La scelta tra il divorzio consensuale e giudiziale
Il divorzio è un provvedimento emesso dal tribunale che sancisce lo scioglimento del matrimonio civile oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (religioso); è dichiarato con sentenza e fa seguito a un altro provvedimento giudiziario, ovvero la ratifica della separazione consensuale o la sentenza di separazione giudiziale.
La legge italiana stabilisce che tra l’una e l’atra pronuncia debba obbligatoriamente intercorrere un lasso di tempo non inferiore a tre anni.
Tipi di divorzio: consensuale e giudiziale
Il procedimento di divorzio può svolgersi secondo due distinte modalità: c’è il divorzio contenzioso, che in genere è presentato con ricorso al Presidente del Tribunale da uno solo dei coniugi attraverso il proprio rappresentante legale, si svolge di fronte al giudice istruttore in contraddittorio, previa convocazione dell’altro coniuge e dopo aver esperito il tentativo di conciliazione; il giudice è anche abilitato a raccogliere le prove in relazione alle richieste avanzate dalle due parti.
C’è poi il divorzio consensuale, o più precisamente divorzio congiunto, che si svolge in modo più agevole e di sicuro anche molto più veloce: infatti, i coniugi redigono un unico ricorso, che poi depositano presso la cancelleria del Tribunale di competenza.
Segue un’udienza molto breve, nella quale i richiedenti devono esclusivamente confermare quel che hanno già dichiarato per iscritto: non soltanto la loro volontà di porre fine al vicolo coniugale ma le condizioni che riguardano tutte le questioni connesse (come l'affidamento di figli minori, il diritto di abitazione della casa coniugale, la divisione della massa dei beni in comune).