Come NON pagare IVA e Tasse - Credito Inesigibile
Un buon professionista del recupero del credito può consentirti di non pagare IVA e Tasse su crediti che non è stato possibile riscuotere.
Quando ci si trova di fronte ad un credito irrecuperabile, tale inesigibilità può dipendere da diversi fattori, quali ad esempio la prescrizione del credito, l’irreperibilità del debitore o il suo reiterato inadempimento, nonostante i numerosi solleciti di pagamento, intimazioni di pagamento, decreti ingiuntivi e pignoramento.
Ebbene, in tali ipotesi il creditore può “defiscalizzare” il credito, così alleggerendo il carico fiscale da sopportare, detraendo l’incidenza dell’imposta dal credito irrecuperabile, o andando addirittura “a credito iva”.
Ai sensi dell’art 101 comma 5 TUIR, infatti, le società e le imprese che redigono annualmente il bilancio contabile hanno la possibilità di defiscalizzare le perdite sui crediti.
Dichiarazione di inesigibilità del credito
Per ottenere la defiscalizzazione è, però, necessario provare il carattere definitivo della perdita, che può essere dimostrato attraverso i seguenti documenti: le lettere (via raccomandata o via pec) con cui sono stati inviati solleciti ed intimazioni di pagamento; le raccomandate “tornate al mittente” per l’irreperibilità del debitore; la documentazione che dimostra l’esito negativo delle procedure di recupero (ad esempio il verbale negativo di pignoramento);la documentazione da cui risulta l’avvio di procedure concorsuali (ad esempio la sentenza di fallimento, la copia dello stato passivo ecc.); il certificato di morte del debitore con la documentazione che prova l’assenza di eredi; la dichiarazione che attesta lo stato di fuga del debitore; la documentazione da cui risulta che il debitore è pluri protestato.
Appare, dunque, essenziale richiedere al proprio avvocato di fiducia la dichiarazione in cui si indicano tutte le procedure esperite per tentare di recuperare il credito, cui vanno indicati i documenti attestanti la sua inesigibilità.
Procedura Legale Antieconomica
È bene sapere che, in alcuni casi, è addirittura sufficiente la dichiarazione con cui il legale ha sconsigliato di avviare procedure esecutive per il recupero del credito, poiché anti economiche o di esito incerto (ad esempio, laddove il debitore risulti in possesso di un solo immobile già ipotecato ed il credito del richiedente risulti, comunque, piuttosto esiguo).
Nota di credito per recupero dell’Iva
Nel caso di debitori sottoposti a procedure concorsuali, il recupero dell’Iva indicata nella fattura originaria richiede l’emissione di una nota di credito, con trasmissione del file al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle entrate (Sdi) secondo una procedura cosiddetta “semplificata”.
Prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, la nota di credito sull’Iva, emessa al termine della procedura di fallimento, veniva predisposta indicando esclusivamente l’Iva da recuperare pari al totale del documento.
Allo stato attuale, invece, l’invio all’Sdi di un documento con imponibile zero comporta lo scarto del file: l’Agenzia delle Entrate ha quindi chiarito che“è possibile emettere una fattura elettronica con solo Iva utilizzando il tipo documento Fattura semplificata”.
Al fine di evitare lo scarto, l’AE ha anche precisato la procedura da seguire: “L’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’Iva non addebitata nella originaria fattura elettronica. Dal punto di vista tecnico, si precisa che per la nota di variazione si può utilizzare la fattura semplificata. In particolare, sarà necessario:inserire gli estremi della fattura che si vuole rettificare, per non violare il controllo sull’importo massimo;valorizzare il dato dell’importo e il dato dell’imposta entrambi con l’importo della variazione;non valorizzare il dato dell’aliquota.
Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il campo Dati Fattura Rettificata è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione Dati della fattura”.(Risposta alla Faq n. 96 del 19.07.2019)
Definitiva Infruttuosità
Ovviamente, nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura concorsuale, occorre attendere che venga dichiarata la definitiva infruttuosità.
Nell’ambito del fallimento, il momento dell’inesigibilità definitiva si individua con:
1) il decreto con cui il giudice approva il piano di riparto proposto dal curatore, reso esecutivo una volta decorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori (articolo 110, comma 3, R.D. 267/1942);
2) il decreto di chiusura del fallimento soggetto a reclamo (articolo 119 R.D. 267/1942).
In sostanza, occorre far riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni del piano di riparto ovvero, ove non ci sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo del decreto di chiusura del fallimento
Diritto alla Detrazione e Decadenze
La normativa non sembra, invece, fissare dei limiti temporali: tuttavia, dal combinato disposto degli artt. 26 e 19 DPR n. 633/1972, deriva un termine per il diritto alla detrazione.
La detrazione non può, infatti, essere effettuata se è trascorso un anno dall’operazione originaria e comunque alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.
La nota di credito, dunque, dovrà anche tener conto del limite temporale previsto dalla norma, oggetto peraltro di un’importante variazione, in quanto, fino al 31 dicembre 2016, il diritto alla detrazione dell’imposta poteva essere esercitato sino al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto.
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