Comodato d'uso Ospedale Spolverini Comune di Ariccia
La recente decisione dell'Amministrazione comunale di Ariccia di concedere gratuitamente l'intero complesso dell'Ospedale Spolverini all'ASL Roma 6 ha suscitato un acceso dibattito.
Il Partito Socialista locale ha espresso forti critiche, evidenziando potenziali negative ripercussioni economiche per il Comune.
Secondo quanto riportato, il Comune di Ariccia ha deliberato, con la Delibera di Giunta n. 216 del 24 novembre 2022, di concedere gratuitamente all'ASL Roma 6 l'intero complesso dell'Ospedale Spolverini, che si estende su una superficie calpestabile di circa 14.448 metri quadrati.
L'Amministrazione comunale ha giustificato questa decisione sostenendo che l'ASL manterrebbe presso lo Spolverini alcuni servizi essenziali per la tutela della salute, evitando il rischio di un trasferimento.
Tuttavia, i partiti di opposizione ed il Partito Socialista ha messo in dubbio la validità di questa spiegazione, ritenendo che la richiesta di un affitto modesto (come avviene in tanti altri Comuni) non avrebbe compromesso la permanenza dei servizi sanitari.
Un'analisi comparativa con altri comuni evidenzia come strutture di dimensioni inferiori siano concesse in locazione all'ASL con canoni significativi.
Ad esempio, nel Comune di Albano Laziale, una struttura di 5.351,60 mq è affittata per €173.290,35 annui, mentre a Velletri, un immobile di 2.823,76 mq genera un canone di €221.299,32 annui.
Questi dati, secondo le minoranze sollevano interrogativi sull'opportunità economica della concessione gratuita dello Spolverini, considerata la sua estensione di 14.448,23 mq.
Il danno erariale derivante dalla mancata riscossione del canone di locazione
La mancata riscossione di un canone di locazione per un bene pubblico può configurare un danno erariale, ossia un pregiudizio economico arrecato al patrimonio dell'ente pubblico.
La giurisprudenza contabile ha più volte affrontato casi simili, evidenziando la responsabilità degli amministratori e dei funzionari che omettono di riscuotere entrate dovute all'ente.
Ad esempio, la Corte dei Conti, nella Sentenza n. 393 del 13 novembre 2019, ha affermato la responsabilità amministrativa di coloro che non si sono adoperati per la riscossione dei canoni enfiteutici, causando un danno erariale pari ai crediti prescritti.
Inoltre, la rinuncia ingiustificata ai canoni di locazione è stata qualificata come danno erariale, in quanto comporta un depauperamento per le casse dell'ente locale dovuto alla perdita definitiva del credito.
Per alcuni esponenti della politica locale la concessione gratuita dell'Ospedale Spolverini potrebbe comporta una mancata entrata significativa per il Comune, anche considerando i canoni applicati in comuni limitrofi per strutture simili, e si stima un mancato introito annuo di diverse centinaia di migliaia di euro.
Questa perdita potrebbe configurare un danno erariale, soprattutto se non supportata da una motivazione adeguata che giustifichi l'assenza di un canone.
A ben vedere, per quanto noto, nessuno dei commentatori finora intervenuti ha esposto una denuncia in Procura presso la Corte dei Conti.
Le giustificazioni dell'Amministrazione comunale
L'Amministrazione comunale ha motivato la concessione gratuita con la necessità di garantire la permanenza di servizi sanitari essenziali sul territorio, evitando il rischio di un trasferimento da parte dell'ASL, ed in base ad un atto (una donazione di inizio 900) secondo cui la struttura sarebbe dovuta rimanere in uso per la cura dei bambini.
Inoltre l'ASL avrebbe dovuto effettuare la manutenzione straordinaria del fabbricato.
La concessione gratuita dell'Ospedale Spolverini all'ASL Roma 6 solleva importanti questioni giuridiche ed economiche.
Sebbene la tutela dei servizi sanitari sul territorio sia un obiettivo meritevole, è fondamentale che le decisioni dell'Amministrazione comunale siano supportate da un'adeguata valutazione degli interessi pubblici coinvolti e da una corretta gestione del patrimonio dell'ente.
Qui il dettaglio della controversia contabile: comune_ariccia_dlc_00003_30-01-2025