fbpx

Spese Forfettarie Generali 15% sempre dovute

Il rimborso spese generali forfettarie al 15% dell'onorario è sempre dovuto all'Avvocato. Tale voce di spesa al 15% può essere sempre fatturata indipendentemente dalla previsione delle parti, ovvero il riferimento esplicito del giudice in un provvedimento giudiziale nella liquidazione delle spese.

In tema di recupero crediti da spese legali e giudiziali liquidate dal giudice in occasione del provvedimento giudiziale, è intervenuta da ultimo la Cassazione, chiarendo un argomento già comunque scontato ai più, ma in ogni caso molto spesso disatteso da Comuni, enti pubblici, assicurazioni e altri soggetti furbetti.

Tale somma, molto spesso richiesta direttamente nel primo atto del processo esecutivo (cioè l'atto di precetto), è poi talvolta contestata pretestuosamente da controparte in sede di opposizione.

Invero, agli avvocati spetta il rimborso del 15% delle spese totali quando il provvedimento di liquidazione non dispone diversamente.

Finalmente con l'ordinanza in commento, la Cassazione (con l'ordinanza 9385/2019) chiarisce ancor più a chiare lettere che:

«Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice».

Se il giudice sbaglia - Istanza Correzione Errore Materiale

Sbagliare è umano e capita anche ai giudici che devono statuire sulle spese generali.

Tuttavia, per pacifico orientamento di merito, “È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..” (Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. Pasquale Ucci | 08.06.2015 ).

Pertanto, quando l'oggetto dell’istanza ex art.287 cpc è la liquidazione delle spese di lite ove la contraddizione fra il dispositivo ed il dettato normativo è di palese evidenza.

 

 

Compila il modulo per richiedere informazioni 

Riceviamo solo su appuntamento.

  Roma, via La Spezia 43

  Ariccia, Largo Savelli 14


  06 89346494 - 349 40 98 660
  Email
  • Non è la prima volta che mi rivolgo a questo Studio Legale, in tutte le circostanze sono stato pienamente soddisfatto dall'operato dell'avvocato Alessandro Buccilli, serio, professionale, empatico e molto disponibile. Complimenti sinceri.
  • Lo studio legale mi ha permesso di risolvere i miei problemi nel minor tempo possibile efficienza e cuore nel lavoro che svolgono sono alla base di tutto e vi ringrazio ancora immensamente di tutto
  • Ho avuto modo di apprezzare e verificare la professionalità dell'avvocato Buccilli in diverse situazioni difficoltose. Quando nel 2021 decisi di vendere la mia casa per acquistarne una più grande, mi sono capitate numerose situazioni sventurate: iniziai comprando su carta un villino indipendente di 100 mq; l'agente immobiliare responsabile della vendita mi propose un ampliamento che si rivelò essere un abuso, abilmente orchestrato assieme al costruttore senza scrupoli - mancava di fatto la cubatura necessaria per la realizzazione dell'ampliamento; il costruttore andò lungo sulla data di consegna (oltre un anno di lavoro) creandomi problemi di alloggio e danni. In quel frangente conobbi Alessandro il quale riuscì a risolvere la situazione in mio favore. Dopo molte peripezie e con il morale a terra nel maggio 2023 comprai una villetta da ristrutturare; sembrava che le cose andassero finalmente per il verso giusto. Con mia amara sorpresa scoprii che la ditta incaricata della ristrutturazione invece della promessa squadra di operai inviava saltuariamente un paio di lavoratori extracomunitari che non parlavano italiano e che passavano il tempo a giocare al telefono. A nulla servirono le mie accese rimostranze nel confronti del direttore dei lavori - anche in quel caso Alessandro mi aiutò a uscire dal pantano. Verso giugno 2024 una nuova ditta e un nuovo direttore dei lavori ripresero il cantiere con la promessa di miracoli e la consegna fissata a dicembre 2024. Arrivati a gennaio 2025 con nemmeno il 50% dei lavori preventivati completato iniziai a rivivere la situazione sperimentata in precedenza - ritardi giustificati con le più incredibili fandonie, richieste di denaro a fronte di lavori non fatti e il rifiuto ostinato di fornire una data di consegna sostenibile - oltre alle ingiurie che il nuovo direttore dei lavori mi riversava contro durante quelle piazzate che costui osava definire "riunioni tecniche"; memore delle precedenti esperienze contattai prontamente Alessandro che attualmente sta tutelando i miei diritti; stiamo procedendo legalmente nei confronti dell'ultima ditta e del "direttore dei lavori"... . Ho deciso di riassumere questa odissea iniziata nel 2021 e ancora in essere oggi perché ci tengo a mettere in luce la professionalità con cui Alessandro mi ha tutelato e mi sta tutelando facendosi carico di situazioni davvero complesse, proponendomi strategie difensive che mi hanno difeso egregiamente, fornendomi consigli preziosi e orientati all'onestà intellettuale che solo un vero professionista del foro può dispensare. Consiglio vivamente a tutti quelli che stanno cercando un professionista integro e onesto di contattare Alessandro Buccilli, sicuramente farete la scelta migliore per tutelare i vostri interessi nei confronti dei numerosi (purtroppo) imbroglioni azzeccagarbugli di cui l'Italia è infestata.
x

 chiamaci 06 89346494 - 3494098660 | invia emailsegreteria@studiobuccilli.com | assistenza sediRoma - Ariccia

UN AVVOCATO IN TUA DIFESA

x

Compila il modulo per una valutazione gratuita. 

Riceviamo solo su appuntamento.

 


Roma, via La Spezia 43

 Ariccia, Largo Savelli 14

 

  06 89346494 - 349 40 98 660
segreteria@studiobuccilli.com
www.studiobuccilli.com