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Responsabilità del gestore del Parcheggio

Si è visto come, al contratto di parcheggio a pagamento, possa applicarsi in via analogica la disciplina sul deposito; pertanto, un’indagine sulle modalità che determinano un inadempimento contrattuale, ben potrà essere svolta trattando gli aspetti relativi all’inadempimento nel contratto di deposito.

Per parlare di inadempimento, è bene inquadrare, in prima analisi, le obbligazioni delle parti.

Nel deposito, in capo al depositario (gestore del Parcheggio), incombono, quali obblighi principali, l’obbligo di custodia e quello di riconsegna del bene mobile.

L’obbligazione di custodire la res si inserisce nella causa del contratto e ne costituisce la prestazione qualificatrice; la custodia, dunque, diviene prestazione principale.

Il legislatore non ha specificato i contenuti concreti della custodia e quali siano i doveri ad essa inerenti.

D’altra parte, la scelta legislativa è coerente con la natura del contratto: le modalità della custodia, non possono prescindere dalle circostanze concrete.

In generale, comunque, si può dire che la custodia si manifesta nelle cure e nelle cautele idonee a conservare la cosa, comprendendo ogni attività diretta a salvaguardarne l’integrità fisica.

Altra obbligazione fondamentale incombente sul depositario, è quella di restituire il bene ricevuto dal depositante.

Trattasi di obbligazione finale, sia nel senso che la stessa obbligazione di custodia è funzionale alla restituzione, sia nel senso temporale, in quanto l’avvenuta restituzione segna la cessazione del rapporto.

Gran parte del contenuto del contratto di deposito, si riferisce alle obbligazioni del depositario; il depositante, d’altro canto, è obbligato a rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne dalle spese cagionate dal deposito ed a pagargli il compenso pattuito.

La violazione di ciascuno degli obblighi sopra indicati può comportare una responsabilità contrattuale a carico della parte inadempiente.

La mancata restituzione o comunque tardiva

L’ipotesi di gran lunga più frequente nella pratica, riguarda la responsabilità del depositario che non adempie correttamente la propria prestazione, non restituisce il bene o lo restituisce tardivamente.

In queste condotte, precisamente, si connota l’inadempimento contrattuale.

In tale ambito sovvengono due norme: da un lato, l’articolo 1768 c.c. che obbliga il depositario ad una diligente attività di custodia, dall’altro, l’articolo 1780 c.c. secondo il quale il depositario è liberato dalla restituzione quando la perdita del bene sia dipesa da causa a lui non imputabile.

La custodia del bene

A questo punto ci si chiede: il depositario, per andare libero da responsabilità in caso di inadempimento, deve dimostrare di aver diligentemente custodito la res, oppure deve dimostrare che la perdita è stata determinata da una causa a lui non imputabile?

A ben vedere, nella maggior parte dei casi, la prova dell’una assorbe la prova dell’altra.

Se il depositario ha tenuto una custodia diligente, conforme a quella che una qualunque altra persona avrebbe tenuto nelle medesime condizioni, ma ugualmente è stato inadempiente, ciò significa che l’inadempimento non gli era imputabile.

Nonostante la condotta diligente, il bene è andato perduto: questo indica che la perdita non è riferibile né al depositario, né alla sua organizzazione.

Vi sono però delle situazioni in cui, la dimostrazione della diligente condotta, non equivale a dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento: si pensi all’esempio in cui, l’evento che ha determinato la perdita della cosa, sia rimasto ignoto.

In tali casi, non è sufficiente, per il depositario, mostrare la diligenza nella custodia; è necessario valutare la diligenza con specifico riguardo all’evento causa dell’inadempimento.

Più precisamente, il primo presupposto per la liberazione del depositario inadempiente, è la non riferibilità allo stesso della causa dell’inadempimento e solo dopo aver provato la concreta causa dell’inadempimento si può passare alla valutazione della diligenza.

Fatto non imputabile alla diligenza del gestore

Ne consegue che, ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita del bene si sia verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta superflua la valutazione delle diligenza prestata non essendo essa solo sufficiente a liberare il depositario.

In conclusione, dunque, la prova liberatoria verte non sulla prova dell’assenza di negligenza nella condotta, bensì, sulla dimostrazione della non imputabilità della causa, non imputabilità che coincide con l’imprevedibilità ed inevitabilità dell’evento.

La casistica più ricorrente in tema di Parcheggio

Il contratto di parcheggio, data la sua larga diffusione quotidiana, è stato oggetto di numerose pronunce che possono esser citate quali casi più ricorrenti.

Nella stragrande maggioranza dei casi, l’offerta al pubblico di parcheggio, ove all’esterno non risulti apposto un avviso ai terzi che indichi trattasi di parcheggio “non custodito”, si è intesa quale proposta di conclusione di un contratto determinate l’insorgenza, in capo al titolare della ditta, dell’obbligo sia di custodia, che di restituzione del veicolo alla richiesta. (Cass., sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22598; Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863; Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 2823; Cass. civ., sez. III, n. 1957, 27 gennaio 2009)

Ricorrente nella realtà sociale, è anche il caso delle aree adibite a sosta di automobili istituite da un Comune, previa deliberazione della giunta, su terreni recintati a ciò predisposti: secondo i giudici di legittimità, nelle zone urbane ad alta densità in cui sussiste la finalità di snellire il traffico, la disciplina applicabile al contratto di autoparcheggio, trova fondamento sia nell'interesse del conducente di parcheggiare l’auto in zone sorvegliate, sia nell'interesse pubblico di incentivare la sosta dei veicoli a tariffe contenute, in modo tale da prestare un servizio non oneroso né per il gestore, né per l’utente.

Ne consegue che la scelta tra i due tipi di parcheggio normativamente disciplinati nei centri urbani (parcheggio con custodia e parcheggio senza custodia), è rimessa al contraente .(Cass. Sez. Unite., 29 giugno 2011, n. 14319).

Diminuire il rischio di risarcimento del danno del gestore

La condotta del gestore, per poter scongiurare il rischio di esporlo ad obbligazioni risarcitorie, deve esser tale da garantire concretamente un’adeguata custodia sul veicolo.

In caso contrario, ci si troverebbe dinanzi ad un’incuranza fonte di responsabilità.

Ma vi è di più: l’obbligo di custodia del posteggiatore, non riguarda il solo veicolo, ma anche tutte le pertinenze e gli oggetti destinati in modo durevole al suo ornamento.

Furto dell’autoradio o della borsa nel parcheggio custodito

Si pensi, ad esempio, all’autoradio o, nel caso di roulotte, anche alle attrezzature in essa contenuta (es. tende, frigo, tavolo ecc…).

Innanzitutto, la condotta del gestore deve esser tesa ad adottare tutte le misure protettive richieste: si deve impegnare anche ad evitare fatti esterni che possano compromettere l’incolumità del bene.

Lo sforzo esigibile dal gestore, necessita di una valutazione caso per caso.

La prassi insegna che la prima evenienza da scongiurare è il furto del bene.

Solo ove la sottrazione sia condotta con modalità particolari, tali da dimostrare una capacità del ladro fuori dal comune, può escludersi una responsabilità a carico del posteggiatore.

La Rapina nel Parcheggio custodito

Quanto alla rapina, invece, la condotta violenta o minacciosa, esclude che il posteggiatore debba mettere in pericolo la propria incolumità per salvaguardare il bene a lui affidato; di conseguenza, in via generale, si può ritenere che questa abbia un’efficacia liberatoria.

Parcheggio di Auto di alto Valore

Tale conclusione, però, non vale nelle ipotesi di parcheggi specializzati: ad esempio, quelli per il ricovero di auto di valore ove occorrerà effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto delle concrete modalità della rapina, per escludere o meno una responsabilità del gestore.

Imprevedibilità dell’evento

Conclusivamente, il posteggiatore dovrà dimostrare l’inevitabilità e l’imprevedibilità degli eventi causativi del danno per non esser chiamato a risarcirne le conseguenze pregiudizievoli.

Solo con questa prova la sua condotta non verrà segnalata come incurante e dunque fonte di responsabilità.

Ancora, nel caso in cui la macchina sia parcheggiata in un’area privata che preveda sistemi di controllo degli ingressi e delle uscite, il gestore del parcheggio avrà sempre l’obbligo di custodire le macchine lasciate all’interno del parcheggio con adeguate misure protettive, sarà quindi sempre responsabile per danneggiamenti o furti nelle stesse, a meno che non abbia preventivamente fatto sottoscrivere all’automobilista una clausola di esonero da ogni responsabilità, magari proprio grazie alla consulenza di un bravo Avvocato Civilista.

In questo caso, i cartelli con la scritta “parcheggio incustodito” non avranno alcun valore e non serviranno a liberare il gestore del parcheggio dalla responsabilità nei confronti dell’automobilista.

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  • Non è la prima volta che mi rivolgo a questo Studio Legale, in tutte le circostanze sono stato pienamente soddisfatto dall'operato dell'avvocato Alessandro Buccilli, serio, professionale, empatico e molto disponibile. Complimenti sinceri.
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  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
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