Cosa fare se ti hanno rubato la Macchina in un Parcheggio custodito
E’ raro, ma capita. Niente panico, il diritto in questo caso è dalla tua parte.
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Lo strumento per agire in giudizio è rappresentato dall’atto di citazione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Sia da attore che da convenuto, risulta fondamentale fornire tutte le prove necessarie a consentire al Giudice di indagare le concrete finalità avute di mira dai contraenti, proprio per distinguere i casi in cui si tratti di contratto di parcheggio inteso quale deposito dai casi in cui lo stesso possa qualificarsi, invece, come locazione.
Strategia Difensiva basata sulla prova del Contratto di Parcheggio
A titolo esemplificativo, la strategia difensiva dovrebbe includere la produzione di prove atte a dimostrare le modalità con le quali le parti hanno manifestato la volontà di concludere il contratto di parcheggio: la presa in consegna delle chiavi dell’autovettura, ad opera del gestore del parcheggio, ne paleserebbe la volontà di garantirne la custodia, in conformità a quanto generalmente sostenuto in tema di trasferimento della detenzione qualificata di una cosa mobile.
Onere Probatorio della Diligenza e del caso fortuito
Nei casi affrontati, le conclusioni dell’Organo Giudicante, si sono essenzialmente fondate sul mancato assolvimento dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c.
Infatti, il sistema difensivo adottato dal convenuto, non è quasi mai sembrato proteso a dimostrare, in modo inequivocabile, l’assenza di una propria colpa.
Le eccezioni sollevate non sono state supportate da prove, come richiesto dal secondo comma della citata disposizione.
In ottemperanza alla regole vigenti nel nostro ordinamento, nel caso in cui le circostanze oggetto delle opposte versioni fornite dalle parti, non vengano provate o comunque non risultino convincenti, l’organo giudicante, in ossequio al principio di legalità, non potrà esimersi dal decidere e dovrà comunque risolvere l’incertezza, in base alle disposizioni di cui all’art. 2697 c.c., in danno della parte su cui incombeva offrire la prova dei fatti rimasti ignoti.
E’ evidente come, così inteso, l’onere della prova si risolva nel rischio che venga accolta la versione della controparte, quand’anche non convincente, laddove il giudice non consideri persuasiva la tesi sostenuta dal soggetto gravato dall’onere.
Il gestore del parcheggio, producendo in giudizio unicamente copia della denuncia per furto, peraltro giudizialmente qualificata come mero indizio, ha tenuto una condotta inerte.
Non si è istaurato quel necessario ed imprescindibile rapporto dialettico tra azione ed eccezione.
L’indirizzo della Giurisprudenza sulla Custodia del Veicolo
Considerata l’enorme diffusione nella realtà sociale di aree di sosta a pagamento, sia private che non, la giurisprudenza è stata più volte chiamata ad esprimersi sulla questione.
Tendenzialmente, la linea interpretativa si è indirizzata nel senso di rendere responsabile il gestore del parcheggio anche della custodia del veicolo.
In particolare, si è detto che, oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato, è la disposizione di un spazio insieme alla custodia del veicolo (in tal senso, Cass. civ., sez. III, 26 febbraio 2004, n. 3863).
Ancora, “l’offerta al pubblico di parcheggio… determina l’insorgenza dell’obbligo di custodia e di restituzione a carico del gestore”( Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2005, n. 28232).
Si è inoltre affermato che, il privato che decida di parcheggiare il proprio autoveicolo all’interno di un’area gestita da una ditta privata, “realizza un contratto atipico di parcheggio, per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme dettate per il deposito oneroso, che pongono a carico del depositario l’obbligo di custodia”.
Ne deriva che l’impresa che gestisce il parcheggio, è chiamata a rispondere nei confronti dell’automobilista, del furto dell’autovettura che si sia verificato durante il periodo di sosta (in tal senso, Cass. civ., sez. III, n. 1957, 27 gennaio 2009 ).
Attenzione al cartello parcheggio NON custodito
Bisogna comunque dar conto di una recente decisione della Corte di Cassazione, la quale, intervenendo in parziale difformità rispetto all’orientamento suesposto, con riferimento alle aree di sosta istituite dai Comuni, ha stabilito che, qualora sia esposto un avviso della specie “parcheggio incustodito”, adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto, il gestore del parcheggio non risulti gravato dall’obbligo di custodire (Cass. civ., Sez. Unite, n. 14319, 29 giugno 2011).