Calcolo Parcella Insinuazione al Passivo Fallimento
L'insinuazione al passivo del Fallimento è disciplinata all'articolo 93 delle Legge Fallimentare.
Per proporre domanda di domanda di partecipazione all'esecuzione fallimentare, la norma prevede la redazione di un ricorso (istanza di ammissione) da depositare via pec all'indirizzo del Curatore nominato.
Di seguito lo schema di calcolo della parcella dell'Avvocato - onorari per ogni scaglione di valore, come da Tabelle Consiglio Nazionale Forense (Delibera 8/10/22), conformi al DM 55/2014.

Alla tavola 20 bis invece passiamo all'accertamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale.

Come facilmente si evince dal suddetto tariffario si passa da un minimo di 140,00 euro (valore credito fino ad euro 1.1000,00) ad un massimo di 17.961 euro (con un valore di 520.000,00), oltre accessori e spese.
Appare il caso di ritenere tali quantificazione non siano assolutamente in linea con l'attività professionale effettivamente svolta dall'Avvocato.
Ad esempio assumendo la tariffa minima di 140 euro per una insinuazione al passivo dovrebbero essere ricompreso: lo studio del caso, il ricevimento del cliente, la predisposizione dei documenti, la redazione ed il deposito dell'atto, la corrispondenza con il cliente, ed il presidio del giudizio. Sempre salvo sia necessaria la presenza in udienza (magari in caso di esclusione del credito dal piano di ammissione o di riparto).
Anche prendendo in esame i valori più alti, si rileva l'assoluta discrasia con le tabelle per i procedimenti monitori di ingiunzione di pagamento, laddove il parametro minimo è di euro 237,00 in poi.
In tale procedimento peraltro, solitamente, non sono previste udienze ne il doppio vaglio di leicità come nel procedimento fallimentare (che impone ovviamente una maggiore attenzione nell'attività professionale).
Dal 2022 la tavola 20bis ha complicato ancor di più le valutazioni sulla corretta parcellizzazione del supporto legale in caso di fallimento, introducendo ulteriori parametri sovrapponibili.