Recupero Crediti mediante Procedimento d'Urgenza
Il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si applica in via residuale poiché può essere utilizzato solamente nel caso in cui manchino i presupposti per l’impiego delle misure cautelari tipiche del sequestro, denuncia di nuova opera o di danno temuto ovvero ancora del procedimento di istruzione preventiva.
Attraverso il procedimento d'urgenza per il recupero del credito possono essere tutelati sia i diritti assoluti sia i diritti di obbligazione (diritti di credito).
Non può trovare applicazione in tutti i casi in cui la finalità cautelare possa essere raggiunta attraverso i rimedi provvisori previsti da specifiche disposizioni di legge (si veda l’ipotesi di cui all’art. 2409 c.c.), o anche quando il diritto soggettivo sia tutelabile azionando provvedimenti sommari non cautelari come il decreto ingiuntivo e i provvedimenti possessori.
La stessa considerazione vale quando il diritto soggettivo sia tutelabile in via ordinaria tramite un processo la cui rapidità di svolgimento è affine a quella del procedimento cautelare.
Presupposti per l’applicazione del procedimento d’urgenza sono il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
Il primo requisito viene inteso come probabile esistenza del diritto cautelare, mentre il secondo attiene al pericolo attuale che il diritto del ricorrente possa subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, non altrimenti risarcibile.
Con tale procedimento si "blocca" il patrimonio del debitore.