Avvocato Diritto della Navigazione
Il diritto della navigazione disciplina il trasporto per mare, acque interne (lagi, fiumi, canali) e per aria.
Non rientra in tale ambito la navigazione militare e quella che avviene nello spazio extra atmosferico.
Specialità
Tale branca dell’ordinamento è di natura speciale.
In generale la specialità è un criterio di risoluzione di antinomie (contrasto di due o più norme giuridiche); esso si può utilizzare quando la fattispecie di una norma, pur essendo ricompresa in una fattispecie generale di un’altra norma, ha un contenuto più ristretto: il complesso organico delle norme sulla navigazione si colloca in posizione speciale rispetto alla disciplina generale.
Autonomia Legislativa
Il diritto nella navigazione è un diritto, oltre che speciale, anche autonomo.
La sua autonomia abbraccia la legislazione (le fonti), l’aspetto scientifico e didattico (oggetto di specifico insegnamento universitario).
L’autonomia legislativa trova la sua prova nel codice della navigazione approvato con r.d. 327/42.
Fonti
Le fonti che un avvocato del diritto della navigazione deve tenere presente sono enunciate all’art. 1 del codice: il codice stesso, leggi, regolamenti, usi. In leggi ricadono anche gli accordi internazionali ratificati e con ordine di esecuzione (spesso contenuto in una legge), sono poi da aggiungere a questo elenco indicativo le fonti costituzionali ed europee: queste tre fonti occupano un gradino gerarchico superiore rispetto al codice.
Fonti internazionali particolari sono quelle poste in essere da:
1. IMO (International Maritime Organization) di carattere prevalentemente tecnico e di accettazione tacita degli aderenti all’accordo tramite una norma strumentale, sono norme di applicazione necessaria (senza l’intervento di ordine di esecuzione successivo).
2. ICAO (International Civil Aviation Organization) per gli standard internazionali di volo per la sicurezza e l’efficienza
Ulteriori fonti sono leggi e regolamenti regionali.
Autonomia Giuridica
Questa branca dell’ordinamento ha anche autonomia giuridica in quanto segue principi speciali suoi propri, per esigenze tecniche e commerciali. Confluiscono in questa disciplina elementi privatistici, di diritto commerciale, pubblico e internazionale.
Per quanto riguarda le fonti si da valore prevalente alla proprie fonti, condizionando l’operatività del diritto generale alle fonti della materia anche di grado inferiore e all’analogia nella medesima branca. L’integrazione normativa del diritto generale si esplica solo dopo l’esaurimento di tutte le fonti del diritto della navigazione.
Unitarietà
L’unitarietà della materia è conferita da elementi tecnico-giuridici comuni alle due grandi divisioni (aerea e navale): i mezzi sono mobili registrati, necessaria pubblicità per atti di trasferimento, necessità di documenti di bordo, formalità per arrivi e partenze.