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Matrimonio e divorzio nel diritto romano

Il matrimonio nel diritto romano era concepito molto diversamente da come lo vediamo noi oggi (rito giuscanonistico, sacramento, negozio giuridico che da luogo ad un vincolo destinato a durare fin quando non viene sciolto).

Nel diritto romano il matrimonio si costituiva con la convivenza stabile di un uomo e una donna caratterizzata dall'affectio maritalis (volontà costante di vivere insieme in unione, solo, al proprio coniuge).

Senza l’affectio si aveva il cosidetto concubinato.

Il modo di costituzione del matrimonio era quindi cio che noi chiamiamo "convivenza" o unione di fatto, e la si iniziava senza riti particolari, ne atti solenni.

Per questo motivo anche il divorzio era possibile senza atti formali, per lo scioglimento del matrimonio era sufficiente la fine della convivenza o dell’affectio maritalis, o nel caso più estremo e comprensibile la morte del coniuge.

Anche se il divorzio era un atto molto semplice da mettere in pratica, esso veniva preso molto sul serio perché la concezione romanistica dell’unione uomo donna era un fatto sociale prima che giuridico, quindi molto più sentito.

Il matrimonio poteva avere diversi corollari, basti pensare al matrimonio “cum manu” (quello in cui la moglie cessava di essere un membro della sua famiglia di origine e veniva sottoposta alla potestà del marito), o agli “sponsali”.

Gli Sponsali

I coniugi (se sui iuris) oppure i rispettivi patres familias potevano promettersi in matrimonio attraverso la “sponsio”, un vero e proprio contratto orale con il quale si prometteva di prendere in matrimonio (nell’immediato futuro) l’altra persona.

In origine nasceva un vero e proprio vincolo giuridico per l’adempimento, in seguito la disciplina viene mitigata non rappresentando più un obbligo ma solo una serie di vincoli minori come: esclusione dal testimoniare contro il futuro coniuge, vincoli di affinità per i parenti, restituzione dei doni in caso di cessazione della promessa.

Condizioni Giuridiche per la costituzione del matrimonio

Vi erano 3 condizioni per la costituzione di un matrimonio legittimo:

  1. Connubium: una sorta di capacità civile, che imponeva ai coniugi la titolarità della cittadinanza per sposarsi, e inoltre impediva ai parenti in linea retta (senza limiti di grado) e collaterale (entro 6° grado, cioè zio-nipote) di contrarre matrimonio.
  2. Età (donne 12, uomini 14)
  3. Affectio Maritalis/Convivenza/Consenso (patres familias se alieni iuris)

Struttura ed effetti del matrimonio

Il matrimonio romano si configurava, come già detto, senza un rito solenne qualora sussistevano le condizioni prima esposte, in caso contrario si aveva concubinato.

La struttura del matrimonio era inderogabilmente monogamica: marito e moglie.

Quanto alla possibilità di capire se si trattava di matrimonio oppure di concubinato dipendeva in buona sostanza da presunzioni. Nel caso in cui ci fossero stati sponsalia, feste di matrimonio, o conventio in manum si presumeva che i coniugi fossero sposati legittimamente. Dunque non vi erano registri pubblici ne prove legali.

La classificazione di matrimonio o concubinato era rilevante, oltre che sul piano sociale (molto sentito dai romani), anche sul piano delle conseguenze giuridiche, infatti solo dal matrimonio derivano:

  • Figli legittimi sotto la patria potestà del padre (se sui iuris)
  • Possibilità del marito di utilizzare “actio iniuriarum” per difendere la moglie da un offesa di un terzo
  • Esonero dal dovere di testimonianza in giudizio contro il coniuge
  • Dovere reciproco di fedeltà (la moglie adultera poteva essere uccisa fino al 18 A.C.)
  • Diritti successori
  • No donazioni tra coniugi

Lo scioglimento del matrimonio nel diritto romano

Le cause dello scioglimento del matrimonio erano le seguenti:

Morte o il venir meno dei requisiti richiesti:

- Fine convivenza/affectio

- Sopravvenienza di parentela

- Perdita cittadinanza

Ripudio, in seguito al censore dei costumi e dell’influsso del cristianesimo subì temperamenti (sanzioni pecuniarie o perdita di diritti patrimoniali inerenti il matrimonio) quindi venne ritenuto lecito in questi casi:

-                     Vita caustrale (sacerdoti/monache)

-                     Impotenza

-                     Scomparsa

-                     Prigionia

-                     Adulterio

-                     Gravi crimina: omicidio

Mutuo consenso

Intervento del patres familias per gli alieni iuris (fino ad una certa epoca).

Modalità divorzio diritto romano

Per quanto riguarda le modalità non erano richieste particolari formalità, escluso in epoca tarda la manifestazione di volontà per iscritto o davanti testimoni.

Formalità, che non attengono al rapporto matrimoniale, erano richieste per i corollari al matrimonio come ad esempio la cessazione della mano per far rientrare la donna nella famiglia d’appartenenza.

La formula del ripudio potevano essere le più disparate ma abbiamo testimonianza di questa: “Vade forsa! Res tua tibi habeto!”

 

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