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Contratto di Cessione del Credito

La cessione del credito è un contratto con cui il creditore (cedente) dispone il trasferimento del diritto che vanta nei confronti del debitore (ceduto) a un terzo soggetto (cessionario), che presta il suo consenso a subentrare nell’obbligazione originaria come nuovo creditore.

A differenza della cessione del contratto, dove il cessionario si sostituisce nella totalità dei diritti spettanti alla parte originaria, oggetto di questo trasferimento è un diritto specifico, vale a dire il singolo credito alla base del primo accordo tra cedente e ceduto.

La disciplina giuridica della cessione del credito è contenuta nell’articolo 1260 del codice civile, secondo il quale il trasferimento è ammesso per qualunque tipologia di credito, eccezion fatta per le obbligazioni di natura strettamente personale (come ad esempio l’obbligo di corrispondere gli alimenti).

 Il contratto è a forma libera e si perfeziona con il semplice accordo tra le parti, invece il debitore ceduto non ha diritto di intervenire e il suo consenso non è necessario.

Deve tuttavia essere messo a conoscenza della cessione, in caso contrario avrà ragione di considerarsi sempre obbligato nei confronti del creditore originario e magari, in buona fede, effettuerà il pagamento in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante notifica (art. 1264 cod. civ.).

Qualora il medesimo credito fosse trasferito più volte sarà valida la cessione notificata per prima al debitore.

Cessione del Credito a Titolo oneroso o gratuito

Il trasferimento può avvenire dietro pagamento di corrispettivo o a titolo gratuito.

Nella prima ipotesi il cedente è obbligato a garantire l'esistenza e la titolarità del credito al momento della cessione, il c.d. nomen verum (art. 1266 cod. civ. ); se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo in particolari circostanze, le medesime previste per la garanzia per evizione a carico del donante, per esempio quando la garanzia sia stata assicurata o quando l'inesistenza dipenda da dolo o colpa o da fatto personale.

Le parti possono poi convenire che il cedente garantisca la solvibilità del debitore ceduto: in tal caso, allorché quest’ultimo non adempia al proprio obbligo, il cedente sarà vincolato a riconsegnare quanto riscosso a titolo di corrispettivo della cessione, oltre agli interessi, alle spese di cessione e a quelle sostenute dal cessionario per escutere il debitore.

La cessione può anche essere stipulata allo scopo di estinguere un debito del cedente verso il cessionario.

In questa circostanza si presume che il trasferimento operi pro solvendo, (cioè che la liberazione del cedente si verifichi soltanto nel momento in cui il cessionario avrà ottenuto il pagamento da parte del debitore).

La cessione opera invece pro soluto nel caso in cui il cessionario si accolli l'intero rischio della solvibilità del debitore, liberando automaticamente il cedente dall'obbligo che costui aveva nei suoi confronti.

Riguardo la solvibilità ed eventuali problemi connessi ne parliamo qui in tema di bonifici falsi.

In merito, invece, all novità introdotte in tema di cessione del credito d'imposta derivante da bonus ristrutturazione / super bonus 110 / bonus facciate e quant'altro, ne parliamo in un altro apposito articolo.

Quantificazione del Prezzo di vendita

Il prezzo della cessione del credito è stabilito in base alle probabilità di recupero della somma non ancora riscossa: di conseguenza, in presenza di un debitore con scarse possibilità di saldare, anche il prezzo che il cessionario sarà disposto a corrispondere si ridurrà proporzionalmente.


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