Spese Forfettarie Generali 15% sempre dovute
All'Avvocato è sempre dovuto il rimborso spese generali forfettarie al 15% della parcella.
Tale voce di fatturazione al 15% è sempre dovuta indipendentemente dalla previsione delle parti, ovvero il riferimento esplicito del giudice in un provvedimento giudiziale nel provvedimento che liquida le spese.
In tema di recupero crediti da spese legali giudiziali liquidate dal giudice in occasione del provvedimento giudiziale, è intervenuta da ultimo la Cassazione, chiarendo un argomento già comunque scontato ai più, ma in ogni caso molto spesso disatteso da Comuni, enti pubblici, assicurazioni e altri soggetti furbetti.
Tale somma, molto spesso richiesta direttamente nel primo atto del processo esecutivo (cioè l'atto di precetto), è poi talvolta contestata pretestuosamente da controparte in sede di opposizione.
Invero, agli avvocati spetta il rimborso del 15% delle spese totali quando il provvedimento di liquidazione non dispone diversamente.
Finalmente, con l'ordinanza in commento n. 9385/2019, la Cassazione chiarisce ancor più a chiare lettere che:
«Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice».
Se il giudice sbaglia - Istanza Correzione Errore Materiale
Sbagliare è umano e capita anche ai giudici che devono statuire sulle spese generali.
Tuttavia, per pacifico orientamento di merito, “È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..” (Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. Pasquale Ucci | 08.06.2015 ).
Pertanto, quando l'oggetto dell’istanza ex art.287 cpc è la liquidazione delle spese di lite ove la contraddizione fra il dispositivo ed il dettato normativo è di palese evidenza.
Debenza del 15% anche in mancanza di pattuizione con il cliente
Oltre ai casi in cui la liquidazione giudiziale non menzioni espressamente le spese forfettarie, il rimborso del 15 % delle spese generali spetta all’avvocato anche in assenza di una specifica pattuizione contrattuale con il cliente.
La disciplina di riferimento – art. 13, comma 10, della legge professionale forense (L. 247/2012) e l’art. 2 del D.M. 55/2014 sui parametri – prevede infatti in modo autonomo e non condizionato che all’avvocato sia riconosciuta una somma forfettaria pari al 15 % del compenso totale per le spese generali, quale voce di rimborso non soggetta a documentazione analitica.
Questo trattamento normativo non richiede che le parti abbiano preventivamente concordato tale percentuale nel contratto di incarico: la previsione legale opera in via automatica come componente delle spese professionali.
In tal senso, consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che il rimborso forfettario delle spese generali “spetta automaticamente al difensore anche in assenza di istanza esplicita e deve intendersi implicitamente liquidato a carico della parte soccombente” quando la liquidazione delle spese processuali non dica diversamente, potendo il giudice soltanto motivare eventuali riduzioni rispetto alla misura del 15 %.