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Risarcimento Danni al Portone - Assicurazione Immobile

Portone Tentato furto risarcimento assicurazioneLa vicenda oggetto di controversia riguarda l’assicurata cliente la quale voleva essere indennizzata dei danni subìti al portone della propria abitazione in conseguenza di un tentato furto, in virtù di una polizza assicurativa sottoscritta con l'Assicurazione *** Spa.

Dapprima in via stragiudiziale con l’apertura del sinistro, poi mediante invito a negoziazione assistita, abbiamo provato con ogni mezzo ad ottenere quanto dovuto in base al contratto, senza e comunque prima di adire la via giudiziaria.

Tuttavia, la controparte non ha mai agito in modo collaborativo ed in buona fede.

Al contrario la società di assicurazioni ha negato il risarcimento a seguito di invito a negoziazione assistita, pregiudicando i rapporti tra le parti ed impedendo la deflazione del contenzioso.

Nel caso di specie, la procedura di negoziazione assistita risulta essere ex lege obbligatoria, assurgendo a condizione di procedibilità, essendo l’oggetto dell’attuale controversia il pagamento di una somma non eccedente i cinquantamila euro.

Ne deriva che, la mancata accettazione di utilizzare lo strumento della negoziazione “può essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile(art. 4, comma 1, d.l. 132).

Tra la mancata risposta alla negoziazione e la condanna alle spese di lite, rimanda in particolare, proprio il disposto di cui all’art. 96 del codice di rito, sulla “responsabilità processuale aggravata”.

L’intento dell'Assicurazione di non pagare quanto spettante all'assistita è di palese evidenza, basti pensare che l’assicurazione non ha pagato nemmeno la misura del danno accertato dalla stessa compagnia (che l’attrice aveva - fatto pacifico ed incontestato -  accettato a titolo di acconto sulla maggior somma).

Nella comparsa di costituzione e risposta, controparte ritiene pacifico che l’attrice abbia diritto all’indennizzo, e “pone in discussione esclusivamente il quantum”.

Innanzitutto, tale inciso porta questa difesa a ritenere che il Giudice dovrà necessariamente tener conto della manifesta fondatezza della domanda in relazione alla condanna alle spese legali a carico della soccombente assicurazione.

Rottura Serratura, Ripristinabile o Sostituibile ?

Nel merito, la difesa di controparte si è fondata sull'erronea valutazione che la serratura poteva essere ripristinata.

Il punto è tutto qui: i periti fiduciari della compagnia assicurativa in quanto architetti non avevano le indispensabili competenze per verificare la serratura del portone blindato, ed in ogni caso i tecnici incaricati dalla Danneggiata hanno dato parere contrario, perché la serratura era irrimediabilmente danneggiata e ne sarebbe stata compromessa la sua funzionalità e sicurezza.

Sostituzione effettuata e pagata dalla Cliente, e che l’Assicurazione deve indennizzare per intero, in virtù del contratto di assicurazione.

La circostanza è ancor più pacifica se si considera che la stessa convenuta ha poi rettificato la propria iniziale valutazione ed ha incluso la sostituzione della serratura nella perizia di parte.

Peraltro, la fattura e l’intervento della ditta di cui si richiede l’indennizzo assicurativo, non riguarda solo la serratura, ma la manodopera e le varie altre parti danneggiate del portone.

Per giustificare l’inadempimento, la convenuta allora cambia strategia e cerca di far inutilmente leva sulle “migliorie”, avendo l’attrice installato serratura a cilindro anziché a mappa.

L’eccezione è infondata.

Standard Qualitativo Equivalente e Miglioria Indennizzabile

Ebbene, come spiegato nell’atto notorio della ditta F*** incaricata (la medesima che ha prodotto il portone stesso) , il tecnico ha rilevato la necessità di un’integrale sostituzione con una “serratura di standard equivalente” alla precedente (ormai fuori produzione) con i relativi adeguamenti al portone blindato.

Della bontà e genuinità della dichiarazione e della valutazione non si può dubitare, in quanto è dato di esperienza comune che (a parità di prezzo) il progresso tecnologico comporta negli anni un naturale miglioramento degli standard di qualità e sicurezza.

Le superiori argomentazioni, unitamente alle spiegazioni tecniche, chiariscono anche il nesso di causalità.

Peraltro, premesso l’elementare principio di avanzamento tecnologico e quanto dovuto dai lavori effettuati a regola dell’arte, la convenuta non ha offerto nessuna prova che per il portone in questione si sarebbe potuta reperire una serratura identica sul mercato.

Mancato Indennizzo assicurazione tentato furto - Polizza Casa

La convenuta ha tentato di argomentare le proprie illogiche ragioni non rendendosi conto che sta esprimendo un paradosso cercando di esimersi dalla garanzia dovuta da contratto.

A titolo di esempio, è come se in caso di assicurazione per i danni da infiltrazioni, in caso di attivazione della polizza, l'Assicurazione obbligasse l’assicurato ad utilizzare dei prodotti impermeabilizzanti degli anni 80 pari all’anno di costruzione del fabbricato, pena il mancato ristoro integrale dei danni.

Tanto più che, pur volendo, gli stessi produttori del portone hanno dichiarato per iscritto e sotto responsabilità penale che non era possibile effettuare altro intervento che quello effettivamente posto in essere con un costo non di poco conto.

Inoltre, a differenza dell’attrice che ha provato l’esistenza e la misura del danno patrimoniale, il nesso di causalità, il titolo che legittima l’azione nei confronti della compagnia assicurativa, la condotta inadempiente dell’assicurazione, la convenuta non ha offerto alcuna prova sull’asserita vetustà del portone, della miglioria apportata in relazione all’evolversi del mercato e della regola dell’arte.

Controparte dunque contravviene alla elementare regola dell’onere di prova.

La tesi di controparte è pertanto infondata in fatto ed in diritto.

Infondata è anche l’eccezione relativa all’applicazione della franchigia pari ad euro 250,00 prevista dal contratto.

Invero, l’art. 2.1 citato da controparte riguardava i danni da deturpamento ed imbrattamento, pertanto la disposizione non è applicabile al caso di specie.

L'assistita ha denunciato un tentato furto, e pertanto nessuna franchigia può applicarsi all’indennizzo che dovrà essere pieno ed integrale.

Risarcimento Assicurazione Danni alla Casa

L’attrice aveva dunque diritto all’indennizzo dell’intera somma anticipata per la riparazione del portone blindato, ed al risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa, nonchè alle spese di giudizio e della fase di negoziazione assistita.

Per i suddetti motivi, abbiamo chiesto al Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

  • accertare la condotta inadempiente della convenuta e, per l’effetto, condannarla al pagamento dell’indennizzo in favore dell’attrice;
  • condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale per inadempimento contrattuale in via equitativa nella somma ritenuta di giustizia;
  • condannare l’odierna convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio nonché alla fase di negoziazione assistita come da parametri medi dello scaglione di riferimento secondo le tabelle di cui al DM 55/2014, con maggiorazione per la manifesta fondatezza ex art. 4 comma 8 del citato decreto

Aggiornamento: Come sostenuto per anni, il Tribunale di Roma ha accolto la domanda giudiziale ed ha condannato l'Assicurazione all'integrale pagamento di quanto richiesto dal Cliente. 

Inoltre, il Giudice ha condannato controparte al pagamento delle spese legali. 


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