Riscossione crediti da Attività Professionale - riconoscimento debito
La Cassazione, finalmente, mette un freno alle inutili opposizioni di quella bassa categoria di clienti che oltre ad avvantagiarsi delle prestazioni professionali del proprio Avvocato, non paga e fa opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal legale.
La sentenza in questione rileva che il riconoscimento del debito è di per sè sufficiente a fondare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento da parte del giudice, senza necessità per l'Avvocato di richiedere, ottenere, ed allegare il parere di congruità sulla parcella del proprio ordine di competenza:
"Nel caso di credito per prestazioni professionali di avvocato, il ricorso per decreto ingiuntivo può essere richiesto sulla base di un atto di ricognizione del debito, che costituisce prova scritta ex art. 634 c.p.c., non rilevando l'assenza della parcella corredata del parere del competente ordine professionale."
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione II civile, con la sentenza 9 gennaio 2020, n. 194.