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Risarcimento per il Ritardo del Volo

Risarcimento per il Ritardo del VoloPartire per una vacanza, spostarsi per lavoro, andare a trovare amici e famigliari che risiedono in luoghi diversi del paese o anche in paesi differenti: ognuna di queste attività richiede quasi certamente uno spostamento considerevole, che noi tutti affrontiamo utilizzando un volo aereo.

Non sempre però tutto va per il meglio, e ci si può imbattere in ritardi, in annullamenti dei voli che ci rendono difficoltoso il viaggio e che, in alcuni casi, sono solo l’inizio di attese interminabili e inconvenienti sul nostro percorso.

Basti pensare ai ritardi negli incontri di lavoro o a cerimonie che richiedevano la nostra presenza o anche solo al differimento dell’inizio delle tante agognate vacanze.

I motivi che inducono ad alterarsi dinanzi al mancato rispetto degli orari dei voli possono essere diversi, ma ciò non influisce sul diritto del passeggero ad ottenere comunque un risarcimento per il disagio sofferto.

Anche se molte persone, benché abbiano subito un fastidio dal dover modificare il proprio programma di trasporto, non intendono dar seguito all’accadimento azionando le relative procedure, è però fondamentale sapere che esistono norme che riconoscono al passeggero un diritto all’indennizzo e al risarcimento del danno cagionato dal notevole ritardo o dall’annullamento del volo; il tutto ovviamente purché sussistano determinate condizioni.

Ritardo del volo aereo - diritti del passeggero

Il nostro ordinamento giuridico prevede regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di mancato imbarco, di cancellazione del volo o di prolungato ritardo.

In caso di prolungato ritardo del volo ha diritto al risarcimento, all’assistenza e, in alcune ipotesi, al rimborso del biglietto.

L’assistenza comprende il diritto ai pasti e alle bevande in relazione alla durata dell’attesa, ad un’adeguata sistemazione in albergo in caso di uno o più pernottamenti, al trasferimento dal luogo di sistemazione e viceversa, nonché ad effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o email.

Tale diritto all’assistenza viene riconosciuto sulla base della tratta e della distanza percorsa, tenendo altresì conto se si tratta di volo intracomunitario o extracomunitario.

In particolare, per i voli intracomunitari il diritto è riconosciuto, in caso di distanza inferiore o pari ai 1500 km, quando si verifichi un ritardo che superi le due ore, mentre in caso di voli con una distanza maggiore dei 1500 km, quando il ritardo sia superiore alle tre ore.

Diversamente, per i voli extracomunitari l’assistenza sarà riconosciuta secondo le seguenti condizioni:

  • per distanze inferiori o pari ai 1500 km quando il ritardo superi le due ore
  • per distanze comprese tra i 1500 km e i 3500 km quando il ritardo sia superiore alle tre ore
  • per distanze superiori ai 3500 km quando il ritardo superi le quattro ore.

Ove sussistano le superiori condizioni il titolare del biglietto aereo potrà ricevere una compensazione in denaro, pari a euro 250 per i voli intracomunitari di distanza inferiore ai 1500 km e a euro 400 per quelli che superino tale tratto. Per i voli extracomunitari la compensazione sarà invece uguale a euro 250 per i voli di distanza inferiore ai 1500 km, a euro 400 per quelli di distanza compresa tra i 1500 e i 3500 km e a euro 600 per quelli di distanza maggiore di 3500 km.

Se la compagnia aerea propone un volo alternativo i superiori importi di compensazione potranno essere ridotti della metà.

Qualora invece il volo abbia un ritardo di più di cinque ore, prescindendo dalle distanze da percorrere, il passeggero potrà scegliere di rinunciare al viaggio senza dover pagare penali e avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto per la parte del percorso non effettuata; laddove si accetti il rimborso la compagnia non sarà poi tenuta a fornire ulteriori mezzi di assistenza o trasporto.

In ogni caso, i vettori hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti.

A tal proposito la legge impone al vettore di affiggere, in modo chiaramente visibile e leggibile per i passeggeri, un avviso contenente il testo seguente: «In caso di negato imbarco o di volo cancellato o ritardato di almeno due ore, rivolgersi al banco di accettazione o alla porta di imbarco per ottenere il testo che enumera i diritti del passeggero, in particolare in materia di compensazione pecuniaria e di assistenza».

Ai passeggeri dovranno inoltre essere fornite per iscritto tutte le informazioni occorrenti per prendere contatto con l’organismo designato al controllo del rispetto della legge.

Esclusione del diritto alla compensazione

Il diritto a ricevere le suindicate somme di denaro viene meno, tuttavia, nei casi in cui la cancellazione o il prolungato ritardo non siano addebitabili alla compagnia aerea o comunque non siano stati fonte di un effettivo disagio. Ciò avviene, ad esempio, quando la cancellazione del volo sia comunicata con un preavviso di almeno due settimane, o quando la compagnia offra un volo alternativo per la stessa rotta con condizioni simili al volo originario.

Particolare attenzione deve essere prestata alle circostanze straordinarie che escludono i diritti del passeggero.

Quanto sopra detto vale salvo il caso in cui la compagnia aerea dia prova che il ritardo o la cancellazione siano dipesi da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Ferma restando l’ovvia tendenza delle compagnie aeree a rintracciare in ogni problema sorto una circostanza eccezionale che escluda il rimborso, occorre valutare caso per caso.

Per costante giurisprudenza, vi rientrano senz’altro i fatti imprevedibili e inevitabili della natura, come le avverse condizioni atmosferiche, ovvero gli eventuali scioperi o eventi equiparati, nonché il fatto del terzo che non possa essere previsto ed evitato dalla compagnia, quale ad esempio l’insorgenza di problematiche relative al traffico aereo aeroportuale o un sopraggiunto problema di sicurezza del volo (che portano ad escludere la responsabilità del vettore se egli dimostri di non essere riuscito ad impedire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto.).

Nelle ipotesi sopra descritte la compagnia, non responsabile del ritardo o della cancellazione.

Richiedere risarcimento danni ritardo volo 

Per poter ottenere la compensazione il passeggero può anzitutto contattarci fornendo tutti i dati del biglietto, indicando anche se la compagnia ha fornito tutte le informazioni relative ai diritti del passeggero.

Una volta chiarite queste preliminari informazioni, va inviato allo studio copia della carta di imbarco e copia di un documento di riconoscimento, così da far partire la richiesta; tale documentazione andrà allegata ad una lettera con cui lo studio chiederà in via stragiudiziale al vettore quanto dovuto.

Multe salate per le compagnie aeree

L’art. 5 del d. lgs. 69/2006 a sua volta dispone che il vettore aereo che non rispetti le procedure previste dalla legge in caso di ritardo del volo è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila. Alla stessa sanzione soggiace il vettore che violi gli obblighi informativi cui è tenuto.

Detta fonte individua nell’Enac l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento in ogni sua parte e dell’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto stesso.

Giova ricordare che i regolamenti europei sono fonti direttamente applicabili ed efficaci negli ordinamenti nazionali degli Stati membri, senza che vi sia necessità di ulteriore norme nazionali di recepimento e, qualora vi sia una norma nazionale che si pone in contrasto con il regolamento europeo, il giudice sarà tenuto a disapplicare la disposizione nazionale in favore di quella europea.

Per tali ragioni, ove la compagnia non si adegui a seguito della trasmissione del modulo di reclamo con relativa richiesta di rimborso, ci si potrà rivolgere all’Enac affinché provveda all’irrogazione delle sanzioni suindicate.

Se invece il ritardo o la cancellazione del volo si sono verificate in un paese extracomunitario ma con una compagnia europea, la pratica è leggermente più lunga ma ugualmente evadibile dall'italia su procura del cliente.

La superiore procedura ha lo scopo di ottenere la compensazione prevista dal Regolamento 261/2004 sopra indicato; ove la compagnia non si adegui, l’Enac provvederà ad applicare le sanzioni di cui al d. lgs. 69/2006.

Il diritto alla compensazione non può essere oggetto di restrizioni o rinuncia, per espressa previsione dell’art. 15 del Regolamento.

Detta disposizione, al secondo comma, statuisce che se la compagnia aerea prevede una clausola restrittiva o derogatoria da applicarsi contro il passeggero e se questi, non adeguatamente informato sul proprio diritto alla compensazione, accetta una cifra inferiore a quella dovuta, egli avrà diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai Tribunali competenti per ottenere una compensazione integrativa, pari alla differenza tra l’importo dovuto e quello effettivamente pagato.

La via da percorrere è quella tracciata dal Regolamento CE n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta identità che abbiano un valore inferiore ai 2000 euro.

Ciascuno in questo modo potrà adìre il proprio giudice nazionale per ottenere una sentenza che condanni la compagnia aerea al pagamento di quanto dovuto a titolo di compensazione; essendo i provvedimenti giudiziari efficaci in tutti gli Stati membri, a questi potrà essere data esecuzione anche in uno Stato membro diverso ove abbia la propria sede il vettore.

Nel nostro ordinamento per le controversie al di sotto dei 5000 euro è competente il Giudice di pace.

La domanda deve essere fatta utilizzando l’apposita procedura prevista tra gli allegati al Regolamento n. 861/2007, in cui dovranno essere specificate le ragioni della pretesa e allegata la documentazione a sostegno della domanda (quindi copia di un documento, copia della carta di imbarco, del biglietto aereo e del modulo di reclamo precedentemente inviato alla compagnia e all’Enac).

L’organo giurisdizionale provvederà a trasmettere al convenuto (compagnia aerea) un modulo di replica standard, unitamente ad una copia della domanda e della documentazione presentata dall’attore, così da consentirgli di difendersi. L’eventuale risposta sarà poi trasmessa all’attore, che potrà a sua volta replicare; in questo modo sarà assicurato il contraddittorio tra le parti.

Il giudice, qualora lo ritenga necessario, ha la facoltà di chiedere ulteriori informazioni alle parti, convocarle in udienza e assumere prove; dopo di che pronuncerà la sua sentenza, che non potrà essere rimessa in discussione dal diverso Stato membro ove si terrà l’esecuzione.

Tale procedura appare molto snella e consente all’attore, in questo caso al passeggero, di tutelare i propri diritti senza i costi di un avvocato, in quanto si svolge mediante lo scambio di moduli standard semplicemente da compilare e lo svolgimento dell’udienza è solo eventuale.

In questo modo, dopo il pronunciamento della sentenza che riconosce le ragioni del passeggero, quest’ultimo sarà in possesso di un titolo esecutivo nei confronti della compagnia aerea, verso cui, qualora questa non si adegui al provvedimento giurisdizionale, potrà essere iniziata l’esecuzione.

La richiesta risarcitoria del danno

Anche nel caso in cui il vettore aereo, che riconosca la propria responsabilità per la cancellazione del volo o per il ritardo, adempia al pagamento della compensazione, non è esclusa la possibilità per il passeggero di chiedere un risarcimento ulteriore.

L’art. 12 del Reg. 261/2004 chiarisce in via definitiva che le disposizioni dettate in tema di compensazione lasciano impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare, da cui potrà essere detratta la somma già ottenuta a titolo di compensazione.

Il risarcimento del danno dovrà essere chiesto al giudice nazionale, seguendo dunque le norme processuali e sostanziali dell’ordinamento interno. All’uopo giova richiamare alcune pronunce della Corte di Giustizia europea (n. C-83/10 e C-63/09), con cui la Corte ha riconosciuto come nella nozione di danno supplementare risarcibile, secondo il dettato del predetto articolo 12, rientrino sia il danno morale che il danno patrimoniale, così come disciplinati dalla legislazione interna dello Stato in cui si agisce.

Per quanto concerne la prima categoria di danno risarcibile, ossia quello patrimoniale, vi rientrano tutti i costi e le spese che il passeggero sia stato costretto a sopportare in ragione del ritardo del volo o della sua cancellazione, come ad esempio i costi del trasporto alternativo in taxi o in treno o con altro mezzo di locomozione, nonché costi di pernottamento in albergo per la perdita della coincidenza con altro mezzo.

Nel corso del giudizio volto ad accertare se è stato cagionato un danno risarcibile spetterà al danneggiato dare prova delle superiori spese e del nesso causale tra il ritardo aereo e i costi affrontati; dovrà cioè fornire le fatture e gli scontrini di quanto pagato e provare che dette spese siano diretta conseguenza della cancellazione o del ritardo del volo aereo.

Il risarcimento del danno patrimoniale rintraccia la propria fonte nell’inadempimento contrattuale posto in essere dalla compagnia aerea, sanzionato dall’art. 1218 c.c., il quale dispone che il debitore che non esegua correttamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, salvo il caso in cui dia prova che l’inadempimento o il ritardo sono stati determinati da cause a lui non imputabili.

Diverso e più complesso è invece il discorso per quanto riguarda la seconda categoria di danno risarcibile, ossia il danno morale.

Nel nostro ordinamento questo è previsto e disciplinato dall’art. 2059 c.c., il quale prevede che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge; si tratta pertanto di una categoria di danno non tipizzata espressamente. Vi rientra senz’altro, oltre al danno biologico (ossia il danno prodotto alla salute), il danno morale, cioè quel tipo di nocumento derivato dalla sofferenza e dal patimento che il fatto ha causato.

Per lungo tempo la giurisprudenza ha riconosciuto al danno morale un’area operativa estremamente ampia, finendo con il riconoscere il risarcimento per ogni fatto che avesse cagionato una qualche conseguenza negativa, come la rottura di un tacco il giorno delle nozze o il ritardo della partenza di una nave prenotata per le vacanze estive.

Ne è derivato che anche con riferimento ai ritardi aerei e alle cancellazioni dei voli i giudici si erano mostrati particolarmente disponibili a riconoscere una somma risarcitoria a coloro che, in partenza per le ferie, erano costretti a rimandare o ad escludere del tutto la partenza per causa delle compagnie di volo. In queste ipotesi si era soliti riconoscere il c.d. danno da vacanza rovinata, diretto a ristorare la sofferenza patita per non aver potuto godere della villeggiatura.

A porre un freno all’ondata risarcitoria che aveva investito il paese ha pensato la Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle dell’11 novembre 2008, con le quali, oltre a chiarire espressamente quali siano i canoni per l’individuazione del danno non patrimoniale risarcibile, si è anche evidenziata la necessità che il danno sia apprezzabile, escludendo dunque il ristoro di quei nocumenti c.d. bagatellari, ossia di quei danni che non superino la soglia minima di tollerabilità imposta dal vivere civile.

In altri termini, non ogni piccolo disagio merita di essere risarcito, poiché la quotidianità nell’ambito di una società civile impone una minima tolleranza. Del resto, diversamente opinando, laddove si riconoscesse un risarcimento di danni non patrimoniali per disagi e fastidi minimi, si creerebbe un contrasto con i principi di correttezza e buona fede che ispirano l’esecuzione di un contratto, anche di un contratto turistico e si frustrerebbe la ratio dell’art. 2 della nostra Costituzione, che impone un dovere di solidarietà.

Basti pensare al disagio causato da un volo in ritardo di qualche ora; è vero, ci crea un fastidio, configura un inconveniente che non avremmo voluto affrontare, ma certo rientra tra le situazioni che non superano la soglia minima di tollerabilità. Così come risulta tollerabile il disagio causato dal non poter utilizzare l’utenza dell’acqua per qualche ora in ragione delle riparazioni in corso alle tubature. Non vi è un elenco predefinito ovviamente, sarà il giudice a valutare caso per caso.

Ciò tuttavia non significa che il danno da vacanza rovinata, cagionato ad esempio dalla cancellazione dei voli verso la meta di destinazione, non sia mai risarcibile; semplicemente questo dovrà qualificarsi come apprezzabile, solo allora il giudice provvederà a quantificare in via equitativa il risarcimento dovuto.

Questo è quanto accaduto nella vicenda su cui la Corte di Cassazione si è pronunciata con sentenza n. 7256 del 2012. Nell’approfondire proprio il tema da vacanza rovinata conseguente all’inadempimento contrattuale dell’operatore turistico, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un danno morale risarcibile per il fatto che nel caso di specie si trattava di un viaggio di nozze, situazione quindi non ripetibile.

Sulla scorta di ciò, i giudici hanno pertanto considerato superata la linea di sopportabilità del danno e riconosciuto il diritto al risarcimento.

 

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