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Risarcimento per il Furto Autovettura in un Parcheggio Custodito

parcheggio custodito furto auto risarcimentoQuante volte capita di parcheggiare l’autovettura presso un “parcheggio non custodito” che ci avverte del pericolo?

E cosa succede quando invece il parcheggio è custodito ma ci viene rubato il mezzo?

La risposta è nella storia che vi raccontiamo, tra fatto e diritto che potrebbe riguardare ognuno di noi.

La vicenda vedeva come protagonisti un privato ed una società titolare di un parcheggio custodito, rispettivamente nella qualità di attore che aveva richiesto il risarcimento e convenuta resistente per far respingere ogni accusa.

L’automobilista, recatosi presso la struttura, consegnava la propria autovettura al gestore, affinché vi rimanesse parcheggiata e custodita per alcuni giorni.

Al momento del parcheggio, consegnava le chiavi al custode dell’autorimessa.

La Società titolare del posteggio, da parte sua, rilasciava documento attestante l’avvenuto deposito e quietanza di pagamento.

Furto di Autovettura in Parcheggio Privato

Nella data stabilita, il privato si recava presso la struttura per il ritiro dell’automobile; in quell’occasione apprendeva che la propria autovettura, due giorni prima, era stata oggetto di furto ad opera di ignoti.

Il gestore del posteggio aveva provveduto a denunciare la vicenda come rapina ai Carabinieri del luogo.

Intanto, il proprietario vittima del furto, si vedeva costretto a servirsi di taxi e mezzi pubblici per far ritorno a casa, nonché, avendo necessariamente bisogno di un veicolo per la propria professione, a noleggiare un’auto con conseguente esborso di denaro.

Qualche giorno più tardi l’auto veniva recuperata, ma per riparare i danni si rendevano necessari plurimi interventi: intervento del Soccorso Stradale, costo delle riparazioni alla carrozzeria, spese per la sostituzione di chiavi e quote di bollo auto ed assicurazione non goduti.

Si incrementava notevolmente, in tal modo, il danno subito dall’automobilista vittima del furto.

Richiesta di Risarcimento del danno

Il processo prendeva avvio con atto di citazione a comparire davanti al Giudice di Pace; atto ritualmente notificato alla convenuta Società titolare del posteggio e, nel quale, l’istante chiedeva che venissero rifusi tutti i danni e pregiudizi economici subiti a causa del furto del veicolo, oltre le spese processuali.

Si costituiva in giudizio parte convenuta resistendo all’avversa pretesa.

Spese sostenute per la riparazione dell’Autovettura

L’attore sosteneva che il danno economico sofferto, fosse da addebitare soltanto alla responsabilità del gestore.

Precisamente, supportava la sua tesi fornendo in giudizio la prova dell’avvenuta conclusione del contratto, la conseguente prova del furto dell’autovettura e documentando l’effettiva consegna delle chiavi al custode nel momento del parcheggio.

Circostanza, quest’ultima, peraltro non contestata da parte convenuta.

Riteneva, in sintesi, di aver compiutamente assolto all’onere probatorio di cui al primo comma dell’art. 2697 c.c., per il quale, chi intenda far valer in giudizio un proprio diritto, deve provarne i fatti ne costituiscono fondamento.

Fatto è imprevedibile come una rapina

D’altra parte, la convenuta gestrice del parcheggio, nel resistere in giudizio, negava ogni responsabilità sul presupposto che, la sottrazione del veicolo, fosse da inquadrare nell’ipotesi delittuosa della rapina e non del furto.

Pertanto, trattandosi di evento connotato da particolari dinamiche di violenza o minaccia alla persona, sarebbe qualificabile, diversamente dal furto, come imprevedibile e non altrimenti evitabile. Tale, dunque, da costituire una causa di esonero dalla responsabilità.

Riteneva, dunque, che le spese sostenute fossero a carico del titolare dell’autovettura; il gestore del posteggio, avendo subìto una rapina (intesa come evento inevitabile), rimarrebbe dispensato dall’onere risarcitorio.

Parte convenuta, per supportare la propria tesi difensiva, produceva unicamente copia della denuncia per rapina presentata ai Carabinieri conseguentemente al fatto.

Risarcimento per macchina rubata in parcheggio custodito

Il Giudice di Prime Cure accoglieva la domanda attorea, condannando la Società titolare del posteggio al risarcimento di tutti i danni subiti dal proprietario dell’autovettura, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese processuali, iva e c.p.a.

In primo luogo, l’Organo Giudicante rilevava come, parte attrice, nel corso dell’istruttoria dibattimentale, avesse assolto all’onere probatorio di cui all’art. 2697 comma 1, c.c., avendo pienamente provato i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere con l’atto di citazione in giudizio.

Precisamente, risultavano verificate le circostanze relative alla conclusione del contratto, al furto ed alla effettiva consegna delle chiavi al custode dell’autorimessa.

D’altra parte, il Giudice riteneva insufficiente la sola denuncia prodotta dalla convenuta.

Ai sensi del comma 2, art. 2697 c.c., ben altra testimonianza avrebbe dovuto fornire la resistente.

Infatti, la norma sancisce che, chi eccepisce che il diritto fatto valere in giudizio si sia modificato o estinto, deve provare i fatti a sostegno dell’eccezione.

Richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice di pace di Roma, considerava la denuncia della rapina fatta alle Autorità competenti, alla stregua di mero indizio, paragonabile a qualsiasi altra dichiarazione resa da terzi al di fuori del processo.

Non idonea, pertanto, a raggiungere la prova desiderata.

Secondo l’Organo Giudicante, risultava inesistente una valida testimonianza diretta a dimostrare l’effettiva inevitabilità dell’evento, tale da dispensare il convenuto da qualsivoglia responsabilità risarcitoria per l’accaduto.

Conseguentemente, la tesi della convenuta, non risultando supportata né da prove dirette che indirette, non poteva che condurre alla soccombenza, ed ha così deciso:


“Il gestore di un parcheggio custodito, è tenuto a risarcire i danni derivanti dal furto dell’autovettura qualora non fornisca la prova dell’inevitabilità dell’evento. Non è sufficiente, a tal fine, produrre in giudizio la sola copia della denuncia ai Carabinieri”


Il gestore del parcheggio, dunque, è stato condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte lesa, oltre alla rifusione delle spese processuali.

 

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