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Contratto di Parcheggio di Mezzi

Nella realtà quotidiana, in particolar modo in quella urbana, è largamente diffusa la conclusione di contratti che hanno come protagonisti, da una lato, il gestore di un’area di parcheggio, dall’altro, il proprietario dell’autovettura che immette il veicolo nella zona di sosta.

Si pensi ai grossi parcheggi situati nei pressi degli Aeroporti, tra cui Fiumicino, Ciampino, o delle stazioni Metro o Treno come Termini o Tiburtina.

L’istituto giuridico sostanziale caratterizzante tali fattispecie, è costituito da un particolare tipo di contratto, non disciplinato puntualmente nel nostro codice civile.

Il contratto di parcheggio, può essere definito come un contratto atipico, per la cui disciplina, secondo l’orientamento dominante, occorre far riferimento alle norme relative al deposito.

Contratto di Deposito

L’articolo 1766 c.c. definisce il deposito come il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.

La disciplina del deposito ha quasi interamente ad oggetto gli obblighi incombenti sul depositario (colui che riceve); il primo dovere del depositario è quello di provvedere alla custodia delle cose consegnate.

Il contenuto di tale obbligazione va definito alla luce del parametro della diligenza del buon padre di famiglia di cui all’articolo 1176 c.c.

Sul depositario, incombe, altresì, l’obbligo di eseguire la restituzione in natura delle cose affidategli non appena il depositante ne faccia richiesta.

Detto ciò, occorre precisare che, relativamente al contratto di parcheggio, si discute se oggetto dello stesso, oltre alla messa a disposizione di uno spazio, sia pure l’obbligo di custodia del veicolo, con conseguente responsabilità ex recepto del gestore nell’ipotesi di furto.

Secondo l’orientamento dominante, l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenererebbe l’affidamento che in essa sia compresa la custodia; in particolare, il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude (spesso per mezzo di sistemi automatizzati), induce a ritenere che l’utente non sia a conoscenza di eventuali condizioni generali di contratto predisposte dal gestore ed escludenti detto obbligo, con conseguente irrilevanza delle stesse.

Secondo la giurisprudenza (in tal senso, Cass., sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22598), il contratto di posteggio privo dell’obbligo di custodia, integra gli estremi di una fattispecie di contratto nullo per difetto di causa.

Pertanto, per la tesi esposta, il privato fruitore del servizio, ben potrà adire l’Autorità giudiziaria chiedendo il risarcimento del danno da furto della propria auto; ciò in quanto il contratto concluso, imporrebbe al cliente di pagare il denaro, mentre al depositario, di far parcheggiare l’auto con conseguente obbligo di custodia.

Responsabilità del Gestore del Parcheggio

In definitiva, l’adesione all’orientamento di cui sopra, comporta che il gestore, per andare esente da responsabilità contrattuale per i danni occorsi al veicolo, dovrà dimostrare di aver agito in maniera diligente, a meno che la verificazione dell’evento lesivo non sia derivata da caso fortuito o causa di forza maggiore.

La locazione di uno spazio

E’ utile dar conto, però, anche della tesi che nega la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti.

L’orientamento negativo descrive la causa del contratto atipico di parcheggio, non come quella di avere una “protezione” sul bene, ma unicamente come quella di avere subito a disposizione un posto dove lasciare l’auto. Se nulla è precisato all’ingresso del parcheggio, pertanto, non sussisterebbe l’obbligo di custodia.

Invero, si realizzerebbe una sorta di contratto di locazione, con cui si prende in “affitto” uno spazio dove lasciare il veicolo.

Notoriamente, nel contratto di locazione, il proprietario non risponde del furto.

Contratto di Ormeggio

Questo diverso orientamento, assimila il contratto di parcheggio al contratto di ormeggio, descrivendolo quale contratto misto a quello di locazione o comodato; e ciò, in quanto è da ritenersi implicito nello stesso il solo affitto del suolo sul quale parcheggiare la vettura e non anche la prestazione di custodia, con conseguente irresponsabilità del gestore del parcheggio in caso di furto.

Altri orientamenti, non inclini ad abbracciare l’una o l’altra tesi, hanno provveduto a distinguere la fattispecie del parcheggio custodito, da quella differente del parcheggio non custodito, in base alla diversa finalità perseguita dalle parti.

In un caso, l’intento dei contraenti sarebbe quello di affidare il veicolo; nell’altro, invece, l'interesse delle parti sarebbe costituito dal mero godimento dell'area di sosta.

Obblighi del gestore del parcheggio

Sul piano della responsabilità e degli obblighi del gestore, ovviamente, si avrebbero differenti conseguenze giuridiche a seconda della ricostruzione del contratto di parcheggio in termini di locazione di area o di deposito.

Ecco dunque che, l’indagine dell’interprete in merito alla effettiva volontà delle parti, acquista una rilevanza determinante.

In quest’ottica, parametro utile per comprendere se il contratto di parcheggio contenga o meno l’obbligo di custodia, è rappresentato dal corrispettivo da pagare: una tariffa progressiva, differenziata secondo la durata, sarà indicativa del solo interesse pubblico a parcheggiare, mentre se maggiorata, potrebbe essere espressione di un contratto di parcheggio con obbligo di custodia.

Ricordiamo però che tale impostazione è solo un parametro, e che la migliore soluzione è farsi assistere da un bravo Avvocato Civilista in grado di redigere un contratto privo di possibilità interpretative e che metta al riparo da ogni responsabilità civile l’imprenditore.

Le tipologie di Posteggio

Occorre dar conto anche della soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione in un recente intervento del 2011. In quell’occasione, i giudici hanno evidenziato come, nella realtà sociale, ben possono esistere due tipologie di posteggio normativamente disciplinate: parcheggio con custodia e parcheggio senza custodia.

Precisamente, la Corte di Cassazione, con riferimento alle aree di sosta istituite dai Comuni, ha stabilito che, qualora sia esposto un avviso della specie “parcheggio incustodito”, adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, il gestore del parcheggio non risulta gravato dall’obbligo di custodire (Sez. Unite, 28 giugno 2011, n. 14139).

Reato di Furto o Rapina

Anche la distinzione tra il delitto di furto (art. 624 c.p.) e l’ipotesi delittuosa della rapina (art. 628 c.p.), influisce sul tema dell’esonero da responsabilità del gestore.

La giurisprudenza, ha sancito che, la sottrazione con violenza o minaccia delle cose detenute in deposito, può essere imputata alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità, solo nel caso in cui, le circostanze di tempo e di luogo, appaiano tali da rendere la sottrazione stessa, inevitabile ed imprevedibile.

Dunque, l’esonero dalla responsabilità, sarebbe strettamente connesso alla valutazione delle concrete modalità in cui si è verificato l’evento.

La violenza o minaccia, che connotano il reato di cui all’art. 628 c.p. e che lo differenziano dal furto ex art 624 c.p., dovrebbero identificarsi, appunto, in quelle circostanze tali da rendere la sottrazione inevitabile; pertanto, idonee ad escludere ogni forma di responsabilità in capo al gestore per i danni subiti dal cliente.

Ne consegue che, l’impossessamento da parte di terzi della res, non può configurarsi come causa liberatoria della responsabilità del gestore se prevedibile ed evitabile.

Qualora sorga una controversia avente ad oggetto la conclusione di un contratto di parcheggio a pagamento, l’iter processuale condurrà, inevitabilmente, all’accertamento delle reciproche responsabilità.

La sanzione per il soccombente, sarà rappresentata dalla condanna al risarcimento del danno emergente ed alla rifusione delle spese processuali.

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