Esposto alla Polizia Locale - Municipale
L’Articolo 1 del TULPS (Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza) spiega sin da subito la finalità del testo unico: “L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.
Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.”
La maggior parte delle liti tra cittadini (o tra vicini) genera controversie che si risolvono in Tribunale, o con un esposto alla Polizia Locale.
L’esposto, a differenza della denuncia o della querela, è una comunicazione formale alla Autorità territorialmente e funzionalmente competente che rileva una controversia tra due o più soggetti.
Se nel caso della denuncia o querela si deve ritenere configurabile un reato, nel caso dell’esposto la vicenda non è penalmente rilevante.
Una volta ricevuto l’esposto, l’ufficiale di Pubblica Sicurezza effettua le verifiche ed eventualmente invita le parti coinvolte ad un incontro (anche singolarmente) per tentare una conciliazione.
L’eventuale incontro verrà riportato poi nell’apposito verbale.
Trattazione della “richiesta” come un “esposto” TULPS
Non tutte le comunicazioni che pervengono al comune possono essere trattate come esposto. Invero, la semplice richiesta di un cittadino non è configurabile quale esposto ex art. 1 del TULPS.
In caso contrario, l’agente di polizia locale sarebbe coinvolto in migliaia di accertamenti ogni anno, e ciò paralizzerebbe l’operato dell’ufficio di appartenenza.
Un semplice esposto tra privati non può nemmeno legittimare, da parte dell'Autorità Procedente (se trattasi ad esempio di Polizia Locale - Giudiziaria) altre forme di coazione morale e/o minaccia quali per esempio l'avvertimento per cui “la mancata presentazione è passibile della sanzione prevista dall’art. 650 c.p.” in seguito ad un invito a comparire.
Silenzio diniego - Non luogo a procedere
In caso di mancata risposta all'eposto è possibile applicare al caso sottoposto il silenzio diniego quale risposta dell'amministrazione, e più segnatamente della Polizia Locale.
Pertanto in via analogica si riterrà, decorso inutilmente il termine di 30 giorni senza ricevere risposta, posto in essere un diniego tacito alla richiesta presentata ed il caso si riterrà archiviato-definito con "non luogo a procedere".
Accesso agli atti
Come più volte statuito dalla giurisprudenza di merito e dal TAR, ogni cittadino ha diritto ad avere accesso ed estrarre copia delle richieste ed esposti depositati al Comune/Polizia Locale:
- In primis perché è un diritto autonomo, indipendente da ogni fatto sotteso la controversia
- L’opposizione del controinteressato non può costituire un limite all’accesso di informazioni generali come un esposto, ma solo a determinate informazioni (“la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche; gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi di natura epistolare, sanitaria, finanziaria, industriale e commerciale”)
- L’esposto è assimilabile a qualsiasi altro documento amministrativo