Deduzione dei Crediti non Recuperabili
Nel recupero dei crediti il rischio di non solvibilità o inesigibilità da parte del debitore è connesso alla natura del credito contratto (scritto/orale/condizioni) ed alle caratteristiche del debitore (solidità/garanzie patrimoniali).
Allo scopo di contenere il più possibile le conseguenze negative in capo al creditore, la legge fiscale e tributaria ha previsto specifiche disposizioni riguardanti il trattamento delle componenti negative dei crediti.
Il riferimento è, prevalentemente, agli articoli 101, comma 5 e 106 del TUIR, introdotti per dare maggiore certezza nella determinazione del reddito imponibile.
In particolare, l’art 101, comma 5, TUIR, disponendo che “le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti.
Trattasi di inesigibilità divenuta in un certo senso “definitiva”, in quanto la disposizione fa testuale riferimento alle perdite risultanti da “elementi certi e precisi”.
L’art 106, invece, sotto la rubrica “svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti”, stabilisce una misura forfettaria di deducibilità per gli oneri derivanti da crediti la cui inesigibilità, anche se non definitiva, è in qualche misura fortemente “probabile”.
Il legislatore, in sostanza, ha previsto due modalità di deduzione dei crediti, a seconda del grado di certezza della perdita: un meccanismo analitico, in caso di inesigibilità definitiva; un meccanismo forfettario, in caso di inesigibilità potenziale.
Come ottenere lo sgravio e la Deduzione dei Crediti non Recuperabili
Come si anticipava, l’articolo 101, comma 5 TUIR prevede le ipotesi in cui ricorrono gli elementi “certi e precisi” richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti, quindi in altre parole lo sgravio/deduzione dei crediti non recuperabili.
Si tratta dei seguenti casi:
- Crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla data di scadenza del pagamento;
- il cui diritto alla riscossione è prescritto;
- per i quali il debitore è sottoposto a procedura concorsuale o assimilata;
- che risultano cancellati dal bilancio in ossequio ai principi contabili;
Gli elementi “certi e precisi” costituiscono, dunque, le condizioni di deducibilità, sempre che la perdita possa ritenersi definitiva (Cfr. Circolare n. 39 del 10 maggio 2002).
Giova chiarire che la perdita si considera “definitiva” allorché possa escludersi la possibilità che il creditore riesca, in futuro, a realizzare la pretesa creditoria.
Vi sono alcune situazioni di per sé sintomatiche di una perdita definitiva: si pensi al decreto attestante la fuga, la latitanza o l’irreperibilità del debitore, ovvero alla denuncia di furto d’identità da parte del debitore, oppure alla sua persistente assenza ai sensi dell’articolo 49 del codice civile.
Al di fuori di tali casi limite, si considerano elementi di prova ai fini della deducibilità i documenti attestanti l’esito negativo di azioni legali attivate dal creditore, sempre che l’infruttuosità venga confermata anche da una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore.
Verbale di Pignoramento Negativo - scarico Iva
È il caso, ad esempio, del verbale di pignoramento negativo, idoneo a provare l’esito negativo dell’azione esecutiva avviata dal creditore.
Altro elemento utile a provare la perdita definitiva, è la produzione di documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi, a seguito di una situazione oggettiva di impossibilità ad adempiere alle proprie obbligazioni, in una situazione di squilibrio economico ed incapienza patrimoniale tale da sconsigliare del tutto l’instaurazione di procedure esecutive.
A tal fine, può risultare vantaggioso anche produrre le lettere di diffida infruttuosamente trasmesse dal legale per ottenere la riscossione del credito, sempre che contengano l’esatta individuazione del credito da recuperare e la descrizione dell’attività svolta per il recupero.
È, dunque, necessaria una documentazione da parte del legale che ripercorra per sommi capi la vicenda creditoria, dando atto dell’oggettiva impossibilità, allo stato, di recuperare le somme, nonostante il diligente utilizzo delle possibili procedure.
Dalle lettere del legale deve, in sostanza, emergere la situazione di oggettiva illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore, in forza di cui l’inesigibilità è divenuta definitiva, eventualmente anche portando alla luce l’impossibilità di instaurare procedure esecutive vantaggiose ovvero l’infruttuosità dei tentativi sin lì esperiti.
Deducibilità crediti di modesta entità
La nuova disciplina, introdotta con legge n. 134 del 2012, dispone tra l’altro che “gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.”
In sostanza, tale novità rappresenta una deroga al requisito di elementi certi e precisi (o meglio una presunzione di tali elementi), qualora in ogni caso siano decorsi sei mesi dalla scadenza del pagamento, purché risultino anche in bilancio.
Per non lasciare adito a dubbi, la norma chiarisce anche il limite quantitativo entro cui i crediti si intendono di “modesta entità”: sino a 2.500 euro (o 5.000 se l’impresa ha ricavi per più di 100 milioni di euro l’anno).
La modesta entità va individuata in base al valore nominale del credito, restando fermo che, qualora il credito sia stato riscosso parzialmente dal creditore, la verifica va effettuata tenendo conto di suddetto valore al netto degli incassi.
Infine, è bene sapere che nella valutazione del limite quantitativo va considerata anche l’imposta sul valore aggiunto, mentre non assumono rilevanza gli interessi di mora o gli oneri accessori addebitati al debitore, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.
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Ulteriori Approfondimenti
Circolare Circolare 26 E Agenzia Entrate, sul coordinamento delle diverse norme
Circolare N. 39E Agenzia Entrate, componenti negativi sul reddito
Corte di Cassazione, sentenza n.3862 del 16 marzo 2001