Recupero Crediti Giudiziale
La mancata riscossione del credito nella fase stragiudiziale impone l’avvio della eventuale successiva attività di recupero del credito in sede giudiziale.
Obiettivo principale di questa fase è ottenere un titolo esecutivo (ove già non ve ne sia uno), ovvero l'atto o il documento in base al quale è possibile avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio: pignoramento dell'automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.).
Fase Giudiziale - Decreto ingiuntivo
Qualora il credito non sia fondato su prova scritta, si avvierà una causa ordinaria volta al recupero delle somme, con addebito delle spese legali al soggetto insolvente e richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Se il credito è fondato su prova scritta, la fase giudiziale prevede la redazione di un ricorso per decreto ingiuntivo volto ad ottenere dal Giudice competente (Giudice di Pace o Tribunale, a seconda del valore del credito) l’ingiunzione di eseguire il pagamento entro i successivi 40 giorni come per legge.
Qualora l'Assistito abbia già un titolo esecutivo (ad es. cambiale), si darà seguito immediatamente alla notifica dell'atto di precetto saltando la fase di ottenimento del titolo di cui sopra.
Successivamente all’ingiunzione di pagamento, e all'atto di precetto, si potrà procedere con pignoramento mobiliare o immobiliare, anche presso terzi.
I costi dei servizi offerti vengono calcolati sulla base delle tariffe minime approvate dal Consiglio Nazionale Forense.