Limiti di Accesso ed Ispezione Case e Cantieri Edili da Parte della Polizia Locale
Solitamente, la Polizia Locale chiede di entrare in casa o sul cantiere con simpatia, sorriso e cortesia.
Sembra ordinaria amministrazione, un controllo di “routine”, ma in realtà è una tecnica di investigazione ai fini di un possibile processo penale.
Quello che tutti i clienti scoprono solo dopo qualche giorno, settimana o mese, è che lo stesso simpatico agente di polizia locale ha elevato un verbale di accertamento di difformità urbanistiche, o peggio una notizia di reato di abuso edilizio, ed in altri casi la revoca della licenza per attività commerciali.
Nel primo caso si tratterà di una multa da 250 a 5 mila euro, oltre l’ordine di ripristino dei luoghi, nel secondo caso invece occorre difendersi da una accusa di abuso edilizio (con il rischio di venire condannati).
Ebbene sì, dietro la richiesta di accesso alla proprietà privata, si cela un’indiretta ricerca di elementi per l’accertamento di un illecito amministrativo o penale.
Tuttavia, se è vero che l’agente di polizia locale chiede l’autorizzazione ad entrare in casa o su un cantiere, è parimenti vero che il proprietario o chiunque detenga l’immobile può declinare l’invito e negare l’accesso, nell’esercizio di un proprio diritto sancito dalla Costituzione all’articolo 14 (libertà di domicilio).
La libertà di domicilio ex art. 14 della Costituzione, così come la libertà personale, è un diritto inviolabile assistito dalla riserva assoluta di legge proprio in relazione a ispezioni, perquisizioni e sequestri.
Ancor più odiosa, e comunque pratica ancora assai diffusa, è la tecnica utilizzata dall’agente di polizia locale che forzi la mano con intimazioni-diffide, sanzioni, o, peggio ancora, ipotesi di obblighi derivanti da eventuali futuri mandati della Procura della Repubblica o del Tribunale territorialmente competente.
Oltre che odioso, tale comportamento può integrare il reato di violenza privata, sanzionato con la reclusione fino a 4 anni (Art. 610 CP: Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni).
Limiti al potere ispettivo durante l’accertamento di illeciti amministrativi
L’articolo 13 della Costituzione prevede che: “Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”.
Tale norma costituente ha posto tre tipologie di riserva:
- Di legge assoluta: ovvero la competenza esclusiva della legge al fine di prevedere casi in cui possa violarsi la libertà personale
- Di Giurisdizione, in quanto solo l’autorità giudiziaria può comprimere la libertà dell’individuo
- Di motivazione, giacchè non può ritenersi legittimo un provvedimento che difetta delle ragioni di fatto e di diritto che restringono la libertà personale
Dunque, presso il domicilio privato o presso il cantiere edile ad esso legato, salvo si agisca in presenza del fumus boni iuris di un reato in corso (flagranza), la Polizia Locale (come del resto tutte le altre autorità) non è autorizzata ad eseguire ispezione in mancanza del consenso degli aventi diritto o in forza di un mandato dell'Autorità Giudiziaria.
La disciplina vigente in tema di edilizia, il d.p.r 380/2001, non contempla alcuna legittimazione all’accesso di un cantiere o di una proprietà privata all’interno della quale si ipotizza realizzato o in corso di realizzazione l’illecito: ad esempio interventi edilizi in assenza o difformità da D.I.A. / Scia / CEL / CIL.
Diverso è il caso in cui si possa ritenere (secondo precisi e stringenti parametri normativi) che vi sia una condotta di reato in flagrante.
La mancanza di potere di coazione della Polizia Municipale
La polizia municipale non ha poteri coercitivi che consentono di obbligare il privato ad entrare in casa o sul cantiere,
In caso di presunti illeciti amministrativi, solo in presenza di indizi gravi precisi e concordanti, i vigili urbani potrebbero interpellare il Pubblico Ministero per concedere loro l’autorizzazione ad entrare e porre in essere l’ispezione.
Tuttavia, non è per nulla scontato che il magistrato di turno conceda il mandato richiesto, e per tale ragione è facoltà dell'indagato nominare un Avvocato per approfondire la questione ed essere tutelato in caso di azioni contrarie alla legge.
Invero, il legislatore ha inteso privilegiare la tutela dei luoghi privati rispetto alla repressione degli illeciti amministrativi.
Per prassi, molto spesso la magistratura viene chiamata in causa del tutto immotivatamente.
Non a caso, in un recente caso per cui si è prestata consulenza, il PM scriveva: “si comunica che nessun mandato dell'Autorità Giudiziaria è previsto per le attività di controllo d'iniziativa della Polizia Locale che provvederà a svolgere i controlli di competenza.”.
Per approfondire il tuo caso, contatta l'Avvocato illustrando la situazione e richiedi una consulenza legale (il servizio non è gratuito).
Ius Excludendi – divieto di entrata
Analoghe riflessioni valgono per tutti i luoghi in cui la persona esplica attività espressione della propria vita personale o lavorativa: la propria attività commerciale, come un negozio, il ristorante, lo stabilimento industriale, un box in costruzione su terreno recintato; lo studio di un libero professionista che pure eserciti compiti che si inseriscono in un’attività procedimentale di rilevanza pubblicistica.
In tutti questi casi, di cui all’elenco sopra a titolo di esempio non esaustivo, permane in capo al titolare del diritto la libertà di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da parte di terzi suddetta attività, esercitando il proprio Jus excludendi per vietare l’introduzione o la permanenza nel luogo stesso di persone non gradite, ivi compresa la polizia locale.
A nulla vale il tentativo della polizia locale di entrare dentro un’abitazione privata in ristrutturazione per il sol fatto dell'eventuale presenza di una segnalazione/esposto tra privati ex art. 1 TULPS.
Anzi, laddove la Polizia invochi e/o minacci di ottenere genericamente un mandato dalla competente Procura della Repubblica, si potrebbe configurare i reati di Esercizio Arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose ex art. 392 del codice penale, Minaccia (ex art. 612 codice penale), Atti persecutori ex art. 612 bis cp, in base al concreto svolgimento delle operazioni di polizia.
Peraltro, la diretta conseguenza logico-giuridica, sarebbe la legittimazione di resistere al pubblico ufficiale da parte del cittadino vessato.
A disposizione della Polizia Locale ci sono ben altri strumenti a disposizione. Come ad esempio l'invito a comparire per chiarire gli aspetti necessari.
Se quest'ultimo atto è del tutto legittimo, purchè accompagnato da tutte le garanzie di legge del cittadino, è anche vero che si sono registrati in passato molti casi di inviti a comparire accompagnati da una illegittima minaccia ex art. 650 cp (sanzionabilità penale della mancata presentazione).
Resistenza a Pubblico Ufficiale - Articolo 393 Bis CP
A ben vedere l’art. 393 bis cp rende inapplicabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cp (e le altre fattispecie dall'art. 336 al 342 cp) quando il P. ufficiale abbia ecceduto con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.
Per atti arbitrari si intende in generale il difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà.
Ma non solo. L'eccesso arbitrario non si esaurisce nella mera illegittimità dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, ma richiede che l'atto deve manifestare "malanimo, capriccio, settarietà, prepotenza, sopruso ed altri simili motivi" e, comunque, esprimere "il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni debbono essere esercitate" (Cass. pen., sez. V, 25 ottobre 2021, n. 45245; Cass. pen., sez. VI, 19 maggio 2021, n. 25309).
Perquisizione locale in ordine a fatti di reato
La casistica sopra delineata è relativa agli illeciti amministrativi. La disciplina relativa ai reati è diversa.
Ciò premesso, va preliminarmente ricordato che non è ammessa nessuna attività ispettiva e di controllo preventiva e/o esplorativa.
Invero l’articolo 352 del codice di procedura penale (perquisizioni) prevede la possibilità di ricerca sulla persona o in un luogo, la quale mira al sequestro delle cose pertinenti al reato, in caso di flagranza del reato, evasione, di un ordine di carcerazione.
Attività che può essere posta in essere solo da parte degli ufficiali.
Si tenga in debito conto che spessissimo gli agenti di polizia municipale in servizio sono solamente sottoufficiali.
Assistenza dell’Avvocato
La persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha diritto all’assistenza di un Avvocato che può essere immediatamente chiamato durante prima della perquisizione.
Responsabilità disciplinare della Polizia Giudiziaria
In caso di violazione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, gli Operanti sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.
Nei casi più gravi si può ricorrere anche all’esonero dal servizio o al trasferimento per ragioni di opportunità.
Si pensi al vigile di polizia locale che per più di 5 anni svolga sempre la stessa mansione all’interno del medesimo comune con un numero di residenti inferiore ai 30.000.
In questo caso, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché quello sulla rotazione degli incarichi, impone all’ente comunale un trasferimento presso altra funzione dell’agente di polizia locale.
Si ricorda che in ogni caso il presente articolo può costituire atto d'indirizzo, e che è sempre necessario richiedere il consulto del proprio Avvocato di fiducia.