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Stop Iva nella Bolletta della Luce sugli Oneri di Sistema e Accisa

Le bollette rappresentano forse l'unica cosa che cresce costantemente nel tempo, non è vero?

Se poi sommiamo ai costi dell'energia elettrica, anche l'iva, il conto è molto più salato.

In questo articolo ti voglio spiegare qualcosa sull'escapologia legale e di come, stando al passo con i tempi, si possa generare denaro dalla semplice analisi delle proprie spese, ad iniziare dalla fornitura di energia elettrica.


Recentemente infatti è stato finalmente posto un freno agli operatori, dichiarando illecito applicare l'iva su alcune voci in fattura: gli Oneri di Sistema e l'Accisa.


Come è noto, l’Iva trova applicazione allorché il consumatore disponga in modo diretto di un bene o di una prestazione di servizio.

Il caso delle bollette di energia elettrica non fa eccezione: gli utenti pagano per ricevere un servizio, che si concretizza nel consumo di energia elettrica.

Il calcolo dell’Iva sarebbe, dunque, corretto ed incontestabile ove venisse effettuato solo sulla quota indicata in bolletta alla voce “spesa per la materia energia”. Risulterebbe, al contrario, illegittima l’Iva conteggiata sulle altre parti, che già di per sé configurano un’imposta.

Ebbene, con una recente sentenza del 2019, la Commissione Tributaria ha finalmente accertato l’illegittimità dell’Iva applicata sugli oneri generali di sistema.


Nel caso appena citato la società elettrica è stata condannata al rimborso di 40.000,00 euro in favore di una casa di cura.


I giudici hanno, infatti, rilevato che gli “oneri generali di sistema” sono contributi che vanno a finanziare alcune politiche dello Stato e, avendo natura tributaria, non possono essere soggetti ad Iva, a differenza dei costi specifici addebitati sulla bolletta del singolo cliente (fra cui spese di trasporto, contatore ecc.).

Con tale importantissima decisione, si apre la strada ai consumatori ed, in particolare, alle imprese e alle attività commerciali, per richiedere alle società elettriche la restituzionedelle somme indebitamente pagate a titolo di Iva applicata sugli oneri generali.

Niente Iva sugli Oneri di Sistema Fattura Energia Elettrica

Finalmente, i giudici prendono atto di una fondamentale circostanza: gli oneri generali di sistema sono già dotati di natura tributaria e, pertanto, non possono rientrare nella base imponibile.

In particolare, così sentenzia la commissione tributaria di primo grado: “gli oneri di sistema non possono, a causa della loro imprecisa indicazione e del conseguente carattere tributario, ossia di contributi al finanziamento di politiche Statali, essere addebitati in fattura e quindi valere come legittima base imponibile neppure ai sensi della normativa postaa tutela dei consumatori.In ogni caso, avendo natura di imposta, tributo o contributo che dir si voglia, non possono costituire base imponibile di un altro tributo come l’imposta sul valore aggiunto, non essendovi prova di alcun valore aggiunto al servizio specifico reso a quel determinato contribuente utente.Ne consegue l’illegittimo assoggettamento degli oneri generali di sistema all’Iva, che deve essere pertanto restituita.”

Tale pronuncia risente, invero, dell’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione a SS.UU., secondo cui “salvo deroga esplicita, un’imposta non costituisce mai base imponibile per un’altra.” (sentenza n. 3671/97).

In altri termini, gli oneri generali di sistema non possono rappresentare il presupposto per imporre una ulteriore tassa, in quanto, al di là della loro “imprecisa indicazione”, sono contributi che vanno a finanziare politiche dello Stato, ad esempio in favore delle fonti rinnovabili.

Dunque, secondo l’orientamento dei giudici varesini, il contribuente può recuperare l’Iva calcolata allavoce“oneri generali di sistema”. Tale componente deve essere, infatti, specificamente indicata in fattura con l’indicazione del relativo importo.

Costi Oneri di sistema secondo l'Arera

Sul punto, occorre evidenziare come la tesi sostenuta dalla giurisprudenza trovi conferma anche nella definizione ufficiale di “oneri di sistema” fornita dall’Arera, l’Autorità di regolazione energia, reti ed ambiente.

L’Authority, infatti dichiara nel capitolo intitolato agli “Oneri generali di sistema e ulteriori componenti”, si legge che tramite le bollette vengono pagate anche alcune componenti volte a coprire i costi di attività di interesse generale.

Si tratta, appunto, dei cosiddetti oneri generali di sistema. 

La definizione fornita dall’Autorità di regolazione sembra, quindi, coincidere piuttosto bene con quella posta a fondamento del ragionamento dei giudici della Commissione Tributaria.

L’Arera aggiunge che, negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota in aumento e sempre più importante della spesa totale annua di energia elettrica posta a carico dei consumatori finali. 

Dalla lettura del sito ufficiale, si evince infine che le somme incassate confluiscono in parte presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e per una parte al Gestore dei servizi elettrici; solo una minima parte, relativa ai costi sostenuti, affluisce effettivamente alla società che distribuisce l’energia elettrica, cioè a quella che emette la bolletta inserendo anche l’Iva.

Così, proprio la definizione formulata dall’Arera sembra fornire una conferma alla tesi esposta dalla giurisprudenza.

Come ottenere il rimborso dell'Iva - Prescrizione

Occorre, anzitutto, rammentare che, a partire dal primo gennaio 2019, il termine di prescrizione per i pagamenti della luce è divenuto di 2 anni.

Pertanto, si consiglia a chi volesse ottenere la restituzione dell’Iva applicata sugli oneri generali di sistema, di mettersi subito in contatto con il proprio Avvocato Civilista per la redazione di una diffida alla società fornitrice di elettricità chiedendo la restituzione dell’Iva versata negli ultimi 5 anni.


Nello specifico, si consiglia di trasmettere la diffida tramite il proprio Avvocato di fiducia, così interrompendo la prescrizione per i periodi anteriori.


In questo modo, se dovesse sopraggiungere ulteriore Giurisprudenza a confermare l’orientamento fin qui esposto, il contribuente potrebbe far causa alla compagnia elettrica, ottenendo la restituzione anche degli arretrati anteriori agli ultimi due anni, stante l’interruzione dei termini di prescrizione.

No all'Iva calcolata sull'Accisa

Sembra uno scherzo, ma gli operatori del settore, non contenti, molto spesso cumulano anche la tassa dell'Accisa nella base imponibile, con il risultato di gonfiare la bolletta di tasse su tasse.

Invero, l’IVA (l’imposta sul valore aggiunto ), per la direttiva 2006/112/UE “il principio secondo cui la base imponibile all’interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo”.

Approfondendo si può rilevare che la base imponibile può essere costituita da: imposte, dazi, tasse e prelievi, fatta eccezione per la stessa Iva.

Tuttavia, già dal 2015 molte pronunce di merito (come ad. Esempio il giudice di pace di Venezia) hanno condannato le società di distribuzione dell’energia a rimborsare ai singoli consumatori l’Iva applicata sulle Accise in bolletta.

Non a caso il sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico nel 2018, Davide Crippa, ha dichiarato che “considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali […] con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema, anche al fine di offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica”.

Ad oggi a livello nazionale e legislativo ancora tutto tace, forse per questione di lobby, o altrimenti solo per le tempistiche all’Italiana, ma comunque questo Studio Legale, per il settore di diritto del consumo, è stato e rimane al fianco di chi vuole tutelare i propri diritti, anche iniziando col risparmiare su voci di fatturazione non dovute.

 

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