Multa senza indicazione del Civico o del luogo
La Multa che non si riporti la specifica indicazione del numero Civico o del luogo in cui sarebbe stato commesso l'illecito stradale è annullabile.
Il verbale, che tecnicamente è un accertamento a seguito di una infrazione al codice della strada, è illegittimo quando non indica l’indirizzo in cui sarebbe avvenuta l’infrazione.
Infatti, il solo generico riferimento alla Piazza o alla Via, senza ulteriore precisazione del numero civico, o l’altezza/posizione, in cui si sarebbe verificata l’infrazione, non motiva adeguatamente l'atto accertativo.
Scrivere genericamente SNC, non consente al cittadino di difendersi.
L’indicazione precisa dell’indirizzo, ivi includendo il numero civico, è un elemento essenziale ai fini della validità del verbale stesso, quantomeno in tutte le ipotesi in cui l’omissione renda impossibile identificare con precisione il punto in cui è avvenuta la violazione.
Non solo, laddove non venga indicato il numero civico e, dunque, l’univoca posizione della violazione al codice della strada, la multa è da considerarsi nulla perché lede e frusta il diritto di difesa del conducente.
In questo modo, l'automobilità non può validamente esercitare nel merito il proprio diritto di difesa senza sapere dove si trovava l’auto al momento dell’asserita infrazione.
A scanso di equivoci e per sgomberare il campo da ogni dubbio, si dovrebbe poi rilevare le caratteristiche del luogo.
Dove ad esempio potrebbe essere presente un’area di sosta autorizzata con segnalazione orizzontale e verticale, sicché non tutta la zona potrebbe essere interessata dal divieto di sosta.
Non si vede, dunque, come potrebbe il sanzionato comprendere dove avrebbe commesso l’infrazione e come potrebbe eventualmente difendersi, se non richiedendo l’annullamento del verbale.
Sulla scorta delle predette motivazioni, è annullabile il verbale che non riporti via e civico dell'infrazione contestata.
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