Arresto da parte del privato cittadino
L’arresto del privato non è un atto di giustizia sommaria: è un atto eccezionale, regolato dalla legge e soggetto a rigido controllo. È comprensibile che di fronte a un crimine in atto si sia tentati di intervenire, ma occorre farlo con consapevolezza dei limiti legali e dei rischi. In molte situazioni, la prudenza e la collaborazione con le forze dell’ordine restano l’arma migliore.
In Italia, l’arresto effettuato da un privato cittadino è previsto ma fortemente limitato dal Codice di Procedura Penale.
È una facoltà eccezionale, mai un obbligo, e può essere esercitata solo nel rispetto di condizioni molto precise. A disciplinarlo è l’articolo 383 c.p.p., che rinvia all’articolo 380 dello stesso codice, riservando questa possibilità a casi gravi e in presenza di circostanze ben definite.
Quando un cittadino può arrestare?
Il legislatore riconosce al cittadino la possibilità di bloccare un autore di reato in flagranza, ovvero quando il reato è appena stato commesso e l'autore viene colto sul fatto, inseguito immediatamente dopo, oppure sorpreso con tracce evidenti che non lasciano dubbi sulla sua responsabilità.
Immaginiamo la scena di un furto in un appartamento a Milano: un uomo forza una finestra al primo piano e si introduce all’interno dell’abitazione mentre i padroni di casa sono assenti. Un vicino sente rumori sospetti, guarda dalla finestra e vede una figura fuggire con un sacco in spalla. Senza esitazione, il cittadino scende in strada, rincorre il sospetto e lo blocca a pochi metri di distanza. Nel sacco ci sono oggetti chiaramente riconducibili all’appartamento violato. È questo un caso in cui l’intervento del privato può ritenersi legittimo, ma solo se rispettate tutte le altre condizioni.
Solo per reati gravi
L’intervento del cittadino è ammesso esclusivamente per i reati per cui la legge prevede l’arresto obbligatorio da parte della Polizia Giudiziaria, come stabilito dall’art. 380 c.p.p. Tra questi: rapina, furto aggravato (come quello in abitazione o con scasso), violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni gravi, e pochi altri. Sono esclusi, invece, i reati che rientrano nell’arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.), come ad esempio il danneggiamento o il furto semplice.
Tornando al caso milanese, se il ladro avesse rubato una bicicletta incustodita in strada, il cittadino non avrebbe potuto legittimamente arrestarlo, poiché il furto in questione non rientrerebbe tra quelli per cui la legge impone l’arresto obbligatorio.
Consegnare subito il sospetto alla Polizia
Un aspetto fondamentale è la consegna immediata dell’arrestato alle forze dell’ordine. L’art. 383 è chiaro: trattenere il sospetto senza avvisare tempestivamente il 112 e senza consegnarlo nel più breve tempo possibile costituisce un grave illecito. In quel caso si potrebbe profilare addirittura il reato di sequestro di persona (art. 605 c.p.). Il cittadino che ha agito rischia quindi una pesante sanzione penale e civile.
Forza proporzionata e legittima difesa
Anche nell’azione fisica dell’arresto, la legge è severa: l’uso della forza deve essere strettamente proporzionato alla necessità di impedire la fuga o il compimento del reato. L’uso di armi o violenza estrema è ammesso solo se sussistono i presupposti della legittima difesa (art. 52 c.p.). In caso contrario, si rischia l’imputazione per eccesso colposo (art. 55 c.p.). Un calcio o uno schiaffo di troppo, anche in buona fede, possono comportare gravi conseguenze.
Nessun obbligo di intervenire
Un altro principio fondamentale è che il cittadino non è mai obbligato a intervenire. Se le circostanze sono rischiose o poco chiare, la condotta più saggia e tutelante resta quella di non agire, ma documentare il fatto – se possibile – e chiamare subito le forze dell’ordine.
È il caso, ad esempio, di un borseggiatore sorpreso in una stazione affollata. Inseguire o affrontare il sospetto può esporre sé stessi o altri a rischi inutili. In situazioni simili, fotografare la scena, annotare i dettagli e cooperare con la Polizia è spesso la scelta più sicura ed efficace.
Il controllo giudiziario: l'ultima garanzia
Dopo l’arresto, è la Polizia Giudiziaria a redigere un verbale ufficiale. Entro 48 ore il Pubblico Ministero deve chiedere la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP). Se anche uno solo dei presupposti sopra indicati manca, l’arresto è dichiarato illegittimo, con tutte le conseguenze del caso per il cittadino che ha agito.