La condanna di Ruggero nel panorama giuridico e politico
La vicenda di Mario Ruggero interroga due nervi scoperti del nostro sistema penale: da un lato, il ruolo reale dell’Avvocato Penalista nelle indagini, soprattutto quando la ricostruzione dei fatti potrebbe cambiare alla luce di un semplice video non acquisito; dall’altro, la retorica sulla legittima difesa e la distanza tra lo slogan politico e ciò che davvero prevede l’articolo 52 del codice penale, riformato proprio da chi oggi invoca l’“innocenza piena” del gioielliere.
Quando il video “manca”: indagini del PM e responsabilità della difesa
Nel video-racconto del processo Ruggero, colpisce l’affermazione secondo cui la Procura non avrebbe acquisito i filmati di una telecamera con un’angolazione decisiva su ciò che avviene davanti alla gioielleria. Qui emerge un punto centrale: la ricerca della prova non è monopolio del pubblico ministero. L’articolo 327-bis c.p.p. attribuisce al difensore, “fin dal momento dell’incarico professionale”, la facoltà di svolgere investigazioni difensive per ricercare elementi di prova a favore dell’assistito. Non è un potere residuale, ma uno strumento pieno: può essere esercitato in ogni stato e grado, anche nella fase esecutiva e per la revisione.
Il Titolo VI-bis del codice di procedura penale (artt. 391-bis ss.) traduce questo principio in operatività: il difensore può conferire con persone informate sui fatti, raccogliere dichiarazioni scritte e informazioni, documentarle con verbali e registrazioni, accedere ai luoghi per eseguire rilievi grafici, fotografici e audiovisivi, allegandoli a verbale. Non solo: l’art. 391-nonies c.p.p. consente vere e proprie indagini difensive preventive, prima ancora che esista un procedimento, purché non si tratti di atti riservati all’autorità giudiziaria.
In altre parole, se una telecamera “manca” al fascicolo del PM, la domanda professionale è: il difensore ha esercitato fino in fondo i propri poteri per trovarla e portarla nel processo? La giurisprudenza ricorda che il materiale video può essere acquisito e valorizzato tanto se proviene dalla polizia giudiziaria (come prova atipica ex art. 189 c.p.p.) quanto se si tratta di videoregistrazioni di privati, qualificabili come documenti ex art. 234 c.p.p. e quindi legittimamente acquisibili e utilizzabili, salvo prova di manipolazioni. Ciò vale anche per i filmati di sistemi di sicurezza bancari o aziendali, ritenuti pienamente utilizzabili come documenti digitali riproducibili in più copie identiche.
Il fascicolo del difensore non è più un contenitore “ombra”: l’art. 391-octies c.p.p. consente di presentare direttamente al giudice gli elementi di prova raccolti, che vengono inseriti in un fascicolo informatico riservato e poi confluiscono nel fascicolo del dibattimento. La difesa non può, dunque, limitarsi a lamentare il “buco” delle indagini del PM: il modello disegnato dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 pretende un avvocato che indaga fin da subito, che acquisisce video e immagini, che documenta e deposita.
Indagini difensive e immagini: non solo una facoltà, ma un dovere professionale
Nella pratica, questo significa che il penalista, incaricato fin dai primi momenti, deve muoversi come “soggetto di prova”: visionare i luoghi, documentarli, cercare i sistemi di videosorveglianza, contattare eventuali titolari degli impianti, ottenere copie dei filmati e inserirli nella propria strategia difensiva. L’art. 391-sexies c.p.p. è chiaro: nel corso dell’accesso ai luoghi, il difensore e i suoi ausiliari possono eseguire rilievi fotografici e audiovisivi, che fanno parte integrante del verbale; si tratta di un’attività pienamente riconosciuta anche alla luce della disciplina delle indagini difensive richiamata dalla giurisprudenza in contesti diversi (si pensi all’investigatore privato su incarico del difensore, autorizzato a compiere riprese video-fotografiche e acquisire documenti entro i limiti di legge).
La Cassazione ha chiarito che le videoregistrazioni possono entrare nel processo attraverso diverse strade: come prova atipica quando prodotte dalla polizia giudiziaria, come documenti ex art. 234 c.p.p. quando provenienti da sistemi di sicurezza privati. Non è dunque l’assenza formale nel fascicolo del PM a chiudere il discorso: spetta alla difesa attivarsi, recuperare, contestare, chiedere in dibattimento l’acquisizione di supporti mancanti o la rinnovazione dell’istruttoria, e usare il proprio fascicolo per riequilibrare il quadro probatorio.
In questa prospettiva, il “video mancante” non è (solo) un sintomo di un sistema che non funziona, ma un banco di prova della pienezza dei poteri difensivi. L’avvocato ha oggi strumenti normativi robusti per non subire la selezione della prova altrui; rinunciarvi significa, di fatto, accettare che una parte della vicenda resti nell’ombra.
4. Legittima difesa: cosa dice davvero l’art. 52 c.p.
La seconda questione che la vicenda Ruggero porta in superficie riguarda la legittima difesa. L’art. 52 c.p., nella sua formulazione attuale, è il risultato di due interventi politici fortissimi (2006 e 2019) che hanno introdotto e poi rafforzato la cosiddetta legittima difesa domiciliare.
Il primo comma mantiene l’ossatura classica: non è punibile chi è costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale di offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Qui i requisiti sono noti: pericolo attuale, offesa ingiusta, necessità della reazione e proporzionalità.
I commi 2 e 3, invece, stabiliscono che nei casi di violazione di domicilio (art. 614, primo e secondo comma c.p.) sussiste “sempre” il rapporto di proporzione, se la persona legittimamente presente usa un’arma o altro mezzo idoneo per difendere la propria o altrui incolumità, o i beni propri o altrui in presenza di mancata desistenza e pericolo d’aggressione; e estendono questa disciplina ai luoghi ove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. La riforma del 2019 ha aggiunto l’avverbio “sempre” al comma 2, rafforzando la presunzione, e ha introdotto il comma 4, secondo cui agisce sempre in stato di legittima difesa chi respinge un’intrusione violenta o minacciata con armi o altri mezzi di coazione fisica.
Parallelamente, l’art. 2044 c.c., modificato dalla stessa legge, esclude la responsabilità civile nei casi di legittima difesa e, specificamente, nei casi che rientrano nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 c.p., prevedendo solo un’indennità in caso di eccesso colposo disciplinato dall’art. 55, secondo comma, c.p.. La riforma ha dunque operato una scelta simbolica netta: rafforzare la tutela di chi si difende nel domicilio o nell’esercizio della propria attività e ridurre il rischio di “doppia pena” (penale e civile).
La Cassazione smentisce lo slogan: niente “scriminante automatica”
Nonostante la narrazione politica abbia spesso presentato la legittima difesa domiciliare come una sorta di licenza di sparare al ladro, la lettura della Cassazione dopo il 2019 è di segno diverso. Le pronunce più recenti ribadiscono con costanza che l’inserimento dell’avverbio “sempre” non crea una presunzione assoluta, ma rafforza una presunzione limitata al requisito della proporzionalità, lasciando intatti gli altri presupposti dell’esimente.
La Suprema Corte ha chiarito che la legittima difesa domiciliare, nella sua versione riformata, richiede comunque:
- una violazione di domicilio o la presenza dell’aggressore in luoghi equiparati, come l’esercizio commerciale;
- la presenza legittima dell’agente nel luogo dell’intrusione;
- uno specifico animus defendendi, per cui la condotta è finalizzata a difendere un diritto contro un pericolo attuale di offesa ingiusta;
- il mantenimento del requisito della necessità: l’uso dell’arma deve essere l’unica reazione idonea, non dovendo esserci alternative lecite o meno lesive;
- la sussistenza di un pericolo attuale, e non meramente futuro o ipotetico.
Le sentenze ricordano che perfino in ambito domiciliare, e perfino di fronte a un intruso, l’uso dell’arma è legittimo solo se il pericolo per l’incolumità è concreto e incombente, non essendo sufficiente la mera tutela del patrimonio. La stessa dottrina ha sottolineato come la riforma abbia inciso sul giudizio di proporzionalità, ma non abbia abolito il vaglio sulla necessità e sull’attualità del pericolo; né abbia introdotto una “scriminante senza limiti”, come dimostrano i continui richiami giurisprudenziali a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 52 c.p..
In più occasioni la Cassazione ha escluso la legittima difesa, anche domiciliare, proprio perché mancava una violazione di domicilio in senso stretto o perché la reazione armata era sproporzionata rispetto a un’offesa meno grave, specie quando in gioco erano solo beni patrimoniali. In altre, ha negato perfino l’eccesso colposo, sottolineando che l’errore sul pericolo o sull’adeguatezza dei mezzi usati non può coprire scelte che trasformano la difesa in aggressione.
“Se l’avete scritta voi…”: la responsabilità politica sulla legittima difesa
E qui si innesta il paradosso che riguarda il dibattito pubblico sul caso Ruggero. Chi oggi invoca l’assoluta esenzione da responsabilità del commerciante che reagisce nel proprio negozio si dimentica che è proprio il legislatore – spesso lo stesso che oggi occupa i talk show – ad avere scelto di scrivere l’art. 52 c.p. in un certo modo, con paletti e condizioni precise.
La legge 26 aprile 2019, n. 36, non ha trasformato la legittima difesa domiciliare in uno scudo automatico per chi spara a chiunque varchi la soglia del negozio, ma ha delineato una figura “speciale” che mantiene intatti i requisiti di necessità e attualità del pericolo e che la giurisprudenza interpreta in modo attento ai valori costituzionali in gioco. La stessa dottrina più critica ha sottolineato il carattere simbolico di una riforma che prometteva molto sul piano mediatico ma che, una volta sottoposta al vaglio dei giudici, non poteva derogare alla gerarchia dei beni tutelati: la vita e l’incolumità personale restano superiori al patrimonio.
Per questo, la domanda che la vicenda Ruggero pone è anche politica: se avete scritto voi quella legge, come potete oggi lamentarvi del fatto che non assolve automaticamente? Non è il giudice a “tradire la volontà del popolo”, ma è il legislatore che ha scelto (per fortuna) di non codificare la vendetta privata, bensì una legittima difesa rafforzata, ma pur sempre incardinata su necessità, attualità del pericolo e controllo di proporzionalità.
Il mestiere dell’avvocato tra prova e narrazione
La storia processuale di Ruggero – al di là delle opinioni sul merito – ricorda alla difesa penale almeno due lezioni.
La prima è tecnica: l’avvocato non può più limitarsi a “commentare” le indagini altrui. Deve indagare, sin dall’incarico, cercando video, immagini, testimoni, rilievi, costruendo un fascicolo difensivo che non sia un semplice archivio ma una vera contro-narrazione probatoria. Se una telecamera vede ciò che l’altra non vede, rientra nei poteri – e nelle responsabilità – della difesa fare in modo che quel punto di vista arrivi nel processo.
La seconda è culturale: la legittima difesa è un istituto serio, che decide della libertà e talvolta della vita delle persone. Non può essere ridotto a slogan. L’art. 52 c.p., così come riscritto, offre certamente strumenti più ampi a chi si difende nel domicilio o nel proprio esercizio commerciale, ma chiede ancora al giudice di verificare se, in quella notte, in quella gioielleria, in quei secondi concitati, ci fosse davvero un pericolo attuale e inevitabile, e se i colpi esplosi fossero l’unico modo per respingere quell’offesa.
Tra la giustizia mediatica e quella delle aule, la differenza la fanno – ancora una volta – i fatti e la prova. Compresi quei video che qualcuno non ha acquisito, ma che la difesa, se vuole essere all’altezza del proprio ruolo costituzionale, ha il dovere di cercare e portare alla luce.