Separazione delle carriere tra giudici e PM: il vero nodo è solo il “passaggio di ruolo”?
Il tema della separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante è tornato al centro del dibattito pubblico con l'imminente processo referendario.
Da un lato vi è chi sostiene che l’attuale assetto garantisca equilibrio e cultura comune della giurisdizione; dall’altro chi ritiene che l’unità della carriera comprometta, almeno sul piano della percezione, la piena terzietà del giudice nel processo penale.
Uno degli argomenti più ricorrenti tra le ragioni del “no” è il dato statistico: sarebbero pochissimi i pubblici ministeri che nel corso della carriera passano alla funzione giudicante (o viceversa). Ma è davvero questo il punto centrale?
Il sistema attuale: un’unica carriera
Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine, accedono tramite il medesimo concorso e sono governati dal medesimo organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura.
La distinzione è funzionale, non ordinamentale: si può, entro determinati limiti, transitare da una funzione all’altra.
Chi si oppone alla separazione sottolinea che i passaggi effettivi sono rari e che, dunque, il problema sarebbe più teorico che reale. Tuttavia, questa lettura trascura almeno tre profili critici.
1. Cultura professionale e prossimità ordinamentale
Anche in assenza di frequenti passaggi di funzione, giudici e PM condividono:
formazione iniziale
percorsi professionali
valutazioni di professionalità
appartenenza correntizia
governo disciplinare
Il tema, quindi, non è solo “quanti cambiano ruolo”, ma quanto incida l’appartenenza allo stesso corpo sull’equilibrio tra accusa e giudizio.
Nel processo penale il PM è parte. Il giudice deve essere terzo. La percezione di terzietà – oltre che la terzietà sostanziale – è elemento essenziale della fiducia nel sistema.
Il ruolo della magistratura onoraria
Un ulteriore aspetto raramente affrontato nel dibattito pubblico riguarda la magistratura onoraria.
Nei tribunali italiani, anche nel settore penale monocratico, operano magistrati onorari giudicanti.
È il caso, ad esempio, del Tribunale di Velletri, dove l’attività giurisdizionale penale vede la presenza di magistrati onorari con funzione giudicante, i quali prima svolgevano attività inquirente (Pubblici Ministeri).
La magistratura onoraria presenta caratteristiche peculiari:
incarico a tempo determinato
compenso parametrato all’attività
assenza di carriera in senso tradizionale
rapporto funzionale con l’ufficio giudiziario
Il punto non è la legittimità del ruolo, che è prevista dall’ordinamento.
Il punto è che il dibattito sulla separazione delle carriere tende a concentrarsi esclusivamente sui magistrati togati, ignorando l’impatto concreto della giurisdizione esercitata da figure onorarie nel settore penale. Peraltro, molto più delicate se si pensa al fatto che non sono togati e quindi non pagano eventuali errori professionali.
Quest'ultimi rendono davvero arduo la gestione dell'udienza da parte dell'Avvocato e la limitazione delle istanze di ricusazione per difetto di imparzialità, in danno poi degli imputati di turno.
Alcune scene lasciano veramente raccapricciati.
Se si parla di equilibrio tra accusa e giudizio, non si può eludere la riflessione sull’intero sistema, inclusa la magistratura onoraria giudicante.
La percezione di imparzialità
Il processo penale moderno è costruito su un modello accusatorio. In tale schema, l’accusa e la difesa si confrontano davanti a un giudice terzo.
La questione della separazione delle carriere non riguarda solo l’effettivo rischio di parzialità, ma la percezione esterna di neutralità.
Se accusa e giudice appartengono allo stesso ordine, sono valutati dal medesimo organo, partecipano alle medesime dinamiche associative, la distinzione funzionale può apparire meno netta agli occhi del cittadino.
Il tema è quindi istituzionale prima ancora che statistico.
Il referendum: un dibattito semplificato
Nel confronto referendario, la narrazione “i passaggi sono pochissimi” rischia di ridurre il problema a una questione marginale.
Ma la separazione delle carriere non è un correttivo quantitativo. È una scelta di architettura costituzionale del processo penale.
Le domande reali sono altre:
Il PM deve appartenere allo stesso ordine del giudice?
Il modello accusatorio è coerente con un’unica carriera?
La terzietà deve essere solo sostanziale o anche ordinamentale?
Ridurre il dibattito al numero dei passaggi significa spostare l’attenzione dal piano sistemico a quello meramente empirico.
Peraltro, nel concreto, gli effetti di questa distorsione sono enormi.
Basti frequentare una qualunque aula di tribunale penale per assistere a processi dalle gestioni dubbie, ma sicuramente non rispettose della terzietà ed equilibrio richiesti ai magistrati ai sensi delle seguenti Fonti:
- art. 55 DPR 3/57, t.u. per gli impiegati civili dello Stato
- artt. 10-bis, 11, 11-bis e 11-ter d.lgs. 160/06 (e succ. modifiche), sull’accesso, la progressione economica e nelle funzioni dei magistrati
- l. 71/2022
- art. 5 d.lgs. 44/24
- circ. CSM 20691/18 e, per le future valutazioni, circ. P-21578/24
Qui dei breve video, presso Trani.
Una riflessione finale
La separazione delle carriere non è una battaglia “pro” o “contro” la magistratura. È una riflessione sull’equilibrio tra accusa e giudizio e sulla fiducia del cittadino nel processo penale.
Se l’obiettivo è rafforzare la terzietà del giudice e la chiarezza dei ruoli nel sistema accusatorio, il parametro non può essere solo la statistica dei cambi di funzione.
Il nodo è la struttura complessiva dell’ordinamento giudiziario e il modo in cui questa incide sulla sostanza dell’imparzialità.
Imparzialità che tra Accusa e Difesa, attualmente non è sempre possibile riscontrare, in danno della giustizia degli imputati e delle persone offese.