Recupero Crediti con Pignoramento Immobile Ereditato
Nel recupero crediti mediante espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un bene immobile di provenienza ereditaria di cui l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede (debitore), il creditore procedente, qualora vi siano i presupposti di legge, può chiedere la trascrizione nella conservatoria dei registri immobiliari.
Dinanzi alla morte tutti pensano allo sconvolgimento emotivo dei cari, alla perdita, al lutto, al periodo di sofferenza che inevitabilmente seguirà quell’evento, a volte trascinandosi per tutta la vita di chi resta.
Eppure in una società civile organizzata come la nostra la morte è anche altro: carte da firmare, adempimenti da effettuare, successioni da regolarizzare sia sotto il profilo degli atti che sotto il profilo fiscale.
Una serie di “scocciature” che finiscono con il rendere ancor più gravoso il lutto, specie se chi ci lascia era colui che aveva sempre curato le questioni burocratiche della famiglia e al momento della sua morte non sappiamo neppure da dove cominciare.
Una delle questioni più urgenti che si pone è quella della successione.
L’erede ha la possibilità di accettare o meno l’eredità; qualora l’accetti, attraverso un’espressa dichiarazione ovvero attraverso il compimento di un atto dal quale la legge evinca la volontà dell’erede di accettare, come ad esempio la vendita di un immobile facente parte del patrimonio ereditario, dovrà poi procedere alla trascrizione presso i pubblici registri, così da rendere pubblica la successione nell’intestazione dei beni immobili.
In altri termini, attraverso la trascrizione dell’accettazione dell’eredità i terzi potranno venire a conoscenza del cambio di intestatazione dei beni.
Ma che succede se l’erede non effettua tale trascrizione?
E soprattutto, che succede se un creditore dell’erede effettua il pignoramento di un bene immobile proveniente da un’eredità la cui accettazione non è stata trascritta?
Sono domande che ci si è posti dinanzi al Tribunale, interpellato in tal senso da un Creditore che ha dovuto notificare un atto di pignoramento su beni immobili facenti parte di un’eredità.
I debitori eredi non avevano mai proceduto a trascrivere l’accettazione di tale eredità, di tal che presso i Pubblici Registri Immobiliari non vi era traccia di tale passaggio.
Nonostante questo il creditore aveva comunque proceduto al pignoramento e all’espropriazione forzata di tali beni.
Pignoramento immobiliare senza accettazione eredità
Nel giudizio in esame gli eredi proponevano opposizione avverso tre diverse procedure di esecuzione, chiedendo l’improcedibilità delle stesse e la conseguente loro estinzione in virtù della mancata trascrizione dell’acquisto mortis causa in capo agli esecutati.
Essi rilevavano come dalla documentazione ipocatastale depositata dal creditore non emergesse alcun titolo di acquisto della proprietà dei beni pignorati, con la conseguenza che la proprietà di questi non risultava provata e non poteva dunque procedersi alla loro vendita.
Il giudice dell’esecuzione rigettava tale opposizione con ordinanza del 27 novembre 2014, evidenziando in primo luogo il difetto di interesse degli eredi debitori a sollevare tale tipo di eccezione.
E infatti, se essi non fossero stati realmente proprietari allora legittimati a proporre l’opposizione sarebbero stati i proprietari reali, unici veramente danneggiati dalla vendita forzata dei beni, non avendo gli eredi alcun interesse in tal senso; diversamente se essi avessero voluto far valere un difetto di continuità nelle trascrizioni presso i pubblici registri, allora avrebbero dovuto farlo nelle forma dell’opposizione agli atti esecutivi, contestando il pignoramento e la sua trascrizione, non certo tramite un’opposizione all’esecuzione che ha il diverso scopo di contestare la fondatezza del titolo esecutivo e il diritto di credito sotteso alla procedura esecutiva.
Inoltre, il giudice rilevava come non potesse di certo ricadere sul creditore l’inerzia colpevole del debitore che non aveva proceduto all’adempimento della trascrizione dell’accettazione di eredità.
Per tali ragioni respingeva l’opposizione.
Avverso tale ordinanza gli eredi proponevano reclamo.
Pignoramento immobile in comproprietà eredità
Con detto atto di impugnazione i debitori insistevano nelle posizioni già assunte nella prima opposizione, lamentando l’erroneità della decisione del giudice in quell’occasione.
In particolare essi sostenevano che il creditore avrebbe dovuto dare prova della proprietà dei beni pignorati, essendo indispensabile la certezza del collegamento tra bene e debitore, non potendosi procedere al pignoramento di immobili appartenenti a persone diverse rispetto agli esecutati.
Tuttavia, detta prova mancava in quanto, come facilmente visibile dalle trascrizioni, il passaggio di proprietà dal de cuius (ossia il defunto) agli eredi non risultava esserci
Non essendo gli eredi obbligati ad accettare l’eredità non si poteva quindi, a loro avviso, presumere che essi sarebbero divenuti proprietari.
Alla luce di tali argomentazioni, i reclamanti chiedevano che venissero dichiarate estinte le procedure esecutive, con conseguente invalidità e inefficacia della trascrizione dei pignoramenti.
I creditori non avevano infatti rispettato il termine di cui all’art. 567 del codice di procedura civile, relativo al deposito dell’istanza di vendita dei beni con relativa documentazione attestante la proprietà di tali beni.
Si costituivano anche i creditori assistiti dal proprio Avvocato per il recupero del credito, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell’ordinanza impugnata che gli consentiva di proseguire nell’esecuzione forzata.
Eredità Pignorabile
Il Tribunale di Cassino, in sede di reclamo, dichiarava infondata l’impugnazione proposta dagli eredi con Sentenza 02-07-2015, R.G. 5024/2014.
Il Collegio rilevava come i reclamanti avessero disposto di beni e diritti facenti parte dell’asse ereditario, tanto da aver stipulato un mutuo fondiario ipotecario, con il quale avevano concesso alla banca mutuante ipoteca volontaria sui beni facenti parte dell’insieme pignorato nella procedura esecutiva.
In questo modo gli eredi compivano un atto dispositivo su beni e diritti e ereditari, manifestando in tal modo la volontà di accettare tacitamente l’eredità.
Del resto, ciò era possibile soltanto in virtù della loro qualità di eredi.
Da quanto sopra emergeva chiaramente che i reclamanti si erano comportati e avevano agito come gli effettivi proprietari dei beni, pur in difetto di una trascrizione dei registri immobiliari a loro favore.
Inoltre, dall’analisi della documentazione presente in atti, emergeva la presenza della trascrizione del mutuo, pur non essendovi quella dell’accettazione dell’eredità, a dimostrazione ulteriore della reale volontà degli eredi.
Per ciò che concerne il termine contemplato dall’art. 567 c.p.c. per il deposito della documentazione ipocatastale, il Collegio osservava che tale termine poteva comunque dirsi rispettato in virtù della presenza in atti del certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, dalle quali emergeva la trascrizione del mutuo.
Accertata pertanto la volontà degli eredi di accettare l’eredità e dimostrata tale volontà con la trascrizione del contratto di mutuo e l’iscrizione dell’ipoteca volontaria concessa con tale contratto, residuava dunque soltanto un problema di continuità delle trascrizioni.
Continuità Trascrizioni e Procedura esecutiva
Tuttavia, il Tribunale osservava che la trascrizione dell’accettazione, cronologicamente successiva a quella del pignoramento, non avrebbe comunque inficiato la validità del decreto di trasferimento emesso al termine della vendita coattiva in favore dell’acquirente, in quanto secondo il disposto dell’art. 2650 secondo comma c.c. se la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto in conformità al loro ordine rispettivo.
Nel caso di specie, il ripristino della continuità delle trascrizioni veniva ottenuto mediante la trascrizione dell’atto che importa accettazione tacita dell’eredità, ossia il contratto di mutuo con contestuale concessione di ipoteca volontaria sui beni immobili ereditati, a cura e spese del creditore procedente.
Tale contratto, essendo stato stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, risultava idoneo a dare prova dell’accettazione tacita dell’eredità e quindi del diritto di proprietà vantato dagli eredi – debitori sui beni pignorati.
Vista quindi la completezza della documentazione, il ripristino della continuità delle trascrizioni e la certezza in ordine al diritto di proprietà sui beni immobili pignorati, il Collegio rigettava il reclamo presentato dagli eredi, confermava la precedente ordinanza e condannava i debitori al pagamento delle spese del giudizio.