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Recupero del Credito mediante Esecuzione Immobiliare

Nel caso in cui il procedimento stragiudiziale si riveli infruttuoso per tempi e modalità stabilite, si procederà all’azione legale più opportuna per il recupero del tipo di credito vantato dal cliente.

Si distingue, infatti, una prima fase con l’azione del ricorso per decreto ingiuntivo e/o il processo di cognizione ordinario; vi sono poi casi che necessitano anche della predisposizione di procedure cautelari atte alla tutela del credito e, infine, la redazione dell’atto di precetto.

L’atto di precetto è un’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo nel termine non inferiore a 10 giorni. Con il decreto legge di riforma del processo civile approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 giugno 2015, un’ulteriore tutela per il debitore è stata introdotta fra gli elementi necessari all’interno dell’atto di precetto.

Il precetto, a pena di nullità, oltre ai requisiti ex art. 480 c.p.c., deve contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano.

Al decorrere dei dieci giorni intimati nell’atto di precetto, si darà inizio alla fase esecutiva.

L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento secondo quanto sancito dall’art. 491 c.p.c.

Con questo atto, l’ufficiale giudiziario - su istanza del creditore - ingiunge al debitore di non sottrarre quei determinati beni alla garanzia del creditore.

A seconda dei beni del debitore che si decide di pignorare, l’espropriazione forzata si distinguerà in immobiliare, mobiliare presso il debitore ovvero presso terzi, in quest’ultimo caso, sia per quanto attiene ai crediti del debitore verso i terzi che alle cose del debitore in possesso dei terzi.

A questo punto, si dovrà valutare l’opportunità di iniziare una procedura esecutiva ovvero di intervenire in procedure esecutive già in essere: nel primo caso, si dovrà redigere un’istanza di vendita del bene pignorato, nel secondo caso, si dovrà depositare l’atto di intervento a norma dell’art. 499 c.p.c. prima che sia tenuta l’udienza in cui è disposta la vendita o l’assegnazione del compendio pignorato presso la Cancelleria del Tribunale ove è incardinata la procedura.

Dunque, il creditore procedente chiederà al giudice dell’esecuzione di fissare l’udienza per la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, con le modalità particolari per ciascun tipo di espropriazione.

La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro, pertanto, ciò non avviene nel caso in cui il bene pignorato sia una somma di denaro, di cui il creditore potrà invece chiedere l’assegnazione.

Valore di mercato dell'immobile - riforma

Con il D.L. n. 83/2015 sono state introdotte sostanziali novità all’interno del processo esecutivo.

Anzitutto cambiano le modalità di vendita dei beni pignorati: il termine per il deposito dell’istanza di vendita, che incardina il processo esecutivo immobiliare, è stabilito nel termine di 60 giorni.

Il giudice con provvedimento fisserà il numero complessivo degli esperimenti di vendita (in numero non inferiore a tre), oltre ai “criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria”.

La determinazione del valore dell’immobile pignorato, secondo il novellato art. 568 c.p.c., spetterà sempre al giudice avuto riguardo “al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, I co.”.

La stima dell’esperto all’uopo nominato (per gli immobili generalmente è un geometra) dovrà essere effettuata sulla base della superficie dell’immobile.

La novità introdotta dal D. L. n. 132/2014 attraverso l’introduzione dell’art. 492 bis c.p.c. dà la possibilità al creditore di accedere velocemente alle banche dati per la ricerca dei beni da pignorare da parte dell’ufficiale giudiziario competente.

La riforma verte anche sul limite massimo del pignoramento di stipendi e pensioni, di regola fissato nella misura di un quinto.

I commi aggiunti all’art. 545 c.p.c. prevedono, infatti, con preciso riferimento al pignoramento delle pensioni, che le somme dovute non potranno essere pignorate “per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà” e che la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dalla legge.

Con riferimento agli stipendi, invece, viene disciplinato che le somme dovute “nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento”, quando invece l’accredito ha luogo “alla data del pignoramento o successivamente”, le predette somme possono essere pignorate nei limiti stabili dalla legge.

La riforma agisce anche sull’art. 546 c.p.c. che, prevedendo un’aggiunta la I co., disciplina il caso di accredito su conto corrente bancario o postale intestato al debitore delle somme dovute a titolo di stipendio, pensione o altra indennità; nel caso in cui, invece, l’accredito ha avuto luogo alla data del pignoramento o in data posteriore, gli obblighi del terzo tornano ad operare nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.

Il novellato art. 2929 bis c.c. prevede l’esecuzione forzata per i beni immobili o mobili registrati del debitore anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità (o di alienazioni a titolo gratuito), senza la preventiva sentenza dichiarativa di inefficacia del vincolo o del trasferimento, laddove il vincolo sia sorto successivamente al sorgere del credito e laddove il pignoramento sia stato trascritto entro un anno dalla data in cui l’atto stesso è stato trascritto.

Tale possibilità viene concessa anche ai creditori anteriori se, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, intervengono in un’esecuzione.

Aste Immobiliari

Per ciò che concerne le aste di beni immobili o mobili registrati, queste si effettueranno on line sul portale unico delle vendite pubbliche. La loro pubblicità sarà obbligatoria, pena l’estinzione della procedura.

Essa rientra fra le altre rilevanti novità previste dal D.L. n. 83/2015, operativa alla data di entrata in vigore del decreto.

La delega al professionista – il quale dovrà curare la pubblicità – è obbligatoria, mentre, i custodi giudiziari saranno iscritti in un apposito elenco di professionisti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati.

Detto elenco è istituito presso ogni Tribunale, con modalità informatiche, ai sensi dell’art. 169 sexies disp. att. c.p.c.

È stata introdotta anche la possibilità per il debitore di accedere alla conversione del pignoramento “a rate”.

Qualora ricorrano determinate condizioni, il nuovo co. IV dell’art. 495 c.p.c., il debitore può chiedere la sostituzione dei beni o dei crediti pignorati con una somma di denaro, da rimborsare anche mediante rateizzazione.

In tal caso, il giudice dispone con ordinanza che il debitore versi l’importo con rate mensili entro il termine di 36 mesi, laddove ricorrano gravi motivi.

Il giudice, ogni sei mesi, provvede al pagamento del creditore pignorante ovvero alla distribuzione tra i creditori delle somme versate nelle more dal debitore.

Infine, altra rilevante ed importante novità della riforma è il dimezzamento dei termini per la perdita di efficacia del pignoramento. Modificando l’art. 497, co. I, c.p.c., viene previsto che la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati vada richiesta entro 45 giorni, a pena di inefficacia dell’atto di pignoramento.

Con la riforma il processo esecutivo in danno dei debitori non solo sembra aver acquisito maggiore speditezza, ma sembra anche aver approntato più strumenti per la ricerca dei beni di chi preferisce non adempiere alle proprie obbligazioni.

 

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