Spese Forfettarie Generali 15% sempre dovute
Il rimborso spese generali forfettarie al 15% dell'onorario è sempre dovuto all'Avvocato. Tale voce di spesa al 15% può essere sempre fatturata indipendentemente dalla previsione delle parti, ovvero il riferimento esplicito del giudice in un provvedimento giudiziale nella liquidazione delle spese.
In tema di recupero crediti da spese legali e giudiziali liquidate dal giudice in occasione del provvedimento giudiziale, è intervenuta da ultimo la Cassazione, chiarendo un argomento già comunque scontato ai più, ma in ogni caso molto spesso disatteso da Comuni, enti pubblici, assicurazioni e altri soggetti furbetti.
Tale somma, molto spesso richiesta direttamente nel primo atto del processo esecutivo (cioè l'atto di precetto), è poi talvolta contestata pretestuosamente da controparte in sede di opposizione.
Invero, agli avvocati spetta il rimborso del 15% delle spese totali quando il provvedimento di liquidazione non dispone diversamente.
Finalmente con l'ordinanza in commento, la Cassazione (con l'ordinanza 9385/2019) chiarisce ancor più a chiare lettere che:
«Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi dell’art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dell’art. 2 del d.m. n. 55/2014 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice».
Se il giudice sbaglia - Istanza Correzione Errore Materiale
Sbagliare è umano e capita anche ai giudici che devono statuire sulle spese generali.
Tuttavia, per pacifico orientamento di merito, “È ammissibile l’istanza per la correzione di un errore materiale inerente a un decreto ingiuntivo, per espressa disposizione normativa, ex art. 12, co. 2 disp. att. c.c..” (Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. Pasquale Ucci | 08.06.2015 ).
Pertanto, quando l'oggetto dell’istanza ex art.287 cpc è la liquidazione delle spese di lite ove la contraddizione fra il dispositivo ed il dettato normativo è di palese evidenza.