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Rimborso Prezzo Auto Usata Gravata da Fermi Amministrativi - Sentenza del Tribunale di Roma

Con questa sentenza del Tribunale di Roma l’Avvocato Buccilli ha ottenuto la risoluzione di un contratto di compravendita auto (permuta in questo caso) per la presenza di fermi amministrativi sul mezzo ceduto, e indennizzo.

Sentenza del Tribunale di Roma 3997/2022 del 9/3/22

 

stemma repubblica sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Roma

- Sezione XVI (già III) civile -

in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C. 70842/2018, tra

il Sig. Daniele * (Avvocato Alessandro Buccilli);

- attore -

il Sig. Federico * (Avvocato Lorenzo *);

- convenuto -

e la Soc. Agenzia * S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Riccardo * ed Avvocato Ernesto *);

- chiamata in causa -

ai sensi dell’art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all’udienza del 9.3.2021, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente

SENTENZA

1. Ai fini della definizione della presente controversia, occorre puntualizzare la successione dei fatti.

a) In data 17.12.2014, il Sig. * acquista dal Sig. Serafino Antonio * l’autovettura BMW 120d, tg. *G (cfr. doc.2 del fascicolo della chiamata in causa).

b) Il 17.12.2014 viene trascritto un provvedimento di fermo amministrativo per euro 1.595,78.= (cfr. doc.4 del fascicolo della chiamata in causa).

c) Il 19.12.2014 viene trascritto un provvedimento di fermo amministrativo per euro 8.537,17.= (cfr. doc.4 del fascicolo della chiamata in causa).

d) In data 14.9.2015, il Sig. * trasferisce all’istante la proprietà del bene per un valore di euro 4.000,00.= (cfr. doc.1 del fascicolo attoreo).

2. Dalla sequenza descritta, si evince come, alla data della cessione dall’attore al convenuto, i menzionati fermi amministrativi gravavano già sul mezzo.

Il Sig. *, pertanto, era perfettamente in grado di conoscere la situazione amministrativa della vettura, atteso che le formalità pregiudizievoli gravavano sul bene da oltre otto mesi prima del trasferimento al Sig. *.

Ne deriva l’incontestabile responsabilità del convenuto nei confronti dell’istante, in relazione ai fermi amministrativi trascritti sull’automezzo.


Per questo avevamo introdotto il giudizio con un rito semplificato e più veloce, ma il Giudice …. Insomma la sentenza è arrivata dopo 5 anni.


 

3. Con riferimento alla domanda svolta dal Sig. * in via principale, si rileva come non sia stata in alcun modo provata la ricorrenza del dolo ad opera del Sig. *.

La domanda di annullamento del contratto, pertanto, non può che essere disattesa.

4. Deve, invece, trovare accoglimento la richiesta subordinata di risoluzione contrattuale.

La condotta del convenuto, infatti, consistente nel non aver accertato e dichiarato – quanto meno colposamente – l’esistenza delle formalità gravanti sul bene, costituisce, evidentemente, un’inadempienza, risolvendosi nella consegna di un veicolo impossibilitato alla circolazione sotto il profilo amministrativo.  


In questo passaggio il giudice ammette l’impossibilità alla circolazione, ma successivamente nel proseguo della sentenza dirà che l’attore non ha sufficientemente provato il danno, che a nostro parere è in re ipsa, posto che il soggetto leso ben potrebbe adattarsi ad usare mezzi pubblici o un mezzo prestato da un parente, con l’ovvia conseguenza di subire comunque un disagio da risarcire!!!


 

5. Dalla risoluzione del contratto consegue il diritto dell’attore alla restituzione del valore corrisposto.

5a. Su detto importo devono liquidarsi, come richiesto, gli interessi al tasso legale dalla domanda.

5b. Deve, invece, rigettarsi la richiesta di rivalutazione, trattandosi di credito di valuta, in quanto conseguente all’inadempimento di un’obbligazione contrattuale.

Ai fini del ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, l’istante avrebbe dovuto domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art.1224, II comma, c.c., non potendosi limitare a richiedere semplicemente la condanna del debitore al pagamento della rivalutazione; quest’ultima, infatti, non costituisce una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta (Cass. civ., ord. 22.6.2018, n.16565; Cass. civ., Sez. Un., 23.3.2015, n.5743; Cass. civ., 2.11.2010, n.22273).

6. In relazione al danno per mancato utilizzo del bene, esso può essere assimilato al pregiudizio da c.d. “fermo tecnico”, conseguente ad un sinistro stradale.

In tema, deve osservarsi come il danno da “fermo tecnico” debba essere allegato e dimostrato e la relativa prova non possa avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, dovendosi sostanziare nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo (cfr. Cass. civ., ord. 28.2.2020, n.5447).

Nel caso in esame tali dimostrazioni non sono state offerte, con conseguente rigetto della relativa domanda.


Purtroppo qui il Tribunale ha perso un’occasione per emettere un provvedimento sensato e di giustizia sostanziale. Come sopra accennato l’impossibilità economica di acquistare un mezzo sostitutivo non può pregiudicare il diritto al risarcimento. Peraltro, ogni altro mezzo sarebbe dovuto essere della “stessa qualità e quantità”, e dunque a parere dello scrivente rappresenta solo un cavillo tecnico appositamente scelto per negare il risarcimento.


 

7. In ordine alle spese ed agli ulteriori pregiudizi lamentati dall’istante, la sussistenza degli esborsi e dei danni non è stata in alcun modo provata; di talché, le relative richieste non possono trovare accoglimento.

Avevamo già rinunciato, sic!

8. Con riferimento al danno morale – quale profilo descrittivo del pregiudizio non patrimoniale – presuntivamente patìto dal Sig. *, si richiama, in proposito, la notissima sentenza n.26972/2008, resa in data 11.11.2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha stabilito che, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale – eventualmente scaturito da un inadempimento contrattuale (cfr. la stessa Cass. civ. SS. UU., 11.11.2008, n.26972) – derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, tale pregiudizio è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c. – anche quando non sussista un fatto-reato, né ricorra alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché sussistano cumulativamente tre condizioni: a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art.2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale e cioè di toccare interessi della persona – e non in quanto normativamente previsto – sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art.2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della Vita od alla felicità.

Nel caso in esame, premesso che non risulta accertata l’avvenuta commissione di un reato, non sembra che l’eventuale – comunque indimostrato – disagio per la vicenda descritta possa comunque rappresentare una lesione ad un interesse costituzionalmente garantito, né che lo stesso rivesta i caratteri della gravità e della serietà; al di là, infatti, del disappunto dell’istante, non può certamente affermarsi che tale fastidio abbia costituito, ad esempio, una lesione all’integrità psico-fisica dell’istante, in applicazione della tutela di cui all’art.32 Cost., ovvero ad altro valore protetto a livello costituzionale.

Di talché, la domanda risarcitoria sotto tale profilo non può trovare accoglimento.

9. In relazione alla domanda di manleva svolta dall’attore nei confronti della Soc. Agenzia * S.r.l., la descrizione della sequenza dei fatti sub 1. evidenzia la mancanza di qualsivoglia responsabilità a carico della chiamata in causa.

Ed infatti, la data della trascrizione del primo fermo amministrativo coincide con quella del trasferimento della proprietà del mezzo dal Sig. * al Sig. *, mentre la trascrizione del secondo fermo amministrativo è di solo due giorni posteriore al predetto trasferimento.

E’ chiaro, quindi, che, in un quadro che presenta una sequenza temporale così ravvicinata, non può imputarsi alcuna negligenza alla menzionata società.

E ciò a fortiori ove si consideri come il ritardo nella trascrizione del trasferimento dal Sig. * al Sig. * risulti imputabile a quest’ultimo, che ha ritardato la consegna della documentazione ai fini dell’incombente, come attesta la lettera di sollecito del 2.2.2015, non contestata (cfr. doc.3 del fascicolo della chiamata in causa).

La circostanza del colpevole ritardo da parte del convenuto è stata rappresentata dalla teste Sig.ra Flavia *, escussa all’udienza del 23.9.2021.

10. Appare, del resto, presumibile – data anche la sequenza temporale sopra ricostruita – che l’esistenza di fermi amministrativi trascritti sul mezzo sia conseguente a condotte riconducibili al dante causa del Sig. *.

Quest’ultimo, peraltro, pur avendo chiesto la manleva nei confronti del precedente proprietario, non lo ha – inspiegabilmente – evocato in giudizio; di talché, la richiesta di condanna nei confronti del Sig. * si rivela inammissibile, prima ancora che infondata (cfr. infra Cass. civ., 5.4.1982, n.2083).


Ci si è sempre chiesti, Perché non estromettere subito dal giudizio l’Agenzia di Pratiche auto?


 

11. Le spese di lite seguono le rispettive soccombenze.

Nei rapporti tra attore e convenuto devono compensarsi le spettanze di giudizio in ragione della metà, attesa la parziale soccombenza del primo.

P.Q.M.

il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda svolta dall’attore in via principale;

- in accoglimento della domanda attorea proposta in via subordinata, stante l’inadempimento del convenuto, risolve il contratto tra il Sig. Daniele * ed il Sig. Federico * avente ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’autovettura BMW 120d, tg. *G;

- per l’effetto, condanna il Sig. Federico * al pagamento, in favore del Sig. Daniele * della somma di euro 4.000,00.=, oltre interessi al tasso legale dalla domanda;

- rigetta la richiesta di rivalutazione monetaria;

- respinge ogni altra istanza dell’attore, comprese quelle risarcitorie;

- rigetta la domanda di manleva proposta dal Sig. Federico * nei confronti della Soc. Agenzia * S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- dichiara inammissibile la domanda svolta dal Sig. Federico * nei confronti del Sig. * Antonio *;

- compensando le spese di lite nella misura della metà, condanna il Sig. Federico * al pagamento, in favore del difensore del Sig. Daniele *, Avvocato Alessandro Buccilli – dichiaratosi antistatario – di euro 72,75.= per esborsi ed euro 2.300,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;


Con buona pace del diritto di difesa, e di giustizia sostanziale, per il ragionamento errato sul risarcimento del danno di cui sopra, l’attore non ha ricevuto il rimborso dell’intero importo delle spese legali.


- condanna, infine, il Sig. Federico * al pagamento, in favore dei difensori della Soc. Agenzia * S.r.l., Avvocato Riccardo * ed Avvocato Ernesto * – dichiaratisi antistatari – con il vincolo della solidarietà attiva tra gli stessi, della somma si euro 3.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Sentenza esecutiva ex lege.

Roma, 9 marzo 2022 - Il G.O.P. Simone Tablò


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