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La sospensione dei termini di scadenza di Assegni e Cambiali

La pandemia ha scosso le abitudini di vita di ciascuno di noi e sul mercato, determinando una grave crisi di liquidità nel sistema economico.

La crisi ha, di fatto, interessato sia gli imprenditori di piccole e medie dimensioni, che hanno impostato la loro attività principalmente sui flussi di cassa, sia i consumatori, costretti a ricorrere al credito al di fuori dei canali ordinari di erogazione.

Per evitare effetti distorsivi, l’art. 10, comma 5, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha stabilito la sospensione dei “termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva”nei confronti dei soggetti residenti, che hanno sede operativa o che esercitano la propria attività lavorativa all’interno dei comuni della c.d. “zona rossa”.

Ebbene, come è noto, con il DPCM 9 marzo 2020, le misure emergenziali sono state estese all’intero territorio nazionale: sembra, dunque, doversi propendere per un’interpretazione estensiva dell’art 10, comma 5, all’intero territorio italiano.

Tale soluzione risulta preferibile anche al fine di evitare disparità di trattamento tra i cittadini, in violazione dell’art. 3 Cost.

Decreto liquidità, cambiali e assegni

Con il d.l. 8 aprile 2020, noto come “decreto liquidità”, la questione è stata di nuovo affrontata, questa volta in maniera più articolata.

La normativa ha disciplinato la sospensione dei termini distinguendo i titoli di credito in cambiali ed assegni ed ha fissato una nuova scadenza per il 30 aprile 2020.

In particolare, l’art 11 del citato decreto ha stabilito che: “Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, ead ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitorie obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.”

In altri termini, il debitore tenuto al pagamento di un titolo di credito in scadenza nel periodo incluso tra il 9 marzo ed il 30 aprile 2020, beneficia di una sospensione ex lege, a prescindere da qualsiasi espressa comunicazione in tal senso.

Ebbene, secondo il Consiglio nazionale del notariato è doverosa una precisazione: occorre distinguere gli effetti della sospensione in base alla tipologia di scadenza della cambiale.

Vi sono, infatti, le cambiali con scadenza “a vista”, il cui possessore può presentarsi in ogni momento dal debitore indicato sul titolo pretendendo il pagamento, purché entro un anno dalla data di emissione dello stesso. Vi sono, inoltre, le cambiali “a giorni fisso”, che prevedono la data precisa in cui deve avvenire il pagamento.

In particolare, le cambiali con scadenza a vista e quelle a giorno fisso, salve ulteriori proroghe, potranno essere presentate al pagamento dal primo maggio 2020 (o, più precisamente, dal 4 maggio 2020, considerati i giorni festivi in cui le banche resteranno chiuse).

A partire da tale data, dovrebbe infatti venir meno la sospensione prevista ex lege.

Ciò in quanto, per tali tipologie di cambiali, non è necessario alcun conteggio, dovendo il pagamento essere effettuato nel momento in cui cessa il periodo di sospensione legale.

Per le cambiali “a certo tempo data” e “a certo tempo vista”, invece, la cui scadenza si realizza dopo un certo periodo di tempo dalla consegna o dall’accettazione, il periodo di sospensione si calcola in modo diverso: il termine fissato ricomincerà, infatti, a decorrere dal giorno in cui viene meno la causa di sospensione legale (vale a dire dal 1° maggio 2020).

La sospensione legale non sembra, invece, produrre effetto per i titoli con scadenza posteriore al 30 aprile 2020, sebbene emessi prima o perfino durante il periodo di sospensione.

Infine, l’art 11 del decreto liquidità detta una disciplina specifica per gli assegni postali e bancari, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti nella loro gestione: il riferimento è alle banche, agli uffici postali, ai pubblici ufficiali, ai traenti e ai beneficiari degli assegni.

Tale disposizione, colmando una lacuna dell’art 10, comma 5, del già citato D.L. n. 9/2020, dispone che“l’assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione”.

Ciò significa che la sospensione non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo di pagamento.

Il titolo di credito può, quindi, essere pagato il giorno della presentazione, sempre che vi siano fondi disponibili sul conto del soggetto traente.

La Sospensione dei Protesti

La sospensione produce, invece, i propri effetti sui termini per la levata del protesto e sul piano delle misure sanzionatorie.

Infatti, lo stesso comma 2 dell’art 11, precisa che la sospensione legale opera con riguardo ai seguenti termini: di presentazione al pagamento; per la levata del protesto e delle contestazioni equivalenti;- per trasmettere il protesto alla Camera di Commercio per la pubblicazione nel “Registro informatico dei protesti”; per la trasmissione al Prefetto nei casi di assegni senza autorizzazione o senza provvista al fine dell’applicazione delle relative sanzioni; per la comunicazione e successiva iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e postati e delle carte di pagamento irregolari” tenuto dalla Banca d’Italia; per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione, che di norma consente al debitore di evitare la soggezione alle sanzioni amministrative previste per il mancato pagamento degli assegni.

Pertanto, per tali termini la decorrenza riprende dal 4 maggio 2020, data in cui le banche dovrebbero poter riavviare l’iter funzionale connesso al pagamento degli assegni bancari.

Ne consegue che se l’assegno bancario è negoziato per l’incasso nel periodo di sospensione legale e non vi sono i fondi disponibili, non si può dare corso immediatamente al protesto.

Disciplina a favore dei Debitori

In sostanza, la disposizione di cui all’art 11 del decreto liquidità opera su due fronti: da un lato, viene incontro al creditore, esonerandolo dall’obbligo di presentare l’assegno bancario nei termini di legge, senza per ciò fargli perdere l’azione di regresso nei confronti dei giranti.

Dall’altro lato, opera a beneficio del debitore, al quale rende provvisoriamente inapplicabili le norme sul protesto e sulle sanzioni.

A completamento della disciplina, è inoltre previsto che le Camere di Commercio, nel caso in cui il protesto sia stato già pubblicato, devono provvedere d’ufficio alla sua cancellazione dal registro.

Allo stesso modo, anche le banche che abbiano trasmesso la segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria, devono provvedere autonomamente alla cancellazione degli archivi.


Data la complessità della materia è consigliabile contattare il proprio Avvocato esperto in materia di Recupero dei Crediti.


 Aggiornamento Normativo al 17/03/2021

Se fino a ieri sembrava che la questione andasse a favore solo del debitore, oggi i Creditori possono tirare un sospiro di sollievo. 

Invero chi attualmente deve recuperare un credito ora può contare su termini più dilatati per l'inizio dell'esecuzione (ad esempio il precetto su assegno/cambiale).

Inoltre, in relazione agli assegni, giova ricordare che l’assegno bancario e l’assegno circolare possono essere presentati al pagamento sia in forma cartacea che elettronica (cfr. artt. 31, comma 3 e 86, comma 1, ultimo periodo, R.D. n. 1736 del 21 dicembre 1933, cd. “Legge Assegni); le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante la propria firma.

 

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