Risarcimento del danno causato da Veicoli pubblicitari ed installazioni fisse
Le pubblicità commerciali installate nei pressi delle principali strade fioriscono copiosamente nelle nostre città, il più delle volte senza che vengano rispettate le normative preposte alla regolamentazione.
Ciò avviene anche sull’Appia Nuova, Grande Raccordo Anulare e la Nettunense in provincia di Roma. Quest’ultima in vetta alla classifica delle strade italiane per il triste primato dell’alto tasso di incidenti mortali.
Ebbene, secondo il nostro ordinamento giuridico sono severamente vietati i rimorchi adibiti a grandi manifesti di pubblicità tenuti, indisturbati, stabilmente sullo stesso luogo o in prossimità di un incrocio, o rotatoria, che intralcino o in qualche modo distraggano la visuale dell’autista.
Infatti, per il codice della strada, è consentita la circolazione dei veicoli su cui è apposta una pubblicità non luminosa solo nei casi in cui la stessa non sia effettuata per conto terzi e a titolo oneroso.
Inoltre, i veicoli su cui sono applicati messaggi pubblicitari, che per definizione vengono denominati “mobili”, non sono sottoposti ad alcuna autorizzazione (salvo la regolarità Comunale), ma nel momento in cui divengono statici, ovvero nei caso di sosta prolungata, è necessario occultare la superficie pubblicitaria o richiedere l’autorizzazione per impianto fisso di pubblicità.
Pertanto, un veicolo pubblicitario che sosti nello stesso punto per più di 48 ore è soggetto ad una specifica richiesta di autorizzazione.
La maggior parte di essi però non hanno mai ottenuto detta autorizzazione.
I veicoli pubblicitari, spesso non a norma di legge, alcune volte diventano la causa di rovinosi incidenti stradali. In tali casi, qualora venga assolto l’onere di prova dell’interferenza del veicolo abusivo e del suo nesso causale con il danno cagionato, sorge l’obbligo, a carico dell’agente (“pubblicitario”), di risarcire il danno cagionato all’autista, eventualmente riportato a seguito del sinistro stradale.