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Ti tolgono casa casa? Tutela urgente e cautelare

sfratto casa acquisizione gratuita patrimonio tutela urgente tarIn seguito all'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune è possibile richiedere un provvedimento urgente e cautelare per la sospensione della procedura. 

Nel caso trattato, tuttavia, il Tar Lazio con sede in Roma ha ritenuto non sussistenti i requisiti di estrema gravità ed urgenza per provvedimenti cautelari urgenti, nel caso in cui una famiglia indigente veniva privata della legittima proprietà di un terreno in seguito alla costruzione di un manufatto abusivo di nemmeno 40 mq, senza un'altra casa in cui andare.

L'errore è palese.

La vicenda trae origine da una famiglia con scarse risorse economiche che, dopo aver subìto ogni tipologia di discriminazione razziale (dalle minacce, alle violenze su cose e persone), ha trovato riparo dapprima presso il Villaggio la Barbuta di Roma, e quando ormai anche questo è stato smantellato, hanno acquistato un piccolo terreno agricolo per la coltivazione, dove hanno posato un container per avere una copertura nella notte, anche per i figli (di cui una portatrice di handicap ed invalida al 100%).

La polizia municipale, in esecuzione della normale attività di pattugliamento, non accorgendosi che la zona in questione è interessata da intensi fenomeni di abusivismo a partire dal 1950 (nella maggior parte dei casi senza ricorrere nemmeno alle sanatorie), ha posto l'attenzione su questa modesta costruzione di un unico ristretto piano "abitativo". 

Avviato l'iter in tempi ristrettissimi, a pensar male si potrebbe dire proprio per l'etnia rom dei proprietari, in meno di due anni il Comune:

Presentato il ricorso, la sottoscritta difesa chiede l'attivazione del cautelare sia in sede monocratica che collegiale. 

Ad oggi, di seguito è ben espressa la posizione del Tar di Roma. 


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi

dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che a sostegno dell’istanza di misure cautelari anche in sede

monocratica non sono stati addotti profili di estrema gravità ed urgenza, come

prescritti dall’art. 56 c.p.a. per la concessione di tale tutale, i quali avrebbero

dovuto essere specificatamente individuati e riferiti al delimitato periodo temporale

intercorrente fino alla prima camera di consiglio utile, mentre il pregiudizio grave

ed irreparabile discendente dal provvedimento impugnato – che parte ricorrente

allega in maniera indifferenziata ed indistinta a valere sia per la tutela monocratica

che per quella collegiale - troverà adeguata considerazione nella consona sede

collegiale;

Ritenuto che la tutela cautelare monocratica, non può costituire un espediente al

fine di ottenere l’anticipazione delle valutazioni collegiali senza il pieno

contraddittorio tra le parti, essendo, piuttosto, ancorata a diversi ed eccezionali

presupposti, la cui ricorrenza deve essere adeguatamente dimostrata dall’istante, al

fine di non incorrere in un abuso dello strumento processuale;

Considerato, pertanto, che non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza in

esame;

P.Q.M.

Respinge l’istanza citata in premessa.


 Al di là di qualsiasi valutazione personale e professionale, per cui ci si è riservata ogni azione a tutela dell'assistito, ci si chiede dove sia finito il buon senso, il governo del territorio e l'umanità.

Tanto più che la Procura di Roma, dopo anni di silenzio, sta cercando di combattere contro la malavita generata dalla mancata integrazione degli zingari a Roma.

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