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Risarcimento collettivo rincari del cemento 2011/2016

Tra il 2011 e il 2016 un nutrito gruppo di ditte che producono cemento si mettono d’accordo per aumentare i prezzi dei loro prodotti e ottenere maggiori guadagni dalle vendite di cemento.

Simulando un aumento dei costi legati al ciclo produttivo, informano la clientela che i prezzi sarebbero aumentati, mettendo gli acquirenti in condizione di non poter scegliere diversamente, poiché gli incrementi erano applicati da tutte loro contemporaneamente.

Anche tramite la loro associazione di categoria, le ditte vigilavano sull’effettiva applicazione dei prezzi e sulla stabilità degli effetti nel contesto del mercato al quale appartenevano.

Questa situazione non si è protratta oltre il 2016 perché all’attenzione dell’Antitrust sono arrivate le prime segnalazioni che hanno spinto l’autorità per le pratiche concorrenziali ad indagare e ad aprire il procedimento contro le maggiori imprese produttrici di cemento in Italia.

Il TAR e il Consiglio di Stato confermano la pronuncia dell’Antitrust

L’Autorità italiana Antitrust, ravvisando una violazione delle pratiche concorrenziali, all’esito di un procedimento nel 2017 riconosce l’esistenza del cartello e sanziona le imprese.

Il TAR del Lazio, al quale le ditte hanno presentato ricorso, conferma la decisione dell’Antitrust.

Nel 2018, il Consiglio di Stato, in ultima istanza, riconosce definitivamente le pratiche anticoncorrenziali del cartello delle cementerie e ridistribuisce le sanzioni.

Sconfessata la negazione dell’accordo

A nulla sono valse le impugnazioni proposte dalle cementerie davanti agli organi giurisdizionali italiani, sostenendo che non vi era stata una vera e propria intesa, ma un aumento contemporaneo dei prezzi dovuto a politiche economiche svincolate da un accordo.

Le tre autorità adite, hanno tutte riconosciuto la fondatezza degli elementi di prova e la sussistenza di un danno a carico delle imprese concorrenti e degli acquirenti.

L’accertamento irrevocabile sancisce la possibilità di ottenere il risarcimento

Per effetto di queste decisioni, divenute irrevocabili, è venuta a crearsi la giusta condizione perché le categorie di soggetti danneggiati dal cartello potessero ottenere giustizia.

Il percorso per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento è facilitato dalla normativa europea in materia di violazione delle pratiche concorrenziali. È infatti previsto che se la decisione ha accertato la sussistenza della intesa volta a danneggiare il mercato, si ha per provato il danno nei confronti dei soggetti commerciali attivi in tale settore merceologico.

La class action è un sistema di tutela ancora poco esperito in Italia, a differenza che in altri Stati soprattutto anglosassoni, utile per garantire giustizia a quei consumatori che se agissero da soli troverebbero antieconomico sostenere i prezzi di un’azione giudiziaria in confronto ai benefici che deriverebbero dal risarcimento.

Nel 2019 il legislatore ha riformato con la legge n. 31 il Codice di procedura civile introducendo nuovi Titoli dedicati ai procedimenti collettivi.

La tutela è estesa a tutti i danni derivanti dalla violazione delle norme sulla concorrenza, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale del rapporto sottostante. Soggetti attivi della tutela sono singoli e associazioni, i quali hanno facoltà di aderire alla azione anche in un momento successivo alla emissione della sentenza resa a favore della categoria.

Infatti, una volta che il giudice abbia stabilito l’ammissibilità delle domande, ci sarà spazio per altri soggetti per proporre la propria domanda di adesione entro un certo termine, per consentire alla impresa convenuta in giudizio di difendersi.

Le società acquirenti del cemento hanno subito rincari del venti per cento

Gli Studi Legali ai quali i danneggiati si sono potuti rivolgere in quanto destinatari del prodotto, hanno già iniziato a preparare le class actions sollecitando tutti i consumatori a far pervenire loro le richieste di risarcimento.

Del pari, Studi Legali specializzati in tale forma di tutela, hanno coinvolto i danneggiati per approntare le azioni individuali.

I soggetti interessati dal risarcimento sono principalmente imprese di costruzione e produttori di calcestruzzo, le quali, facendo largo uso di materie prime e cemento, hanno maggiormente sofferto la perdita economica dovuta alla maggiorazione illecita dei prezzi.

La tipologia è comunque varia, poiché sono coinvolti sia gli acquirenti diretti che hanno comprato il cemento direttamente dall’autore della violazione, sia gli acquirenti indiretti che hanno comprato da un’acquirente diretto oppure hanno acquistato beni che incorporano o derivano da quelli oggetto di aumento illegittimo.

Quindi, in linea di massima, sono comprese tutte le società, anche se diverse dalle più interessate centrali di betonaggio, grossisti rivenditori, prefabbricanti, imprese di costruzione ed enti pubblici, che abbiano acquistato cemento o derivati nell’arco di tempo che va dal 2011 al 2016. Addirittura, sono considerati soggetti danneggiati anche i proprietari di immobili costruiti o ristrutturati in quel periodo.

Tutto quello che i soggetti devono fare, è produrre all'Avvocato il conteggio delle maggiori somme pagate per effetto della illecita condotta di mercato (relazione tecnica).

Dieci euro a tonnellata di incremento medio

Si stima che nei cinque anni di vigenza del cartello, il danno medio da sovraprezzo ammonti a circa il 20% del prezzo corrisposto per l'acquisto del cemento, con un margine di incremento di circa 10 euro a tonnellata, e con ulteriori differenziazioni tra i prezzi applicati al cemento sfuso e quelli applicati al cemento in sacco.

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