Spese legali e Finanziamento del contenzioso
La difesa legale, che sia assistenza stragiudiziale o processuale, comporta dei costi, in relazione anche ai tempi necessari.
Quando ci si reca dall’Avvocato, infatti, e spesso anche solo per una consulenza legale, bisogna mettere mano al portafoglio.
Le spese legali sono sostanzialmente quelle da corrispondere come onorario all’Avvocato, mentre quelle processuali sono quelle cosiddette di giudizio, utili ad azionare la macchina giudiziaria e a farla procedere secondo legge. Globalmente considerate, alla fine del processo, possono essere particolarmente esose.
Inoltre, l’avvocato ha diritto di essere pagato a prescindere dall’esito del giudizio.
Infatti, la prestazione cui è tenuto il professionista legale non è di risultato, ma di mezzi.
E’ salvo, però, il principio della soccombenza, per cui chi aziona il giudizio anticipa le spese, ma avrà diritto al rimborso nel caso in cui, all’esito del processo, l’altra parte risulti soccombente.
Finanziamento delle spese giudiziarie
Alcuni Avvocati possono offrire consulenza legale supportata economicamente da un finanziamento delle spese.
In determinati casi vengono costituiti dei fondi grazie ai quali è possibile finanziare i contenziosi legali.
In poche e più semplici parole, il fondo è uno strumento per accedere alla giustizia e sostenere le proprie ragioni, ma…senza spendere un soldo in anticipo!
Vediamo come funzionano.
Il finanziamento dei contenziosi
Finanziamento dei contenziosi legali: è qualcosa di cui si è sentito poco parlare fino ad ora nel nostro Paese ma che, complice la crisi economica degli ultimi tempi, potrebbe rivelarsi uno strumento davvero utile per le imprese che si trovano spesso nella necessità di difendere i propri diritti, ma non hanno il capitale per affrontare le costose spese legali legate al contenzioso.
E’ questo lo scopo dei fondi destinati al finanziamento dei contenziosi legali: gli investitori che sostengono il fondo contribuiscono, attraverso questo, al pagamento delle spese legali del cliente in cambio di una quota dei risarcimenti.
Ovviamente, il valore del finanziamento concesso varia a seconda delle probabilità di successo della lite, considerate e desunte dopo un attento vaglio sulla stessa opportunità di concedere il prestito al cliente che vuole ottenere giustizia ma che non dispone della liquidità necessaria.
Accordi per il finanziamento dei contenziosi
Diverse aziende multinazionali hanno stipulato accordi per la costituzione di fondi per il finanziamento di contenziosi.
Negli ultimi anni si sono stipulati accordi con cifre da capogiro, talvolta di milioni di euro.
Insomma, fondi importanti a cui potranno accedere anche le imprese italiane per la risoluzione delle liti.
Non solo, una volta concesso il finanziamento, all’esito di un’attenta verifica dei presupposti e delle probabilità di successo della lite, il comitato di investimento si limiterà a monitorare l’evoluzione del contenzioso, senza tuttavia ingerire nelle scelte e nelle strategie difensive o in eventuali decisioni transattive, che rimarranno nel pieno controllo del cliente.
Uno strumento di finanziamento, quindi, che però consente al cliente di conservare dei buoni margini di scelta in ordine alle decisioni che riguardano la controversia.
Al finanziamento per i contenziosi legali, infine, potranno accedere, anche nel nostro Paese, sia persone fisiche che clienti corporate.
Patto di quota-lite
Va infine fatto un cenno al patto di quota-lite, dacchè si è detto che lo scopo dei fondi destinati al finanziamento dei contenziosi legali è quello di sostenere il pagamento delle spese legali e processuali del cliente in cambio di una quota dei risarcimenti.
Ebbene, tale trattenuta sulla quota dei risarcimenti è possibile dacchè non è più vietato nel nostro ordinamento il cosiddetto patto di quota-lite.
Da sempre controverso, si tratta dell'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente stabiliscono che il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto. Esso, in sostanza, comporta che il compenso è tanto maggiore quanto migliore è il risultato raggiunto. Tale sistema è molto utilizzato per le pratiche di risarcimento del danno derivante da malasanità.
Del resto, anche l’opportunità di concedere il finanziamento del contenzioso è subordinato ad una valutazione circa il buon esito del giudizio.
Va però ricordato che, anche se si tratta di un accordo che non è più vietato in maniera assoluta come un tempo, può comunque essere stipulato solo a determinate condizioni.
E infatti il patto di quota lite è menzionato oggi nella legge professionale forense (legge n.247/2012), all'articolo 13. In particolare, il comma 3 di tale articolo stabilisce che: "La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione". E, il comma 4: "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
Stante questa disciplina, dunque, è pacificamente ammesso l'accordo con il quale il compenso del legale è stabilito a percentuale sul valore dell'affare o su quanto possa giovarsene il destinatario della prestazione, mentre è vietato l'accordo con il quale il compenso è rappresentato in tutto o in parte da una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
In questi termini, quindi, è ben possibile la trattenuta operata dai finanziatori quale quota dei risarcimenti.