Competenza del Tribunale dei Ministri
La competenza è la sfera di giurisdizione attribuita dalla legge ad ogni giudice, nel rispetto della predeterminazione dell’organo giudicante ex art 25 comma 1 della Costituzione, secondo il quale "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
La selezione del giudice avviene attraverso diversi criteri: Per materia, territorio, connessione, per funzione.
Non fa eccezione la competenza del Tribunale dei Ministri.
Tribunale dei Ministri: Competenza funzionale
La competenza funzionale ripartisce i ruoli, le attività e le connessioni tra i diversi organi.
Ad esempio può individuarsi una competenza funzionale tra il giudice per le indagini preliminari e il giudice per l’udienza preliminare.
Infatti si ricorre alla nozione di competenza funzionale per definire l’organo della giurisdizione sia legittimato ad adottare il provvedimento che fa proseguire l’iter del giudizio.
Competenza per connessione
La competenza per connessione si ha quando vi è un solo giudice competente a fronte di più reati ascrivibili a uno o più soggetti, questi reati devono essere però connessi dalla finalità perseguita, o dalla medesima condotta, o per concorso o cooperazione nell’azione o omissione.
Competenza per Territorio
La competenza per territorio risponde all’esigenza di scegliere il giudice più vicino al luogo in cui il reato è consumato dal punto di vista sociale.
Per questo motivo il giudice competente per territorio è il giudice del luogo di consumazione del reato (locus commissi delicti).
Vi sono deroghe a questo tipo di competenza per questi casi: reato consumato, delitto tentato, reato continuato, reato permanente etc. Questo avviene per la particolare modalità di manifestazione del fatto-reato. Ad esempio in caso di reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato.
Ulteriori criteri sussidiari sono stabiliti come chiusura del sistema: se la competenza territoriale non può stabilirsi secondo le regole generali si ricorre ad esempio al domicilio, dimora o abitazione del presunto autore del reato per individuare il giudice competente.
Prescindono da queste regole singole procedimenti individuati dalla legge come ad esempio nel caso di giudizi riguardanti magistrati, criminalità organizzata, reati ministeriali.
Tribunale dei Ministri
I reati ministeriali sono i reati commessi dal Presidente del Consiglio o dai Ministri nell’esercizio delle loro funzioni.
Legittimato a giudicare è il tribunale ordinario del capoluogo del distretto di corte di appello nel cui ambito è stato commesso il reato.
Questo organo giudicante è chiamato tribunale dei ministri si differenzia inoltre dal collegio per le indagini, istituito presso il tribunale ordinario del capoluogo del distretto, ma con i poteri spettanti al magistrato del pubblico ministero e al giudice nella fase delle indagini preliminari (art 11 l. cost. 1/1989 del 16 gennaio).
Il tribunale dei ministri è un tribunale ordinario come prescrive l’art 96 della costituzione: “Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.”
Autorizzazione del Parlamento a procedere
La legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1. Reca Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'art. 96 della Costituzione.
Oltre a prevedere un aggravamento della pena di un terzo per la particolare gravità del reato, richiede all’art 5 l’autorizzazione di entrambe le camere del parlamento per poter procedere contro membri della Camera dei deputati o del Senato.
L’art 6 della suddetta legge invece prescrive che i documenti (referti e denunzie) sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. A sua volta, questi, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati.
Il suddetto collegio è formato da tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.
Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente.
In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.
Gli atti eventualmente inviati al Presidente della Camera competente invia gli stessi alla giunta per le autorizzazioni a procedere che riferisce alla Camera con relazione scritta.
La Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.
Altrimenti si procede con rito ordinario, ma l’inquisito non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale, intercettazioni o sequestri durante il processo.
Poteri di Indagine - L. 5 giugno 1989, n. 219
La sopra esposta legge costituzionale si lega e coordina alla l. 5 giugno 1989 n 219.
All’art 5 infatti si dispone che il comitato (formato da membri della giunta per le autorizzazioni a procedere) ha gli stessi poteri di indagine attribuiti al collegio di magistrati del tribunale ordinario.
Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.
Caso Karima El Mahroug
Il caso "Ruby" o meglio Karima El Mahroug ha reso noto ai più i concetti di competenza territoriale, funzionale e per connessione.
Infatti, gli Avvocati di Berlusconi avevano eccepito l’incompetenza del tribunale ordinario di Milano, per spostare il procedimento presso il tribunale dei ministri.
L’ordinanza invece ha rigettato l’eccezione. Secondo i giudici, a decidere la competenza è il reato più grave, in questo caso quello di concussione, contestato al premier per avere fatto pressioni sui dirigenti della Questura di Milano, al fine di indurli a rilasciare Ruby nella notte tra il 27 e 28 maggio 2010 e affidarla al consigliere regionale Nicole Minetti.
Questo reato, è la tesi del Tribunale, sarebbe stato commesso a Milano perché la minore venne rilasciata nel capoluogo lombardo, inoltre la motivazione dei giudici aggiungeva che Il Tribunale dei Ministri "non è una speciale guarentigia per i ministri e non è una giurisdizione speciale".
Autorizzazione a procedere contro Salvini - Caso Diciotti
Altro esempio di competenza del tribunale dei Ministri è il noto caso Salvini-Diciotti.