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Multa senza indicazione del Civico o del luogo

Il verbale della Multa che riporti la specifica indicazione del numero Civico o del luogo in cui sarebbe stato commesso l'illecito stradale è annullabile per mancanza di elementi essenziali. 

Il verbale, che tecnicamente è un accertamento a seguito di una infrazione al codice della strada, è illegittimo quando non indica l’indirizzo in cui sarebbe avvenuta l’infrazione. 

Infatti, il solo generico riferimento alla Piazza o alla Via, senza ulteriore precisazione del numero civico, o l’altezza/posizione, in cui si sarebbe verificata l’infrazione, non motiva adeguatamente l'atto accertativo.

Scrivere genericamente SNC, non garantisce un corretto operato dell'accertatore, ne consente al cittadino di difendersi.

L’indicazione precisa dell’indirizzo, ivi includendo il numero civico, è un elemento essenziale ai fini della validità del verbale stesso, quantomeno in tutte le ipotesi in cui l’omissione renda impossibile identificare con precisione il punto in cui è avvenuta la violazione.

In questo modo, l'automobilità non può validamente esercitare nel merito il proprio diritto di difesa senza sapere dove si trovava l’auto al momento dell’asserita infrazione.

A scanso di equivoci e per sgomberare il campo da ogni dubbio, si dovrebbe poi rilevare le caratteristiche del luogo.

Dove ad esempio potrebbe essere presente un’area di sosta autorizzata con segnalazione orizzontale e verticale, sicché non tutta la zona potrebbe essere interessata dal divieto di sosta.

Non si vede, dunque, come potrebbe il sanzionato comprendere dove avrebbe commesso l’infrazione e come potrebbe eventualmente difendersi, se non richiedendo l’annullamento del verbale.


Sulla scorta delle predette motivazioni, è annullabile il verbale che non riporti via e civico dell'infrazione contestata.


 

Il Prefetto accoglie il ricorso per violazione di elementi essenziali del verbale

Con provvedimento adottato dal Viceprefetto, dirigente dell’Area III ter dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, è stato accolto il ricorso proposto da un cittadino avverso un verbale di accertamento per violazione del Codice della Strada elevato dalla Polizia Locale di un comune della provincia di Roma.

Il Prefetto ha disposto l’archiviazione del verbale per violazione di elementi essenziali dell’atto, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente e constatando l’assenza di controdeduzioni da parte dell’organo accertatore.

Nel ricorso, presentato ai sensi degli artt. 203 e 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), la difesa eccepiva la nullità del verbale per indeterminatezza del luogo dell’infrazione.
In particolare, il verbale si limitava a indicare genericamente una via cittadina (“Largo …” o "Piazza....") senza specificare il numero civico o altri riferimenti spaziali idonei a individuare con precisione il punto in cui sarebbe avvenuta la sosta vietata.

Secondo il ricorrente, tale omissione integra una violazione del principio di determinazione dell’oggetto dell’accertamento amministrativo, con conseguente lesione del diritto di difesa, poiché impedisce al destinatario di verificare la sussistenza o meno della condotta contestata.

È stato altresì evidenziato che nella zona indicata esistono aree di sosta autorizzate, il che rendeva ancor più incerta la localizzazione dell’asserita violazione.

Tali circostanze hanno comportato l’improcedibilità dell’accertamento e l’accoglimento del ricorso, ai sensi della normativa vigente.

Nel dispositivo, il Viceprefetto ha dichiarato l’accoglimento del ricorso e la conseguente archiviazione del verbale “per le motivazioni summenzionate”, ossia per la mancanza di elementi essenziali idonei a sostenere la validità dell’accertamento.

La decisione richiama implicitamente i principi consolidati in giurisprudenza secondo cui il verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada deve contenere tutti gli elementi necessari a identificare luogo, tempo e modalità dell’infrazione, pena la nullità per difetto di motivazione e di individuazione dell’oggetto del provvedimento.

Considerazioni conclusive

Il provvedimento prefettizio si inserisce nel solco di una consolidata attenzione al rispetto delle garanzie difensive nei procedimenti sanzionatori amministrativi.
L’esatta individuazione del luogo dell’infrazione costituisce un requisito di legittimità sostanziale e non meramente formale: l’assenza di tale indicazione rende il verbale inidoneo a fondare una sanzione, poiché privo di un elemento essenziale dell’atto amministrativo.

 

 

 

 

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