qualsiasi evidenza dell’attivazione del servizio di sms, email, notifiche, non può che essere ricordato che il fondamentale presidio di sicurezza a tutela dell’utente, anche in considerazione dell’obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto, impone al Giudicante di ritenere sussitere la responsabilità dell’intermediario (da inadeguata organizzazione imputabile esclusivamente al medesimo intermediario), da cui questi può andare esente solo dimostrando l’esplicito rifiuto dell’utente ad avvalersene.
Segnalazione delle operazioni sospette sull'estratto conto
Peraltro, molto spesso nessuna evidenza viene fornita al consumatore circa il rispetto dell’Obbligo di segnalazione delle operazioni fraudolente.
La disciplina sui servizi di pagamento dettaglia i diritti e gli obblighi di utenti e prestatori di servizi di pagamento (PSP); tra questi, l’obbligo per i PSP di comunicare per iscritto alla Banca d’Italia la sospensione del rimborso in caso di motivato sospetto di frode (art. 11, comma 2, del D.lgs. n. 11/2010 – di seguito “Decreto”).
I PSP hanno l’obbligo di rimborsare immediatamente al pagatore l’importo dell’operazione non autorizzata. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del Decreto, il PSP è tenuto a effettuare in favore del pagatore un rimborso integrale (l’importo rimborsato deve essere pari all’intero importo dell’operazione non autorizzata), immediato (il rimborso deve avvenire immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui il PSP ha avuto conoscenza dell’operazione non autorizzata) e non svantaggioso (la data valuta dell’accredito del rimborso non deve essere successiva alla data di addebito dell’importo).
Rimane ferma la possibilità per il PSP di dimostrare, anche in un momento successivo al rimborso, che l’operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, il PSP ha diritto di chiedere direttamente all’utente e ottenere da quest’ultimo la restituzione dell’importo rimborsato (art. 11, commi 1 e 2-bis, del Decreto).
Il difetto di genuinità delle transazioni, la mancanza dei log d’autenticazione e verifica in più fattori, assenza totale del lecito inserimento da parte del titolare del codice OTP / codice segreto, nonché ogni altra informazione utile a comprendere le responsabilità del malfattore sulle diverse transazioni, depone a favore dell’accoglimento del rimborso della somma di denaro.
Se anche tu sei stato vittima di una vicenda simile, sappi che deve essere valutata alla luce delle stringenti e vigenti disposizioni normative in materia di servizi di pagamento digitali, nonché della recente giurisprudenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, e dunque da un Avvocato Professionista esperto della materia.