Risarcimento per illegittima iscrizione al CRIF
Una illegittima iscrizione al CRIF o in Banca d'Italia può causare ingenti danni da risarcire anche a persone di indubbia rispettabilità.
Giorgia è una donna di circa 50 anni che vive con la figlia in una grande casa in città.
Entrambe hanno costruito una carriera solida, che permette loro di vivere una vita agiata e di fare, di tanto in tanto, anche qualche buon investimento.
Insomma, mamma e figlia sono due donne dinamiche, che godono anche di una buona reputazione sociale.
Presto, però, le due vengono coinvolte in una disputa giudiziaria che le tiene col fiato sospeso per un pò di tempo.
Quando è illegittima la segnalazione al Crif o in Banca d'Italia - Assistenza legale
Nel mese di Settembre 2020 Giorgia si rivolge ad una banca per ottenere un finanziamento, ma la richiesta le viene rifiutata.
L’intermediario, infatti, nega il finanziamento perché dichiara di avere acquisito a carico della donna informazioni negative, che la qualificano quale “cattivo pagatore”.
Portati avanti gli accertamenti del caso, Giorgia scopre che il finanziamento è stato negato dalla banca perché la donna risulta garante di soggetti terzi in relazione ad un contratto di mutuo ipotecario stipulato con un altro intermediario finanziario, che aveva segnalato illegittimamente la donna al CRIF (Centrale Rischi Finanziari) per mancato pagamento delle rate del mutuo.
Non avendo mai prestato la suddetta garanzia, Giorgia si rivolge al suo Avvocato di fiducia per vedere tutelati i propri diritti.
A questo punto, l’intermediario, ammette che si è verificato un errore e, quindi, l’illegittimità della segnalazione al CRIF; questi interviene quindi a sanare l’inconveniente, interessando anche la banca che aveva negato il finanziamento alla donna.
Nonostante ciò, Giorgia si ritiene vittima di un’ingiustizia, in quanto la donna ritiene che, oltre ad avergli fatto perdere per lungo tempo la possibilità di ottenere il finanziamento, la segnalazione le ha creato un danno di immagine di natura non patrimoniale perché era stata lesa la sua reputazione nonché il diritto all’immagine di “buon pagatore”.
Quanto dura la segnalazione in Banca d'Italia
Giorgia, in seguito a tale vicenda, perde il buon umore e cade in uno stato di frustrazione; non avendo mai sottoscritto alcun contratto di mutuo ipotecario, non si spiega come mai l’intermediario l’abbia segnalata al CRIF etichettandola come “cattivo pagatore”.
Quanto dura la segnalazione in Banca d'Italia centrale rischi
Secondo la donna si tratta di un errore grossolano che, però, le ha provocato un danno reale che, secondo lei, merita ristoro.
La donna non pensa solo al danno patrimoniale, legato alla mancata concessione del finanziamento, ma anche a quello all’immagine per lesione della reputazione in qualità di “buon pagatore” che secondo lei dovrebbe ottenere ugualmente ristoro.
Stesso dicasi per la permanenza in Banca d'Italia delle errate informazioni circa il suo stato di solvibilità.
A causa di questa vicenda anche la vita di relazione della donna subisce inevitabili scossoni.
Abituata ad essere spensierata e a condurre una vita tranquilla, Giorgia riversa la sua frustrazione sul compagno e la figlia.
Assistenza legale per problemi con il CRIF e Centrale rischi
Decisa ad ottenere giustizia, pensa di rivolgersi ad un avvocato.
Giorgia, che si ritiene vittima dell’accaduto, e ritiene che debba esserle risarcito il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale scaturente dai fatti narrati, chiede aiuto all’Avvocato.
Analizzata la fattibilità della richiesta del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, entrambi scaturenti dalla illegittima segnalazione di cattivo pagatore fatta dall’intermediario al CRIF, si sceglie la linea difensiva e ci si rivolge all’Arbitro per le controversie finanziarie.
L’Arbitro per le controversie finanziarie, investito del ricorso, non ritiene che ci siano impedimenti di sorta per il riconoscimento del danno patrimoniale subito dalla donna, per la concessione del mancato finanziamento che, secondo i normali canoni dettati dal Codice Civile, deve essere risarcito integralmente nella sua duplice natura di danno emergente e di lucro cessante.
Nell’ipotesi di segnalazione illegittima di cattivo pagatore, quindi, il cliente illegittimamente segnalato ha sicuramente diritto al risarcimento del danno patrimoniale patito che, per essere riconosciuto, deve essere adeguatamente provato.
Tuttavia, l’Arbitro competente per territorio, data la difforme giurisprudenza in materia, decide di rimettere al Collegio di Coordinamento la questione di diritto relativa alla possibilità per il cliente vittima di illegittima segnalazione di cattivo pagatore di ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale (ex art. 2059 del Codice Civile).
Tale articolo riconosce la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali “solo nei casi determinati dalla legge”.
Ebbene, la difesa di Giorgia, nel ricorso all’Arbitro, aveva chiesto anche il ristoro di tale voce di danno, considerata l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 del Codice Civile che da anni la giurisprudenza, in maniera costante, ha fatto.
Stante tale interpretazione il ristoro del danno non patrimoniale è possibile, non solo nei casi determinati dalla legge (come nel caso dei reati), ma anche quando viene leso un diritto inviolabile della persona, quale è anche il diritto alla reputazione e alla salvaguardia dell’immagine, che trovano fondamento nella Costituzione.
Secondo la difesa, l’illegittima segnalazione di cattivo pagatore avanzata dall’intermediario, oltre al danno patrimoniale scaturente dalla mancata concessione del finanziamento, aveva determinato anche tale danno non patrimoniale che doveva essere ristorato alla ricorrente Giorgia.
A sostegno della sua tesi la difesa invocava in ricorso anche l’articolo 15 del Codice della Privacy, a dispetto del quale si era verificato un illecito trattamento dei dati personali della ricorrente. Tale articolo stabilisce che “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento del danno” e che “il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’articolo 11”, quindi nel caso in cui i dati vengano, ad esempio, trattati in modo illecito o inesatto.
Secondo la difesa di Giorgia, quindi, presupposto essenziale della segnalazione è la correttezza e la veridicità dei dati oggetto della stessa, pena il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione al diritto all’immagine e alla reputazione.
Mancata cancellazione Crif
Dal canto suo, l’intermediario resistente, anche in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale aveva opposto che, sin dal momento in cui aveva appreso dell’illegittimità dell’erronea segnalazione, aveva provveduto a sanare l’inconveniente disponendo tempestivamente e quindi senza ritardo anche la cancellazione della segnalazione.
L’illegittimità della segnalazione, secondo quanto ricostruito dall’intermediario, si era verificata a causa di una anomalia generatasi nel contesto di una procedura di fusione.
Secondo l’intermediario resistente, dunque, si era trattato di un errore, cui questi aveva subito rimediato.
Il Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione della reputazione e all’immagine nel caso di illegittima segnalazione di cattivo pagatore, accoglie le tesi prospettate dalla difesa di Giorgia.
Stante la lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 del Codice Civile, infatti, nonché la previsione contenuta nell’articolo 15 del Codice della Privacy, deve sicuramente riconoscersi al cliente il diritto d ottenere il risarcimento integrale del danno, sia nella sua componente patrimoniale che in quella non patrimoniale.
Tuttavia, secondo il Collegio, anche il danno non patrimoniale non può considerasi in re ipsa, ma come quello di natura patrimoniale, deve essere adeguatamente provato con tutti i mezzi di prova possibili (testimonianze, documenti, presunzioni anche semplici o nozioni di comune esperienza).
Il danno non patrimoniale provato, anche in questi casi, viene liquidato in via equitativa, tenendo appunto conto di tutti gli elementi utili per ottenere una valutazione favorevole.
Ebbene, nel caso di specie, la difesa di Giorgia aveva provato il danno non patrimoniale allegando: l’inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale legittimante la segnalazione al CRIF, la durata della permanenza della segnalazione illegittima (di ben due anni), nonché l’assenza di prova della notifica di preavviso dell’iscrizione (cui era tenuto l’intermediario).
Per questi motivi, trasfusi anche nella decisione dell'arbitro finanziario, a Giorgia, si riconosce anche il risarcimento del danno non patrimoniale per illegittima segnalazione in qualità di “cattivo pagatore”.