Recupero Crediti con Procedimento di ingiunzione europeo
Con il Regolamento CE n. 1896/2006, entrato in vigore nel dicembre 2008, è stato introdotto il recupero del credito mediante procedimento di ingiunzione europeo, volto a fornire un nuovo strumento per la tutela dei propri crediti.
Detto procedimento consta di norme processuali applicabili in tutti gli stati membri dell’Unione Europea, ad eccezione della Danimarca.
Tuttavia il procedimento di ingiunzione europeo non si sostituisce alle procedure previste dai singoli stati membri, avendo il fine di integrare gli strumenti processuali dei singoli ordinamenti per la tutela dei creditori.
Pertanto, in caso di controversie transfrontaliere, il creditore potrà scegliere se recuperare i propri crediti tramite gli strumenti giuridici nazionali ovvero per mezzo dell´ingiunzione europea.
Essa prevede che la domanda venga proposta direttamente al Giudice competente secondo le norme comunitarie, tramite la compilazione di un apposito modulo e deve contenere tutti gli elementi utili per individuare la controversia ed il suo carattere transfrontaliero.
Se risultano soddisfatte tutte le condizioni per l’emissione dell’ingiunzione europea, il Giudice emette l’ingiunzione entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
Da parte sua, il debitore ha una duplice possibilità: pagare il creditore ovvero opporsi all’ingiunzione.
In quest’ultimo caso dovrà depositare l’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, innanzi al giudice che l’ha emessa nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della stessa.