Ricorso diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 dlgs 42/04
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso proposto dalla ricorrente avverso il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica postuma in sanatoria (ex art. 167 dlgs 42/04) e l'ordine di demolizione emessi dal Comune, annullando gli atti impugnati e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
La ricorrente, proprietaria di un immobile in località paesaggisticamente vincolata, aveva presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 per la chiusura di un patio mediante l’installazione di un infisso di metallo e vetro, situato all'interno della sagoma dell'edificio.
A seguito di parere negativo della Commissione per il paesaggio, il Comune ha respinto l'istanza e ordinato la demolizione delle opere realizzate.
La ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo eccependo, tra l’altro, la preesistenza di un titolo edilizio autorizzativo rilasciato nel 1997 e la mancanza di incidenza paesaggistica dell’intervento, considerata l'esiguità del volume prodotto.
Diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 167 dlgs 42/04
Il Collegio ha analizzato le seguenti censure sollevate dalla ricorrente:
Preesistenza di titolo edilizio (Concessione edilizia n. 18825/1997): la ricorrente ha sostenuto che l’intervento fosse già stato autorizzato (copertura).
Assenza di incidenza paesaggistica: il TAR ha accolto la tesi secondo cui l’intervento non fosse percepibile dall’esterno, essendo interno alla sagoma dell’edificio, e pertanto privo di rilevanza paesaggistica ai sensi della normativa vigente e della giurisprudenza amministrativa consolidata.
Illegittimità dell'acquisizione gratuita del bene: è stata contestata l’applicazione dell'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, evidenziando l’incompatibilità dell'acquisizione forzosa in assenza di una reale alterazione paesaggistica.
Incrementi volumetrici in area vincolata: il TAR ha valutato se gli incrementi volumetrici posti in essere in area vincolata potessero ritenersi in qualche modo pregiudizievoli rispetto all’assetto riconoscibile del territorio antropizzato. In tal quadro la Sezione ha escluso dall’applicabilità del divieto di cui all’art. 167, comma 4, lett. a (incrementi volumetrici in area vincolata) la creazione di volume che non determinino “alterazione della sagoma di quelli esistenti” (sentenza n. 338 del 2015) ovvero agli “interventi minimali di scarsissimo impatto” (cui fa riferimento la sentenza n. 1476 del 2015), in ossequio alla circolare di seguito citata.
La Nota del Min. Beni Culturali 13 settembre 2010 prot.n.16721, prevede che “La non percepibilità della modificazione dell'aspetto esteriore del bene protetto elide in radice la sussistenza stessa dell'illecito contestato.”. Ed ancora: “Ne consegue che l'Ufficio procedente, prima ancora di verificare nella concreta fattispecie la sussistenza del suindicato presupposto negativo dell'assenza di superfici utili o volumi, ovvero di un aumento di quelli legittimamente realizzati, deve porsi la domanda preliminare se il fatto portato alla sua attenzione presenti o meno rilevanza paesaggistica, sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportata, secondo un criterio di media estimazione e valutazione. Ove addirittura l'incremento di volume o di superficie (che dovrà per forza di cose essere di minima entità) non risulti neppure visibile, allora dovrà evidentemente ritenersi insussistente in radice l'illecito.”.
Mancata incidenza estetica della difformità
Il TAR ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancata incidenza paesaggistica dell’opera, sottolineando che il diniego dell’autorizzazione paesaggistica fosse illegittimo per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti normativi.
Conseguentemente, è stato accolto anche il ricorso avverso il diniego dell’accertamento di conformità, in quanto derivante dal primo provvedimento illegittimo.
Con la pronuncia in esame, il TAR Toscana ha ribadito il principio secondo cui l’autorizzazione paesaggistica deve essere valutata sulla base della effettiva incidenza dell’opera sull’aspetto esteriore del territorio.
In mancanza di una concreta alterazione percettibile, il diniego non può basarsi su un automatismo normativo.
Questa sentenza rappresenta un precedente significativo in materia di tutela del paesaggio, fornendo un orientamento utile per analoghe controversie nel settore dell’edilizia e del diritto amministrativo.