fbpx

Irregolarità della procura alle liti nel processo civile

Anche laddove vi siano difetti o vizi della procura alle liti rilasciata dall'assistitio, il rapporto processuale risulta correttamente instaurato ex ante attraverso la procedura di conferma ex art. 182 del codice di procedura civile.


Capita molto spesso che in una fase processuale molto accesa, controparte contesti pretestuosamente (per fini dilatori) la validità della procura alle liti, regolarmente sottoscritta dall'assistito in proprio o in qualità di legale rappresentante pro tempore della società.


A tal uopo, per mero scrupolo, e per evitare ulteriori perdite di tempo si può ricorrete anche ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui si dichiara, conferma ed autocertifica di aver sottoscritto la procura alle liti in favore dell'Avvocato, alla presenza di quest’ultimo.

In tal modo, il cliente conferma l’assunzione su di sé gli effetti del negozio in questione, eliminando ogni qualsivoglia faziosa e dilatoria contestazione di controparte del tutto priva di pregio giuridico.

Ad ogni buon conto, giova evidenziare come l’interesse a proporre istanza di disconoscimento della procura spetti, in virtù del disposto di cui all’art. 214 c.p.c. al firmatario (e non a terzi). Dal combinato disposto della norma in esame con l’art. 2702 c.c. se ne ricava che soggetto legittimato a riconoscere il documento (riconoscimento espresso) è lo stesso che può, in alternativa, disconoscerlo, ossia colui che appaia l'autore (si legga il firmatario, discutendo di procura alle liti) del documento.

Quindi la procura, oggetto di eccezione avversa, deve essere considerata legalmente riconosciuta ex art 2702 cc.

Non si comprende, peraltro, chi altro possa aver sottoscritto una procura afferente un giudizio che verteva nel solo interesse della società in persona dell’amministratore nonché rappresentante legale pro tempore e socio unico.

Ebbene, è innegabile che il giudizio si sia instaurato nel solo ed unico interesse patrimoniale di quest’ultima, avendo gli effetti degli atti giuridici accresciuto unicamente la sua sfera giuridica e patrimoniale.

Ad abundantiam, non potrebbe non tenersi conto di fatti decisivi e del comportamento complessivo delle parti, ai fini della valutazione sull’inammissibilità della querela di falso, come l'assistenza del procuratore anche nella fase stragiudiziale anche ai sensi degli artt. 1362, 1366 e 1367 cc.

Accertamento della integrale regolarità degli atti prodromici della definizione del processo

Ad ogni modo, anche qui per mero scrupolo professionale, si rileva da ultimo che la procura alle liti è, sempre ed in ogni caso, suscettibile di regolarizzazione d’ufficio ai sensi dell'art. 182 c.p.c., nella sua versione riformata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, e ciò senza trascurare che - secondo la costante e consolidata giurisprudenza Corte di Cass. n. 10885/2018, n. 16252/2020 e n. 23958/2020 - la suddetta possibilità di sanatoria va estesa anche alle ipotesi di inesistenza degli atti processuali in tale norma richiamati.

L'attuale formulazione del citato art. 182 c.p.c., comma 2, prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna (e non "può assegnare") alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.

Dall'interpretazione letterale della norma si evince, dunque, la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l'assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante, consentendosene il suo successivo conferimento. In caso contrario non avrebbe una logica spiegazione il richiamo testuale riferito all'assegnazione del termine per il "rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa" (rimanendo, quindi, indistinta la causa legittimatrice del potere giudiziale di regolarizzazione, rivolgendosi essa sia propriamente al difetto di procura che a quello della sua invalidità).

Il legislatore ha, perciò, investito il giudice del potere officioso di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, dovendo rilevare, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, permettendo alla parte di poterli emendare senza la necessità di dover instaurare un nuovo giudizio (ad es. querela di falso).

Accedendo ad una visione meno formalistica del processo, si è previsto che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura. La disposizione normativa, evitando una pronuncia in rito, risponde, in effetti, ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura.

Per tale ragione il testo novellato dell'art. 182 c.p.c., comma 2, ha previsto l'obbligo per il giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione ("il giudice assegna alle parti un termine") in luogo della sua facoltà, come sancito nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 ("il giudice può assegnare un termine").

Il giudice non ha facoltà; deve, ed è tenuto ad assegnare alla parte un termine per la regolarizzazione della procura, a fronte di qualsiasi vizio della stessa, fosse anche (ipotizzando per eccesso) la sua totale mancanza. Nemmeno assume rilievo alcuno la distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, su cui si sono soffermate alcune sporadiche pronunce di merito. Né è da porre in dubbio che il meccanismo sanante discendente dalla regolarizzazione ex art. 182, comma 2, c.p.c., non operi anche nei giudizi di merito, avendo chiaramente la disposizione una portata generale (cfr. Cass. n. 6041/2018).

Inoltre, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l'attuale formulazione estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi che ne implicano la nullità, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (nel caso di specie sin dal giudizio monitorio), che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato.

La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di legittimità, che, nell'interpretare l'art. 182 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, era unanime nel ritenere che, in tutte le ipotesi in cui si configurava un vizio della procura, e, persino in quelle di omesso deposito della procura speciale alle liti, che fosse stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice era tenuto ad invitare la parte a produrre l'atto, e tale invito poteva e doveva essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell'appello, sicchè solo in esito ad esso il giudice avrebbe dovuto adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito fosse rimasto infruttuoso (Cass. 11359/2014; Cass. n. 19169/2014 e Cass. n. 3181/2016).

Le Sezioni Unite, proprio in relazione alla portata della precedente versione dell'art. 182, comma 2 avevano affermato il principio - che vale vieppiù con riferimento al suo testo come sostituito per effetto della L. n. 69 del 2009 - secondo cui il suo disposto dovesse essere interpretato nel senso che il giudice, quando avesse rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, era tenuto a garantire la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal proposito un termine alla parte che non vi avesse già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011; successivamente cfr. Cass. 22559/2015 e, da ultimo, Cass. n. 3894/2017) e con ogni ulteriore conseguenza di legge in ogni stato e fase del procedimento.

Analisi dei precedenti totalmente irrilevanti

Non solo. Dall'esperienza concreta di questo tipo di eccezioni, la sentenza maggiormente citata da controparte non identifica una condizione aderente alla maggior parte dei casi, poiché concernente la circostanza in cui la parte stessa (non la controparte!) dichiarava di non volersi valere della sottoscrizione della procura alle liti.

Nello specifico: Il socio di una s. n. c. chiedeva la liquidazione della quota conseguente al recesso dalla compagine e un sequestro conservativo alla società e agli altri componenti. Nel costituirsi, i convenuti denunciavano con querela di falso le sottoscrizioni delle procure alle liti, impiegate tanto per la citazione introduttiva quanto per il ricorso per sequestro conservativo. L’attore, interpellato sulla volontà di avvalersi dei documenti contestati, dichiarava di non volerlo fare.

Il socio – nel costituirsi in giudizio con procura alle liti in favore di altro difensore – oltre a confermare la falsità della firma sulle due procure, dichiarava pure di non voler coltivare le domande formulate e su tale presupposto il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda.

Alla luce di quanto sopra argomentato, le pretestuose eccezioni sollevate da controparte sulla procura rilasciata dalla società sono inammissibili ed infondate in quanto atto valido ed efficace (riconfermato per iscritto come da allegato in atti e da confermare in presenza dall’assistita), pertanto la querela di falso va dichiarata inammissibile senza indugio e con urgenza al fine di non disperdere la garanzia patrimoniale nelle more del sub-procedimento.

Compila il modulo per richiedere informazioni, 

Riceviamo solo su appuntamento.

  Roma, via La Spezia 43

  Ariccia, Largo Savelli 14


  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
  • Non è la prima volta che mi rivolgo a questo Studio Legale, in tutte le circostanze sono stato pienamente soddisfatto dall'operato dell'avvocato Alessandro Buccilli, serio, professionale, empatico e molto disponibile. Complimenti sinceri.
  • Lo studio legale mi ha permesso di risolvere i miei problemi nel minor tempo possibile efficienza e cuore nel lavoro che svolgono sono alla base di tutto e vi ringrazio ancora immensamente di tutto
  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
x

 chiamaci 06 89346494 - 349.40.98.660 | invia emailsegreteria@studiobuccilli.com | assistenza sediRoma - Ariccia - Latina

UN AVVOCATO IN TUA DIFESA

x

Compila il modulo per una valutazione gratuita. 

Riceviamo solo su appuntamento.

 


Roma, via La Spezia 43

 Ariccia, Largo Savelli 14

 

  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
www.studiobuccilli.com