Ricorso Revocazione dell'autorizzazione somministrazione alimenti e bevande
È illegittimo il provvedimento di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di un locale rispetto al quale sia stata adottata un'ordinanza di sospensione dei lavori, divenuta inefficace per decorso del termine.
In tal caso, l'ordine di spospensione, non essendo seguito dall'adozione dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, manca il suo presupposto logico e giuridico da rinvenire proprio nei predetti provvedimenti sanzionatori, e pertanto può proporsi ricorso per annullare la revoca del Comune.
La vicenda
1.1. Con ricorso notificato il 13 luglio 2021 - e depositato ritualmente il successivo 20 luglio - la società ricorrente ha gravato il provvedimento emesso da Roma Capitale - e meglio specificato in premessa - con cui è stata disposta la decadenza della medesima dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Roma alla via ***, n. 7.
1.2. Deduce la ricorrente, conduttrice dell'immobile in oggetto, di aver destinato il medesimo all'attività in parola dapprima in forza di una SCIA presentata il ** dicembre 2020 e dichiarata inefficace da Roma Capitale il successivo ** dicembre 2020, e da ultimo mediante deposito di una nuova SCIA il ** gennaio 2021 con la quale essa riteneva di aver provveduto a sanare le incompletezze riscontrate dall'amministrazione capitolina nella precedente segnalazione certificata.
Ciononostante, prosegue la ricorrente, il 28 aprile 2021 l'U.O. AA.GG. - SUAP del Municipio I di Roma Capitale le inviava comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90 con cui, sulla scorta di una nota della Direzione Tecnica del medesimo Municipio del precedente 13 aprile, veniva informata della sussistenza di motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività di somministrazione intrapresa consistenti nell'illegittimità edilizio - urbanistica dello stato dei luoghi.
In particolare, ad avviso del Municipio procedente, per l'unità immobiliare in cui era destinata a svolgersi l'attività in questione, non sarebbe emersa la presenza di titoli edilizi legittimanti lo stato della medesima mentre, al contrario, sarebbe risultata un'incompatibilità tra la planimetria allegata alla SCIA e quella risultante dagli atti catastali.
Al preavviso di rigetto ha fatto riscontro, secondo la ricostruzione della ricorrente, una nota di osservazioni del successivo 4 maggio alla quale venivano allegati i titoli ritenuti legittimanti lo stato dei luoghi, nonché planimetrie storiche e asseverate il tutto, a giudizio della stessa, comprobante la legittimità edilizia ed urbanistica dello stato dei luoghi in cui si svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Decadenza licenza somministrazione alimenti e bevande
Ciononostante, le osservazioni presentate non venivano accolte e, con il provvedimento impugnato, si disponeva la decadenza dall'attività esercitata dalla ricorrente, cui facevano seguito, il 7 giugno 2021, la determinazione dirigenziale n. CA/***/2021 di avvio del procedimento sanzionatorio ed ordine di sospensione degli eventuali lavori in corso sull'immobile di via ***, n. 7, Roma - a cagione dell'asserito riscontro di abusi edilizi - nonché, il 2 luglio seguente, la nota dell'Ufficio O.S.P. del medesimo Municipio di improcedibilità dell'istanza di rilascio di una nuova concessione per occupazione di suolo pubblico, in ragione della dichiarata decadenza dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disposta col provvedimento impugnato.
Contro il primo dei provvedimenti da ultimo citati (contraddistinto dal numero rep. CA/1**/2021) la ricorrente proponeva impugnazione presso questo Tribunale a cui veniva assegnato il numero di ruolo R.G. **/21.
Ricorso per revoca licenza illegittima
1.3. Invece, avverso il provvedimento gravato con il presente ricorso, la "Società ***" s.r.l. ha sollevato le seguenti censure:
i) eccesso di potere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto e travisamento dei fatti;
l'amministrazione avrebbe errato nel ritenere privo di legittimità edilizio-urbanistica il locale in cui si svolge l'attività condotta dalla ricorrente.
Al contrario, lo stato di legittimità dei luoghi sarebbe comprovato dalla conformità dei medesimi ad una SCIA presentata nel 2017, stato dei luoghi che non sarebbe stato più mutato.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, l'istruttoria sarebbe viziata da travisamento dei fatti avendo omesso l'amministrazione di valutare l'incidenza dello spazio destinato all'attività di somministrazione al pubblico (inferiore al 25 percento di quella disponibile) rispetto a quella complessiva del locale;
ii) violazione dell'art. 6, comma 4, delle NTA al PRG vigente. Difetto di motivazione;
secondo la ricorrente l'amministrazione avrebbe erroneamente applicato al caso di specie l'art. 29, comma 4, lett. c) delle NTA al PRG vigente, con conseguente divieto del mutamento della destinazione d'uso del locale in questione a "pubblico esercizio" in quanto posto al piano interrato e non al piano terra.
Al contrario, sostiene la ricorrente che il richiamo alla norma tecnica in questione sarebbe inconferente in quanto il locale condotto dalla medesima non sarebbe stato oggetto di alcun mutamento di destinazione d'uso, proseguendo lo stesso ad essere impiegato conformemente alla assegnazione a laboratorio cui era adibito già prima dell'anno 2008;
iii) violazione dell'art. 29, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 14 della l.r. Lazio n. 15/2008. Eccesso di potere per sviamento, assenza dei presupposti e carenza in concreto;
a parere della ricorrente, la determina di sospensione dei lavori rep. N. CA/+++/2021 - costituente l'atto presupposto di quello oggetto del presente contenzioso - sarebbe stata illegittimamente rivolta nei confronti della "Società ***" la quale, in quanto mera conduttrice dell'immobile in questione, non avrebbe realizzato gli abusi asseritamente commessi imputabili esclusivamente, invece, alla proprietà del locale.
Inoltre, a giudizio della ricorrente, l'atto sarebbe affetto da sviamento e carenza di potere in concreto poiché, avverso la parvenza di un'ipotetica illegittimità dell'assetto edilizio-urbanistico dei luoghi, celerebbe in realtà lo scopo di impedire la prosecuzione dell'attività commerciale da parte della medesima, come attestato dalla tempistica procedimentale in cui l'amministrazione parrebbe essersi attivata rinvenendo presunte irregolarità edilizie solo a seguito della presentazione della SCIA per l'esercizio legittimo di un'attività commerciale.
2. Si è costituita in giudizio Roma Capitale ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato e dell'operato dei propri uffici.
3. Con ordinanza n. ++ del 14 ottobre 2021 il Collegio, ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato, fissando l'udienza di merito per il prosieguo della trattazione al 16 febbraio 2022.
4. In prossimità dell'udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
In particolare, parte ricorrente ha reso nota la circostanza che il giudizio n. R.G. +++/2021 - proposto avverso la determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori rep. N. CA/+++/2021 - è stato definito con sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso che al provvedimento cautelare impugnato non ha fatto seguito il provvedimento di ingiunzione alla demolizione.
Parte resistente ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo.
Appare evidente come la decadenza dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande disposto in danno della ricorrente costituisca l'effetto, meramente consequenziale, del riscontro, da parte di Roma Capitale, di una non conformità edilizia ed urbanistica dei locali in cui si svolge l'attività che, a parere dell'amministrazione capitolina, non avrebbe potuto essere esercitata in locali posti al piano interrato, a ciò ostando il disposto dell'art. 6, comma 4, delle NTA al PRG vigente.
Tale difformità della situazione di fatto rispetto ai titoli abilitativi in possesso della ricorrente ha costituito l'oggetto della determinazione dirigenziale rep. N. CA/***/2021 di sospensione dei lavori ed avvio del procedimento sanzionatorio emessa dalla Direzione Tecnica del Municipio I di Roma Capitale e oggetto di gravame con il ricorso n. R.G. ++/2021.
Tuttavia, come rilevato in quel giudizio, al provvedimento di sospensione dei lavori non ha fatto seguito alcun ordine di ripristino dello stato dei luoghi con la conseguenza che, allo scadere del quarantacinquesimo giorno dalla sua notifica, esso è divenuto inefficace, conformemente a quanto disposto dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
Difatti, il ricorso di cui sopra è stato deciso dal Collegio con sentenza n. 12058/2021 che ne ha riconosciuto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Ne consegue, pertanto, che il vano decorso del termine prescritto dall'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 ha determinato il venir meno di ogni effetto della sospensione dei lavori intimata con la d.d. n. CA/***/2021, tra cui anche la rilevata assenza di legittimità urbanistico - edilizia dello stato dei luoghi posta a fondamento del provvedimento di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale impugnata con il presente gravame.
Infatti, costituisce principio consolidato - al quale il Collegio ha fatto più volte ricorso - che tra titoli edilizi inerenti all'immobile destinato all'esercizio dell'attività commerciale e autorizzazione commerciale sussiste un rapporto di presupposizione diretta e consequenziale, tale per cui il riscontro dell'illegittimità dei primi determina un effetto viziante sui secondi (in termini, ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, n. 2804/2014: "L'illegittimità dei titoli edilizi relativi all'area su cui insiste un esercizio commerciale può essere fatta valere come vizio dell'autorizzazione commerciale rilasciata allo stesso esercizio al fine di evitare che sull'area coinvolta dai titoli edilizi contestati possa esercitarsi l'attività concorrente; infatti, l'illegittimità dei titoli edilizi finisce per riverberarsi sull'autorizzazione commerciale, in quanto i suddetti titoli edilizi ne costituiscono gli atti presupposti").
Tantomeno si potrebbe sostenere che la sospensione dell'attività commerciale possa discendere dalla sostanziale difformità dei locali in cui essa è svolta rispetto ai titoli abilitativi edilizi di cui la struttura disporrebbe, posto che "La sospensione dell'attività economica esercitata in locali abusivamente realizzati non deriva dall'abuso in sé (...), quanto dall'irrogazione ed esecuzione di sanzioni tipiche - quali la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi - che sono evidentemente incompatibili con la prosecuzione dell'attività economica negli stessi locali: ne consegue che la sospensione può essere disposta solo in riferimento alle attività svolte nelle porzioni abusive" (così T.A.R. Campania - Napoli, sez. III, sent. n. 2360/2017).
Nel caso di specie, è indubbio che dette sanzioni tipiche non siano state irrogate, con la conseguenza che il provvedimento impugnato è privo, allo stato, del suo presupposto logico e giuridico da rinvenire in un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi non adottato da Roma Capitale entro i termini di legge.
Ne consegue la fondatezza del presente gravame e l'illegittimità del provvedimento specificato in epigrafe.
Naturalmente, resta impregiudicata la facoltà di Roma Capitale di rideterminarsi, ove sussistano ancora i presupposti di legge, in ordine alla legittimità dei titoli abilitativi invocati dal ricorrente a sostegno della conformità agli strumenti edilizio - urbanistici dei locali ove si svolge l'attività commerciale in questione.
7. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Assistenza impugnazione Tar - Licenza Somministrazione
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